Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22505 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 24/09/2018), n.22505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18356-2017 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato SERGIO

TREDICINE;

– ricorrente –

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., nuova denominazione di FONDIARIA SAI

S.P.A., quale incorporante di UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., COMPAGNIA

DI ASSICURAZIONI MILANO S.P.A., PREMAFIN FINANZIARIA S.P.A., in

persona del legale procuratore speciale dott. F.C.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso

lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1159/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI;

lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso:

salvo eventuale accertamento presso gli Uffici finanziari competenti

in ordine ai requisiti reddituali di ammissione al gratuito

patrocinio (dove ciò risulti) e, se provvisoriamente concessa (dove

ciò risulti nel singolo giudizio), previa revoca dell’ammissione

provvisoria al patrocinio a spese dello Stato a norma del D.P.R. n.

112 del 2002, art. 136, comma 2, ovvero previo diniego della

richiesta ammissione se formulata solo nell’ambito del giudizio di

cassazione, trattandosi di domanda e di impugnazione promossa con

colpa grave, – per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata in data 30 gennaio 2017, ha accolto l’appello proposto da Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.) avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 19902 del 2014, e per l’effetto ha rigettato la domanda proposta dal perito assicurativo Q.B., avente ad oggetto il pagamento di una somma a titolo di competenze professionali relative ad un incarico peritale esperito per conto della società;

che il Tribunale ha fondato la propria decisione sul rilievo che, a prescindere dalla questione della parcellizzazione del credito dell’attore, la pretesa creditoria appariva infondata nel merito, risultando provato, sulla base di fatti concludenti, il preventivo accordo intercorso tra le parti sul corrispettivo da liquidarsi al perito, cosicchè al Q. non poteva riconoscersi “alcuna somma eccedente il minor importo risultante dal sistema informatizzato” di fatturazione predisposto dalla compagnia e tacitamente accettato nel corso del tempo e di volta in volta, per comportamento concludente, dall’appellato (che pacificamente per molti anni e per numerosissime pratiche di sinistro si è conformato a tale sistema senza riserva alcuna)” (pag. 4 della sentenza);

che il sig. Q. propone ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

che la società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso;

che la causa è stata discussa nell’adunanza di camera di consiglio del 22 marzo 2018, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie e il procuratore generale dott. Carmelo Sgroi conclusioni scritte con richiesta di rigetto del ricorso.

Considerato che preliminarmente deve essere respinta l’istanza di riunione del presente giudizio ad altri analoghi chiamati all’odierna adunanza, posto che non ricorrono esigenze di economia processuale che rendano opportuna la riunione;

che, ancora in via preliminare, si rileva l’infondatezza dell’eccezione di nullità della notificazione del controricorso, formulata dal ricorrente in relazione alla L. n. 53 del 1994, art. 1 per violazione dell’art. 19-ter, comma 1 Specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014, nella parte in cui la predetta disposizione prevede che l’attestazione di conformità di copia informatica dell’atto contenga, tra l’altro, il nome del relativo file;

che la mancata indicazione del nome del file costituisce mera irregolarità, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell’art. 11 citato e, in ogni caso, eventuali nullità della notifica del controricorso risulterebbero sanate ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in quanto il ricorrente ha replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso;

che non può essere accolta l’istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, che il ricorrente argomenta sulla base della difformità tra le conclusioni del P.G. e quanto affermato nelle pronunce n. 118808/2016, n. 18809/2016 e n.18810/2016 di questa Sezione;

che la rimessione alle Sezioni Unite presuppone che la questione posta dal ricorso sia stata decisa in modo difforme dalle Sezioni semplici, ovvero che il ricorso ponga questioni di massima di particolare importanza, e nessuna delle situazioni indicate ricorre nel caso di specie;

che le sentenze di questa Sezione richiamate dal ricorrente (n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016), hanno affrontato questioni di diritto che, per un verso, non rilevano ai fini della presente decisione come in appresso si dirà, e, per altro verso, sono state superate dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione successiva alla sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 (ex plurimis, sentenze n. 3738/2018, n. 1356/2018, n. 1355/2018, n. 1354/2018, n. 1353/2018, n. 1352/2018, n. 1351/2018, n. 717/2018);

che neppure può farsi luogo alla sollecitata rimessione del ricorso alla pubblica udienza, risultando il ricorso inammissibile;

che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame riguardante la mancata riunione dei giudizi;

che il motivo è inammissibile;

che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, i provvedimenti aventi ad oggetto la riunione o la separazione delle cause sono privi di contenuto decisorio ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono (ex plurimis, Cass. 18/11/2014, n. 24496; Cass. 27/05/2010, n. 12989);

che con il secondo e con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.e art. 111 Cost., nonchè erronea interpretazione del principio nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle pronunce n. 23726 del 2007 e n. 4090 del 2017;

che i motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili in quanto non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata;

che, infatti, a fronte di decisione di rigetto della pretesa nel merito, il ricorrente si sofferma sulla diversa questione della non sussumibilità della fattispecie in esame nel paradigma del cosiddetto frazionamento del credito, limitandosi per il resto a dichiarare non condivisibili le affermazioni del Tribunale sulla unicità del rapporto, senza censurare specificamente il contenuto dell’accertamento sul quale il Tribunale ha fondato la decisione di rigetto;

che l’inammissibilità di entrambi i motivi impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, risultando prive di concludenza le argomentazioni svolte nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

che il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo;

che non sussistono le condizioni per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Delib. Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli 23 maggio 2017);

che deve essere disattesa la richiesta del Procuratore Generale di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, non essendo ravvisabile mala fede o colpa nella presentazione del ricorso, avvenuta dopo le pronunce di questa Sezione n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016, e prima della pubblicazione delle successive sentenze, di segno opposto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 845,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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