Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22506 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28973-2012 proposto da:

REGIONE UMBRIA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA DELL’OROLOGIO

7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PAZZAGLIA, rappresentata

e difesa dagli avvocati NATASCIA MARSALA, PAOLA MANUALI;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

Nonchè da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI

51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO CALVIERI;

– controricorrente incidentale –

contro

REGIONE UMBRIA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA DELL’OROLOGIO

7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PAZZAGLIA, rappresentata

e difesa dagli avvocati NATASCIA MARSALA, PAOLA MANUALI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 70/2012 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 18/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la Regione Umbria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 70/03/2012, depositata il 18/6/2012, della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la quale è stato respinto l’appello proposto dall’ente avverso la sentenza della CTP di Perugia, che aveva accolto i riuniti ricorsi di A.M.G., collezionista d’auto d’epoca, avverso distinti avvisi di accertamento emessi per tasse automobilistiche relative all’anno 2005, tasse che il contribuente aveva contestato di dovere in riferimento ad autoveicoli immatricolati da oltre vent’anni e, quindi, da ritenute veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 63;

che la sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che il proprietario dei veicoli ha fondatamente sostenuto la tesi che, ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di storicità in capo al veicolo per il quale si pretende l’esenzione dalla tassa, necessita senz’altro una “determinazione” dell’ASI (Automobilclub Storico Italiano), da intendere però come espressione di un’attività di natura discrezionale, sia pure tecnica, di carattere generale, non a caso da rinnovare annualmente, volta a valorizzare gli elementi idonei all’ individuazione delle categorie di veicoli meritorie di esenzione, e non già come un’attività di natura per così dire certificatoria, riferita al singolo veicolo (nel caso di specie, il modello denominato A 112 Abarth in proprietà dell’ A.), atto a cui non si addice il termine “determinazione” utilizzato dal legislatore, di tal che, ha concluso il giudice di secondo grado, è idonea, sotto il profilo probatorio, l’autocertificazione all’uopo prodotta dai contribuente, non avendo la Regione specificamente contestato l’appartenenza dei veicoli in questione alla categoria individuata dall’ASI;

che l’intimato, il quale resiste con controricorso, ha proposto ricorso incidentale, cui resiste la Regione, ed entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 63 e della L.R. n. 23 del 2002, art. 2 nonchè contraddittoria e insufficiente motivazione, giacchè la CTR non ha considerato che le richiamate disposizioni, rettamente interpretate, riguardano soltanto i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, e che il presupposto dell’ammissione alla esenzione richiede apposita “determinazione” dell’ASI (per le autovetture), ovvero della FMI (per i motoveicoli), nella specie carente, da aggiornarsi con cadenza annuale, circostanza che impone che i veicoli esentati siano individuati singolarmente, e non per categorie generiche, come evidenziato nella sentenza n. 455/2005 della Corte Costituzionale, “in quanto costruiti specificamente per le competizioni o a scopo di ricerca, o aventi rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume”;

che con il secondo motivo di impugnazione deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.”, comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 63e del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47,48 e 49, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonchè contraddittoria e insufficiente motivazione, giacchè la CTR ha erroneamente affermato che l’autocertificazione prodotta dal contribuente, unitamente all’epoca di immatricolazione, informazione nota alla Regione e ricavabile anche dal libretto di circolazione, consentono di ritenere provato che il veicolo in questione rientra nella categoria individuata dall’ASI e che le sue caratteristiche corrispondono a quella categoria”, sicchè “il diritto all’esenzione deve essere riconosciuto anche in mancanza di un attestato dell’ASI”, finendo per attribuire alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni un rilievo probatorio che la legge non le riconosce poichè non ci si trova di fronte alla dichiarazione di un fatto noto, ma alla verifica di una condizione necessaria per ottenere effetti giuridici “eccezionali” rispetto al regime ordinario di tassazione;

cha va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sottoscritto da avvocati non abilitati all’esercizio davanti alle magistrature superiori, perchè il particolare requisito dell’iscrizione nell’albo speciale, come da documentazione versata in atti, risulta posseduto tanto dall’avv. Manuali, che dall’avv. Marsala, entrambi nominati difensori della Regione Toscana che suesposti motivi di doglianza, scrutinabili congiuntamente, vanno disattesi, per quanto di seguito riportato;

