Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22507 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. III, 28/10/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 28/10/2011), n.22507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1124/2007 proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA

234, presso lo studio dell’avvocato SAMPIERI Valerio, che lo

rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore rag. P.S., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato ROMEO

GIUSEPPE GIULIO, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24349/2005 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 15/11/2005 R.G.N. 109531/99;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato VALERIO SAMPIERI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che il Condominio di (OMISSIS) è in causa contro il condomino I.P. per i danni patiti dall’occlusione di una grondaia condominiale, controvertendosi sulle relative cause ed in particolare sostenendo l’uno un difetto di manutenzione del bocchettone di scarico e del terrazzo a livello, di proprietà esclusiva del secondo, nonchè l’altro l’eccezionalità degli eventi atmosferici del giorno del sinistro combinata ad un difetto di manutenzione da parte del primo;

1.2. che il giudice di pace di Roma ha affermato una pari responsabilità di entrambi, condannando il convenuto condomino al pagamento della metà dei danni, quantificati in L. 4.100.000 totali;

1.3. che il tribunale di Roma, adito con appello principale dal condomino e con appello incidentale dal condominio, con sentenza n. 24349/05 del 15.11.05 ha respinto il primo ed accolto il secondo, condannando lo I. al pagamento dei danni per intero, oltre che al pagamento integrale delle spese di lite e di consulenza;

1.4. che avverso tale ultima sentenza ricorre, affidandosi a due motivi, lo I.; resiste con controricorso il Condominio; e, per la pubblica udienza del 12.10.11, le parti partecipano entrambe alla discussione orale;

1.5. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Va ora rilevato che il ricorrente formula due motivi:

2.1. con un primo dolendosi dell’inammissibilità dell’appello incidentale:

2.1.1. perchè dispiegato con comparsa depositata oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione fissata nell’atto di appello (1.3.00), non rilevando lo spostamento di questa (al 25.9.00) per la violazione di forme e prescrizioni di cui all’art. 168 bis cod. proc. civ., comma 5;

2.1.2. per carenza di interesse e per formazione di giudicato sulla responsabilità del Condominio e la mancata dimostrazione della responsabilità del condomino, non dipendendo l’interesse del primo ad impugnare dall’impugnazione principale;

2.2. con un secondo motivo, qualificato come parzialmente subordinato al primo, dolendosi di ultrapetizione e vizio di motivazione:

2.2.1. per la novità della domanda risarcitoria impostata in appello ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., benchè le tesi attoree fossero state fondate in primo grado sulla norma dell’art. 2043 cod. civ., ed esso appellato non avesse accettato sul punto il contraddittorio;

2.2.2. per l’infondatezza della tesi della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., essendo stato il nesso causale interrotto dall’evento eccezionale consistente nel nubifragio di eccezionale intensità del 13.8.96 e da un macroscopico difetto di manutenzione del terrazzo condominiale;

2.2.3. per l’omessa considerazione di tali due circostanze e la conseguente ingiustizia della decisione in punto di an debeatur, come pure di quantum e di condanna integrale di esso I. alle spese del doppio grado.

3. Va rilevato, ancora, che il controricorrente ribatte:

3.1. che il differimento della prima udienza in appello si è avuto ai sensi dell’art. 168 bis cod. proc. civ., comma 5 e che comunque era ammissibile il suo appello incidentale dinanzi al gravame principale dispiegato da controparte;

3.2. che le doglianze di cui al secondo motivo non sono state formulate in modo specifico, completo e pertinente alla decisione impugnata, con conseguente inammissibilità o nullità del ricorso.

