Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22506 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16552-2015 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

SALVATORE MINARDI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 331/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

23/02/2015, depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. P.V. proponeva appello avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania aveva convalidato lo sfratto per morosità intimatogli da C.G., in relazione ad un immobile originariamente locato a P.S..

La Corte di Appello ha ritenuto ammissibile il gravame (in quanto la convalida era stata pronunciata benchè l’intimato fosse comparso e avesse manifestato un “atteggiamento di opposizione”), ma ha accolto la domanda di risoluzione del contratto affermando che l’appellante era divenuto conduttore dell’immobile a seguito dell’avvenuta cessione dell’azienda e che era incontestato il mancato pagamento del canone per ben nove mesi: ha pertanto dichiarato la nullità dell’ordinanza impugnata e ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore P.V., con condanna di quest’ultimo al rilascio dell’immobile.

2. Col primo motivo, il P. deduce la “erroneità dell’ordinanza di convalida” e la violazione dell’art. 667 c.p.c., dolendosi che con tale ordinanza era stato condannato al pagamento dei canoni locativi e delle spese processuali “in violazione dei principi sanciti dalla nostra Carta Costituzionale quali il diritto di difesa e il principio del contraddittorio”.

2.1. Il motivo è totalmente privo di interesse – e, come tale, inammissibile – in quanto l’ordinanza è stata posta nel nulla dalla Corte di Appello e il ricorrente non ha dedotto di avere sostenuto effettivi esborsi in esecuzione dell’ordinanza poi dichiarata nulla.

3. Col secondo e col terzo motivo (che deducono rispettivamente – la violazione dell’art. 2558 c.c. e L. n. 392 del 1978, art. 36 e la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”), il ricorrente contesta l’affermazione della propria legittimazione passiva rilevando – per un verso – che la cessione del contratto di locazione non costituisce effetto automatico della cessione dell’azienda ed assumendo – per altro verso – che la Corte era pervenuta alla conclusione dell’avvenuta cessione del contratto di locazione sulla base di un’erronea valutazione dei fatti alla luce dei documenti prodotti.

3.1. Il terzo motivo è inammissibile in quanto prospetta – peraltro senza ottemperare alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 – una censura motivazionale ai sensi del vecchio dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione ad una sentenza depositata nel marzo 2015.

Siffatta inammissibilità – che rende definitivo l’accertamento circa l’avvenuta cessione del contratto) di locazione- priva di interesse il secondo motivo.

4. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese di lite (in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato).

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso

art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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