Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22508 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 16/10/2020), n.22508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11236-2013 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 36, presso lo studio dell’avvocato SANTINA D’ERAMO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA UFFICIO

TERRITORIALE DI ROMA 5 in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 9/2012 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 18/01/2012;

udita relazione della causa svolta camera di consiglio del 31/01/2020

dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 334/30/2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettò il ricorso proposto da P.P. nei confronti della Agenzia delle Entrate e di Equitalia GERIT Spa contro la cartella esattoriale ed il pregresso avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativi ad imposte sui redditi ed IVA per l’anno 1999, mentre invece dichiarò cessata la materia del contendere con riguardo all’accertamento ed al conseguente ruolo per l’anno di imposta 2000 per cui la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva nel frattempo annullato l’accertamento con sentenza 26.7.2007.

Il ricorrente aveva dedotto vizi formali e sostanziali relativi sia alla cartella che al pregresso accertamento ed in particolare, quanto all’accertamento per l’anno 1999, la mancanza di motivazione, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e dei parametri di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè vizi procedimentali con riguardo alla mancata notificazione e, quanto alla cartella, la tardività della notificazione e la mancanza di sottoscrizione, ma la CTP di Roma ritenne che l’Ufficio avesse documentalmente provato la regolare notificazione dell’accertamento per compiuta giacenza con conseguente inammissibilità del ricorso per intempestività della impugnazione e che anche i pretesi vizi propri del ruolo e della cartella fossero infondati.

Il ricorrente presentò appello riproponendo parte delle censure esposte con il ricorso iniziale. Sostenne, in particolare, che non aveva conseguito redditi nel 1999, la nullità della notificazione dell’accertamento per violazione dell’art. 140 c.p.c., come risultante dalla declaratoria di parziale incostituzionalità per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, la carenza della motivazione della cartella, la inesistenza della notifica della cartella e la mancata sottoscrizione della stessa.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 9/28/2012, depositata il 18 gennaio 2012, rigettò l’appello e compensò fra le parti le spese, rilevando, per quanto ancora interessa con riguardo ai motivi del ricorso per cassazione, che sono limitati all’accertamento ed alla sua notifica, che non aveva incidenza la dedotta incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c., poichè la pretesa nullità della notifica era sanata dalla impugnazione dell’accertamento che il contribuente aveva mostrato di conoscere perfettamente nel suo contenuto tanto da esplicitare una piena difesa e di cui aveva dedotto numerosi vizi a sostegno della domanda di annullamento dell’atto e che, peraltro, la notificazione era stata effettuata in modo legittimo in data 23.12.2004 per compiuta giacenza, in virtù di una corretta dicitura dell’organo notificatore che era valida fino a querela di falso.

Contro la sentenza di appello, non notificata, il contribuente propose ricorso per revocazione davanti alla Commissione Tribunale Regionale del Lazio, con istanza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, concessa con ordinanza del 26.2.2013 e quindi, a seguito della sentenza in data 17 aprile 2013 n. 295/14/2013, che aveva rigettato la richiesta di revocazione, ha presentato ricorso per cassazione, notificato alle controparti in data 24 aprile 2013, affidato a quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso Equitalia SUD spa, mentre la Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa.

In vista della adunanza camerale il ricorrente ha presentato una memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con cui ha comunicato di avere presentato nel frattempo querela di falso avverso il documento attestante la notificazione dell’atto impositivo al contribuente, iscritta a ruolo davanti al Tribunale di Roma in data 4.3.2019 con il n. 13474/2019 ed ha chiesto la sospensione del giudizio di cassazione in attesa della definizione del giudizio di querela di falso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, quanto alla richiesta – contenuta nella memoria difensiva del ricorrente – di sospensione del presente giudizio in attesa dell’esito del giudizio di querela di falso promosso nel 2019, occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22517, e, da ultimo, Cass. sez 6-2, ordinanza n. 11327 del 2017 rv 644178), alla quale si intende dare continuità in questa sede, secondo cui le nullità della sentenza derivanti non dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicchè, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito, la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell’istituto della sospensione necessaria, di cui all’art. 295 c.p.c., con riferimento al giudizio di legittimità. La richiesta di sospensione del giudizio di cassazione deve essere in conseguenza respinta.

2. Ciò posto, passando all’esame del ricorso, con il primo motivo il ricorrente – premesso che solo successivamente al deposito della sentenza d’appello, in data 31.10.2012, avrebbe scoperto che la relata di notifica dell’accertamento sarebbe stata “manomessa” con correzioni a penna, così da integrare il reato di falso ideologico che aveva allora denunciato, per cui aveva proposto il ricorso per revocazione e quindi il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello – ha lamentato violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè la notificazione dell’avviso di accertamento non si era perfezionata essendo stata basata su documenti alterati da persona diversa da quella che appariva esserne l’autore, al solo fine di consentire la iscrizione a ruolo delle somme; per cui la sentenza impugnata doveva essere annullata in quanto l’accertamento non era stato regolarmente notificato e non poteva quindi avere raggiunto lo scopo.

3. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla mancata notificazione dell’avviso di accertamento, poichè, di fronte alle contestazioni del ricorrente in merito alla correttezza della notifica, la Commissione Tributaria avrebbe dovuto ordinare la produzione dell’intero avviso di accertamento al fine di verificare se quanto prodotto in giudizio dall’Agenzia delle Entrate fosse idoneo a giustificare l’iscrizione a ruolo, il che impediva di ritenere che fosse intervenuta qualsiasi sanatoria.

4. Con il terzo motivo si duole di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla intervenuta decadenza D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 43, in combinato disposto con la L. n. 212 del 2000, art. 3, come dedotto in primo grado dal contribuente, considerato che la mancata notificazione dell’accertamento entro il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione determinava la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo.

5. Infine, con il quarto motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla mancata produzione dell’avviso di accertamento ed omessa decisione su un motivo di ricorso poichè la prova della notifica dell’accertamento gravava sull’ente impositore e la sentenza impugnata aveva dimostrato di non avere compreso le doglianze addotte dal contribuente, limitandosi a sostenere che sarebbe intervenuta la sanatoria.

6. Il ricorso – che presenta ampi profili di inammissibilità, posto che, anche sotto l’aspetto della esposizione, che deve essere sommaria, degli atti di causa, si limita a trascrivere parti degli scritti difensivi, neppure riportati nella loro integrità, in quanto contenenti continue chiose che non consentono di comprendere quali sia stato il contenuto effettivo dei documenti, cosicchè non adempie neppure all’obbligo di specificità e di autosufficienza oltre che di esposizione sommaria dei fatti di causa con la irrinunciabile opera di rielaborazione rimeditazione della vicenda processuale nell’ottica del giudizio di legittimità – è comunque infondato in relazione a tutti i motivi addotti.

7. Quanto al primo motivo, con cui si deduce violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, con riguardo alla omessa notificazione dell’avviso di accertamento per supposta alterazione della relata di notifica ad opera del messo notificatore o di altri, scoperta dal ricorrente solo dopo la sentenza impugnata, in sede di richiesta di copia degli atti, trattandosi di una questione nuova, mai dedotta nel giudizio di merito, nessuna censura viene in realtà mossa alla sentenza impugnata, la quale ha ritenuto la notifica prodotta in causa “valida fino a querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c.”. Tale statuizione, che costituisce la principale ragione giustificatrice della decisione, non viene, anzi neppure censurata con il motivo di ricorso, al pari della seconda ratio decidendi, con cui è stata sostenuto che “la presunta incostituzionalità della notifica ex art. 140 c.p.c. dell’avviso di accertamento…è sanata dalla costituzione in giudizio del ricorrente”, per cui il motivo di ricorso si rivela non pertinente con riguardo alle ragioni che hanno giustificato la pronuncia.

7.1. In ogni caso, poichè la doglianza viene dedotta sotto il profilo della violazione di legge, è opportuno richiamare il principio consolidato per cui “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (v. Cass. Sez. 6 2, Ordinanza n. 24054 del 12/10/2017 Rv. 646811 – 01).

7.2. Nella specie viene rilevato che il giudice di appello avrebbe omesso di verificare la supposta alterazione della relata di notifica, che non era stata neppure dedotta in causa e che lo stesso ricorrente avrebbe “scoperto” mediante richiesta di copia degli atti dopo il deposito della sentenza di appello, per cui la violazione della disposizione normativa relativa alle notificazioni a mezzo posta non è in alcun modo correlata al vizio dedotto, mentre attiene esclusivamente alla valutazione delle risultanze della causa.

8. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso sono ripetitivi e possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi deducono, sotto il profilo del vizio motivazionale relativo ad un fatto decisivo per il giudizio, ma anche sotto quello – contraddittorio – del difetto di pronuncia, che, di fronte alle contestazioni del ricorrente in merito alla correttezza della notifica, la Commissione Tributaria avrebbe dovuto ordinare la produzione dell’intero avviso di accertamento al fine di verificare se quanto prodotto in giudizio dall’Agenzia delle Entrate fosse idoneo a giustificare l’iscrizione a ruolo.

