Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22507 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16742/2015 proposto da:

D.R.F., VEDOVA EREDE S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO SAVERIO PETTINARI, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IPAB IRAI PER ASSISTENZA INFANZIA, in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso lo

studio dell’avvocato EDOARDO DI GIOVANNI, rappresentata difesa

dall’avvocato ERNESTO FIASCO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7629/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

12/12/2014, depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda proposta dall’I.P.A.B. per l’Assistenza all’Infanzia di (OMISSIS), ha dichiarato cessato al (OMISSIS) il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data (OMISSIS), ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 11, con S.S..

2. Ricorre per cassazione D.R.F., dichiarandosi erede del coniuge S. e affidandosi a due motivi; resiste l’intimata, eccependo primis – la mancata documentazione, da parte della ricorrente, della qualità di erede dell’originario convenuto.

3. Premesso che la D.R. non ha in alcun modo comprovato la propria qualità di erede del S., il ricorso è inammissibile, alla luce del principio secondo cui “il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell’asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c.” (Cass., S.U. n. 4468/2009).

4. Deve peraltro rilevarsi che il ricorso risulta inammissibile anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto entrambi i motivi svolgono censure basate sul contenuto di documenti (il contratto inter partes del 1 aprile 1998 e altri contratti similari) che non risultano trascritti in alcuna misura e rispetto ai quali non sono state fornite indicazioni utili al reperimento nell’ambito degli atti processuali.

5. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese”.

A seguito della discussione svolta in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.200,00, oltre rimborso spese prenotate a debito e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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