4. Deve, in via preliminare, osservarsi che il primo motivo è infondato; infatti:

4.1. dall’esame degli atti del processo di secondo grado, consentito in questa sede di legittimità per il tenore e lo stesso oggetto della doglianza, risulta che il differimento della prima udienza dinanzi al giudice di appello si è avuto ai sensi dell’art. 168 bis cod. proc. civ., comma 5, in quanto il relativo provvedimento del 7.2.00, adottato appunto ai sensi di tale ultima norma e con lo spostamento della prima udienza indicata in citazione (1.3.00) ad altra successiva (25.9.00), risulta notificato anche all’appellante principale, in data 26.2.00, a mani del medesimo suo procuratore avv. Valerio Sampieri; così risultando rispettate le forme della norma applicata e non sussistendo le – peraltro genericamente – lamentate violazioni di tale norma;

4.2. orbene, l’appello incidentale va formulato entro il ventesimo giorno anteriore alla prima udienza di comparizione indicata in atto di citazione in appello, a meno che questa non sia differita in ossequio alla norma appena richiamata (Cass. 27 aprile 2005, n. 8897;

Cass. 24 gennaio 2011, n. 1567);

4.3. pertanto, nel caso di specie il gravame incidentale, poi accolto, andava dispiegato entro il ventesimo giorno anteriore al 25.9.00 (vale a dire entro il 21.7.00, tenendo conto della sospensione feriale); ed esso è in effetti contenuto in una comparsa depositata il 20.7.00;

4.4. il detto appello incidentale era quindi ammissibile in relazione al primo profilo lamentato con il primo motivo di ricorso;

4.5. ma la dipendenza dell’interesse ad impugnare il capo della sentenza sul riconoscimento di una sua parziale corresponsabilità con tutta evidenza sussiste in dipendenza dell’intervenuto appello ad opera di controparte, rispondendo appunto alla ratio del gravame incidentale la sua ammissibilità anche a termini scaduti nell’evenienza che sia impugnata da altra parte la sentenza, per la valutazione di cessazione della convenienza a rinunciare all’impugnazione che potrebbe bene e legittimamente derivare dalla constatazione del mancato passaggio in giudicato dovuto all’impugnazione da altri proposta;

4.6. pertanto, anche il secondo profilo del primo motivo di doglianza va disatteso;

5. Deve ora esaminarsi il secondo motivo di doglianza; ed esso:

5.1. è infondato quanto alla censura della novità dell’affermazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.: la ratio decidendi della gravata sentenza, nonostante l’effettivamente incongruo richiamo a tale ultima norma, si rinviene nel “difetto di manutenzione e pulizia del terrazzo, dal quale evidentemente sono defluiti i detriti che nel tempo hanno provocato l’ostruzione” (righe quindicesima e seguenti della penultima facciata della qui gravata sentenza), vale a dire in una condotta omissiva reiterata, conformemente alla prospettazione costante del Condominio in primo e in secondo grado;

5.2. è in parte inammissibile e in parte infondato quanto alla mancata considerazione delle cause eccezionali invocate dallo I.:

5.2.1. inammissibile perchè, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non vengono trascritti in esso i documenti o gli atti del processo, con indicazione delle sedi in cui i primi sono prodotti ed i secondi si trovano, coi quali detti elementi sono stati acquisiti al materiale processuale;

5.2.2. infondato, perchè, sia pure non facendo espressa menzione di quelle circostanze, il giudice di secondo grado fornisce una completa ed appagante ricostruzione dell’eziologia dell’occlusione, con tutta evidenza individuata in una causa, quale la carenza di manutenzione del terrazzo da cui traeva origine la grondaia poi occlusa, che è di per se stessa sufficiente ed idonea a causare l’evento dannoso: al riguardo non contestando specificamente ed oggettivamente tale idoneità il ricorrente, per non essere sufficiente il richiamo alla mera omissione dell’espressa considerazione delle altre due circostanze, nè la generica contestazione delle risultanze, neppure analiticamente riprodotte ed anche in tal caso in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, della relazione di C.T.U..

6. Il ricorso va pertanto rigettato ed il soccombente ricorrente condannato al pagamento delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna I.P. al pagamento, in favore del Condominio di (OMISSIS), in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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