Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22505 del 04/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16391-2015 proposto da:

ERGO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATO CLAUDIO DEFILIPPI, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2844/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. La Ergo s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2844/2014, dando atto che il giudizio di appello era stato definito con ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis depositata in data 1.12.2014.

2. Il ricorso, datato 29.5.2015, non contiene alcuna indicazione in ordine alla circostanza che l’ordinanza di inammissibilità sia stata comunicata dalla Cancelleria o notificata dalla controparte.

3. Tanto premesso, deve considerarsi che “la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire sin dallo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo” (Cass. n. 2594/2016).

4. Atteso che, nel caso in esame, la società ricorrente nulla ha allegato in ordine all’assenza della comunicazione e alla mancanza della notificazione, difettano elementi per ritenere che sussistano le condizioni per l’applicazione del termine “lungo” e – quindi – per affermare la tempestività del ricorso.

5. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso”.

seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando che dalla memoria della ricorrente è emerso che l’ordinanza venne comunicata in data 1.12.2014, cosicchè il ricorso risulta tardivo per essere stato proposto ben oltre il termine di sessanta giorni da tale comunicazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese di lite (in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata).

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA