Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22505 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. III, 28/10/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 28/10/2011), n.22505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 789/2007 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI Gina, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI RIETI, in persona del suo Presidente e legale

rappresentante Dott. M.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato

ANTONUCCIO Pietro, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4734/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/11/2005; R.G.N. 3853/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Va rilevato:

1.1. che B.M., premessa la sua qualità di proprietario di un immobile in (OMISSIS), lamentò aver patito danni al medesimo in dipendenza dell’occlusione della sua grondaia, determinata dalla caduta di fogliame da alberi della Provincia di Rieti; per citare poi quest’ultima dinanzi al Tribunale di Rieti perchè fosse condannata al loro risarcimento;

1.2. che l’adito giudice, con sentenza n. 619 del 25 giugno 2002: ed all’esito di istruttoria testimoniale e tecnica, accolse la domanda, condannando la convenuta Provincia al pagamento della somma di Euro 2.913,50, oltre interessi legali dal deposito della sentenza ed oltre spese legali, comprese quelle di C.T.U.; e che in particolare, la convenuta fu ritenuta inadempiente all’ordinaria manutenzione e potatura degli alberi di alto fusto posti sulla strada provinciale, di cui era custode, sporgenti sul fabbricato di proprietà dell’attore, tanto da essere reputata, in difetto di prova di eventi eccezionali, responsabile dei danni dipesi dalla caduta delle foglie e dal conseguente intasamento della grondaia dell’attoreo fabbricato;

1.3. che la Provincia di Rieti interpose peraltro gravame e che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4734/05, pubbl. il 7.11.05, lo accolse, rigettando la domanda e condannando il B. alle spese del doppio grado; in particolare, restando escluso, a detta dei giudici capitolini, il nesso causale tra la cosa posseduta ed il danno patito, attribuito quest’ultimo alle condizioni intrinseche del canale di gronda ed al comportamento negligentemente omissivo dello stesso danneggiato;

1.4. che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, il B.; e che resiste con controricorso la Provincia di Rieti; ma che nessuna delle parti deposita memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., nè compare alla pubblica udienza del 12.10.11 per discutere oralmente la causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Deve al riguardo considerarsi:

2.1. che il ricorrente sviluppa due motivi, corredandoli di quesiti:

2.1.1. con un primo (di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3, con riguardo all’art. 2051 c.c. – art. 324 c.p.c. – Error in procedendo con riguardo all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), dolendosi dell’erroneità della gravata sentenza, che aveva escluso il nesso eziologico tra l’evento e il danno, nonostante fosse passato in giudicato che si trattava di responsabilità da cose in custodia e non fosse stata data la prova di eventi eccezionali o del fortuito;

2.1.2. con un secondo (di “vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”), lamentando non essere stati indicati gli elementi da cui è stata tratta la conclusione della conformazione della grondaia, nè il passaggio logico su cui si fonda la ritenuta carenza di manutenzione da parte di esso ricorrente: e tanto benchè risultasse comunque, dal testimoniale escusso e dalle riportate conclusioni della relazione di C.T.U., l’ascrivibilità dei danni alla caduta delle foglie;

2.2. che la controricorrente contesta nel merito gli avversi motivi;

2.3. che non sono necessari i quesiti previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ.: tale norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, è applicabile, in virtù del comma 2, dell’art. 27 del medesimo decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006: mentre la sentenza oggetto del presente ricorso è stata pubblicata il 7.11.05;

2.4. che dei motivi di ricorso:

2.5.1. il primo è infondato: per scolastica nozione (riassunta in Cass., ord. 11 marzo 2011, n. 5910, ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1, con richiami di precedenti consolidati), la norma dell’art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa; in altri termini, anche nella fattispecie della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., è indispensabile la previa prova del nesso eziologico tra la cosa custodita (o posseduta) ed il danno, sicchè del tutto correttamente la Provincia di Rieti ha lamentato e la Corte di appello ha accertato che mancava in radice proprio tale nesso e quindi il presupposto della medesima norma invocata dal danneggiato;

2.5.2. il secondo è inammissibile: già dalla sentenza di primo grado risultava accertata la conformazione del tetto (“a doppia falda con unico canale di scolo a gronda facilmente ostruibile e soggetto ad intasamenti”) posta dai giudici di appello a base del loro convincimento sulla individuazione della causa dei danni, ma il ricorrente non deduce nemmeno, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale passaggio di quale atto del giudizio di appello egli abbia contestato tale affermazione; con la conseguenza che le contestazioni al riguardo mosse nel ricorso debbono ritenersi svolte per la prima volta in questa sede e risultano pertanto inammissibili;

2.6. che di conseguenza il ricorso, infondato il primo motivo ed inammissibile il secondo, va senz’altro rigettato, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna B.M. al pagamento, in favore della Provincia di Rietì, in pers. del leg. rappr. p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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