che, invero, la questione posta dalla ricorrente Regione Toscana va risolta nel senso indicato da questa Corte, con la sentenza n. 3837/2013, secondo cui “L’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 2, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 che non ha effetto “ad rem”, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli (nella specie, immatricolati da oltre vent’anni con determinate caratteristiche tecniche). Ne consegue che la contestazione circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto dei non avvenuto adempimento dell’imposta integrale”, e siffatta interpretazione – alla quale il Collegio intende dare continuità – ha trovato conferma nella successiva sentenza n. 319/2014, con la quale è stato rimarcato che l’elenco di modelli e marche “ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli”;

che i Giudice di appello ha dato atto che, nella specie, non è negata ‘appartenenza del veicolo del contribuente alla categoria individuata in via generale dall’ASI e la corrispondenza delle caratteristiche del veicolo a quelle proprie di tale categoria, ma piuttosto è negata la spettanza dell’esenzione a causa della mancata produzione di uno specifico attestato “individuale”, che dia conto del possesso in concreto dei requisiti per il riconoscimento della natura di veicolo di interesse storico e collezionistico, quali l’originalità del motore e della carrozzeria, nonchè lo stato di conservazione degli interni, elementi che giustificano, nella ratio legis della esaminata disciplina, l’esenzione dalla tassa, sicchè può ritenersi mal posta la questione della idoneità dell’autocertificazione all’uopo prodotta dal contribuente, poichè l’esenzione non dipende da una specifica attestazione dell’ASI, qui mancante, ma da fatto che un determinato veicolo rientri in una delle categorie individuate negli elenchi annualmente aggiornati dall’ASI medesimo, nei termini innanzi ricordati, costituendo eventualmente tale punto – se ed in quanto contestato oggetto di prova;

che, com’è appare pacifico, l’ASI ha espressamente previsto con le proprie delibere che, oltre al requisito della immatricolazione ultraventennale, gli autoveicoli beneficianti dell’esenzione siano soltanto quelli che presentano le caratteristiche minime indicate dal regolamento tecnico, con peculiare riferimento, appunto, all’autenticità ed originalità del veicolo nelle parti essenziali che lo compongono, di tal che i requisiti minimi necessari ai fini dell’esenzione, e che possono essere oggetto di specifico accertamento, previo espletamento dell’apposita procedura di verifica, risultano puntualmente identificati (L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 63);

che, peraltro, un siffatto accertamento necessita “dell’esplicita contestazione dell’insussistenza dei presupposti identificati nelle Delib. ASI e condizionanti l’esenzione dal pagamento della tassa di possesso, la qual cosa non può che essere oggetto di un apposito avviso e non può costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, come risulta essersi verificato nella specie di causa, sotto forma di emissione della cartella esattoriale giustificata esclusivamente in ragione del non avvenuto adempimento dell’imposta” (Cass. n. 3837/2013 citata);

che ciò è tanto più vero ove si consideri che l’ A., proprietario di quattro autovetture ultraventennali modello A 112 Abarth, aveva univocamente manifestato l’intenzione di avvalersi dell’esenzione dal pagamento del tributo mediaste il versamento sostitutivo della tassa di circolazione forfetaria annua (cfr. pag. 4 ricorso per cassazione), “ciò che è sufficiente a renderlo estraneo alla categoria del semplice “inadempiente””;

che con il motivo di ricorso incidentale l’ A. deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 91 c.p.c., giacchè la CTR ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado nonostante la totale soccombenza della Regione Toscana, e a mancanza di esplicitazione di ragioni giustificatrici, certamente non ravvisabili nello scarso valore della controversia; che il contribuente si duole del fatto che la CTR, pur essendo la Regione totalmente soccombente, ha disposto la integrale compensazione delle spese del grado, per ragioni di equità, avuto riguardo alla “obiettiva opinabilità della soluzione accolta” ed al “valore della controversia”;

che, invero, nei giudizi – come quello in esame – instaurati successivamente al 1 marzo 2006 (dopo l’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005, e prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, cha ha ulteriormente modificato il citato art. 92 c.p.c. all’uopo richiedendo soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione), per la compensazione delle spese l’obbligo motivazionale può ritenersi assolto, mediante l’adozione della formula sopra riportata; che utilizza argomenti non palesemente illogici o erronei, e dunque non sindacabili in questa sede di legittimità;

che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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