Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22508 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17561/2015 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO

3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DORIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ADRIANO GRISOLIA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

GMAC ITALIA SPA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCAMO 14, presso lo studio

dell’avvocato UMBERTO GRAZIANI, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

PIEMONTESE ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 675/2015 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. Il Tribunale di Catanzaro ha riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato la GMAC Italia s.p.a. a risarcire a S.D. i danni conseguenti alla mancata liquidazione di un indennizzo assicurativo (pur furto della vettura) sul rilievo che la GMAC aveva colpevolmente omesso di trasmettere alla compagnia assicuratrice REM la documentazione necessaria per perfezionare la pratica di liquidazione; ha ritenuto – al contrario – il giudice di appello che non era stata dimostrata la sussistenza, a carico della GMAC, dell’obbligo di trasmettere alcuna documentazione (che risultava, invece, gravante sullo S.) e che, per di più, nessuna prova era stata fornita dall’attore in merito ai danni asseritamente patiti in conseguenza della condotta della GMAC.

2. Il primo e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili perchè prospettano un vizio motivazionale ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione ad una sentenza pubblicata nell’aprile 2015 e, altresì, perchè risultano volti a sollecitare una rivisitazione del merito tramite un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo (che deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.) in quanto, senza prospettare effettivamente alcuna violazione in iure, si limita a contestare la conclusione dell’esclusione della responsabilità della GMAC assumendola in contrasto con le risultanze istruttorie.

4. Gli ultimi due motivi, che attengono alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che – comunque – non risultasse provato il danno, sono privi di interesse (e, come tali, inammissibili) in quanto il rigetto della pretesa risarcitoria risulta già definitivo per effetto della inammissibilità dei primi tre motivi (concernenti l’an debeatur).

5. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese”.

A seguito della discussione svolta in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.400,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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