8.1. I motivi sono inammissibili poichè, in primo luogo, viene dedotto il vizio di motivazione con riguardo non già alle ragioni giustificatrici della sentenza bensì in relazione ad una pretesa omissione ad opera del giudice che avrebbe dovuto ordinare la produzione in giudizio, da parte della Agenzia delle Entrate, dell’accertamento con la prova integrale della notifica. Si tratta di assunto che si pone comunque in contrasto con la abrogazione, ad opera del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3, il quale disponeva “3. E’ sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia”; per cui viene mossa al giudice una censura in relazione al mancato svolgimento di una attività vietata, mentre sarebbe stato eventualmente onere della parte interessata produrre i documenti ritenuti utili ai fini della decisione.

8.2. Inoltre una tale censura non risulta sia stata mai mossa con il ricorso introduttivo o successivamente nel giudizio di merito, nè il ricorrente ha indicato, ai fini della autosufficienza del motivo, dove e quando sarebbe stata dedotta, per cui non si vede come si possa censurare la sentenza per un vizio motivazionale su una questione mai trattata in causa.

8.3. In ogni caso la pretesa violazione di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – pur tenuto conto del fatto che non è applicabile nella specie, ratione temporis, la nuova formulazione risultante dalla modifica di cui al D.L. n. 13 del 2012, convertito dalla L. n. 43 del 2012 – si pone in contrasto con l’indirizzo di questa Corte (Cass. n. 21152/14), secondo cui tale disposizione, già nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.

8.4. Appare opportuno aggiungere che la sentenza impugnata è correttamente motivata, in aderenza ai principi giurisprudenziali risultanti dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, sotto entrambe le ragioni giustificatrici, poichè ha preso in esame la validità della notificazione dell’accertamento, eseguita secondo l’art. 140 c.p.c. nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, posto che era stata prodotta la prova della compiuta giacenza risultante dalla attestazione del messo notificatore, che faceva fede fino a querela di falso (mai peraltro intervenuta, avendo il ricorrente dedotto che solo dopo il deposito della sentenza di appello aveva presentato una denuncia penale) e perchè nel giudizio che riguardava la cartella il contribuente aveva scelto di impugnare anche l’accertamento, cosicchè con tale impugnazione, fosse pure tardiva, non avrebbe più potuto fare valere la violazione della sequenza procedimentale il che chiudeva il discorso (v., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008 Rv. 602254 – 01; da ultimo Sez. 5 -, Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018 Rv. 646699 – 01).

8.5. Di tale motivazione non si è fatto carico il ricorrente il quale ne ha sostenuto genericamente la insufficienza e la contraddittorietà, senza però cogliere difetti concreti della doppia ragione giustificatrice e senza, in ogni caso, indicare il fatto decisivo che avrebbero investito, limitandosi a sostenere una pretesa inerzia del giudice che non ha alcuna attinenza con un vizio della motivazione.

9. Il terzo motivo è ugualmente inammissibile poichè con esso il ricorrente si duole di vizio di motivazione con riguardo ad una questione che era stata proposta in primo grado, respinta dal primo giudice, ma non riproposta con l’atto di appello.

9.1. Incorre infatti nel vizio di ultrapetizione la sentenza della Commissione tributaria regionale la quale esamini una questione già sollevata con il ricorso introduttivo, ma non specificamente riproposta in appello, in quanto il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, nel prevedere che “le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate” – ha una portata analoga alla disposizione contenuta nell’art. 346 c.p.c., posto che il termine “questioni” (per tali intendendosi quelle suscettibili di essere dedotte come autonomo motivo di ricorso o d’impugnazione) non ha un’accezione più ampia del riferimento alle “domande” contenute nell’art. 346 c.p.c., non ricomprendendo, pertanto le mere argomentazioni giuridiche; nè, ai fini della rituale riproposizione di una questione, che va effettuata in maniera chiara ed univoca, è sufficiente il generico riferimento dell’appellante a tutte le argomentazioni difensive prospettate nel ricorso principale (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21506 del 20/10/2010 Rv. 614818 – 01). Ciò in quanto l’onere di riproposizione in appello delle eccezioni non accolte in primo grado opera anche nel processo tributario, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, sicchè l’omessa specifica riproposizione in sede di gravame preclude l’esame del relativo motivo di ricorso per cassazione (v. Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 12191 del 18/05/2018 Rv. 648484 – 01).

9.2. D’altronde, poichè il giudice di appello ha ritenuto che la notificazione dell’accertamento fosse correttamente avvenuta, nessuna pronuncia avrebbe dovuto adottare con riguardo ad una questione che – pure se fosse stata riproposta – restava all’evidenza assorbita.

10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e – ferma restando la già disposta compensazione delle spese del giudizio di merito disposta dalla Commissione Tributaria Regionale – il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo in favore dell’Agente della Riscossione. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater, essendo stato il ricorso notificato il 4 giugno 2013.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della controparte costituita che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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