Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22504 del 28/10/2011
Cassazione civile sez. III, 28/10/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 28/10/2011), n.22504
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 158/2007 proposto da:
ALLIANZ SUBALPINA SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI
DI PATTI Domenico, che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrenti –
e contro
D.M.P.;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 1341/2006 del TRIBUNALE di BENEVENTO,
depositata il 18/07/2006; R.G.N. 78/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato DOMENICO BONACCORSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Va rilevato:
1.1. che la Allianz Subalpina spa ricorre, affidandosi ad un unitario complesso motivo, per la cassazione della sentenza n. 1341/06 del Tribunale di Benevento, depositata il 18.7.06 e dichiarata come notificata il 14.10.06, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Colle Sannita, resa il 31.10.05 sulla domanda di D.M.P. di restituzione di una quota dei premi di assicurazione RcA a seguito della partecipazione di essa ricorrente ad accordo anticoncorrenziale sanzionato con decisione n. 8546 del 2000 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
1.2. che non resiste con controricorso il D.M., mentre la ricorrente illustra il ricorso con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., ed il suo difensore compare alla pubblica udienza del 12.10.11 per discutere oralmente la causa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve al riguardo considerarsi:
2.1. che è formulato un quesito di diritto, con richiesta di affermare il principio della soggezione ad appello delle sentenze del giudice di pace su controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ. e conseguente cassazione della gravata sentenza, che aveva invece applicato il generale principio del valore della controversia, con successiva decisione nel merito ed affermazione della competenza, ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, della Corte di appello (nella specie individuata in quella della sede legale dell’originaria convenuta, cioè Torino, ovvero in quella di Napoli);
2.2. che tale doglianza è l’unica ad essere stata formulata dall’odierna ricorrente quanto meno fin dal dispiegamento dell’atto di appello, sicchè è il solo motivo in base al quale la Allianz Subalpina ha da subito sostenuto l’ammissibilità dell’appello al tribunale;
2.3. che il mezzo di impugnazione esperibile contro le sentenze del giudice di pace si determina in relazione alla domanda (Cass. Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13917; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26518;
Cass. 11 maggio 2010, n. 11361);
2.4. che, in ipotesi di azione fondata sulla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, l’appellabilità delle sentenze eventualmente rese dal giudice di pace va si ammessa, ma non già perchè possa valere il criterio dell’oggetto del contratto (nella specie, c.d. di massa), come unicamente sostenuto dall’odierna ricorrente, bensì perchè detta appellabilità discende dalla riconducibilità della controversia alla richiamata L. n. 287 del 1990, e, quindi, dovendo questa decidersi secondo diritto, in quanto di competenza di un giudice togato (Cass. 12 marzo 2008, n. 6699; Cass., ord. 14 settembre 2007, n. 19271);
2.5. che la decisione di inammissibilità dell’appello è, dunque, scorretta, ma per una ragione diversa da quella oggetto del motivo di ricorso;
2.6. che pertanto, esclusivamente in relazione al concreto ambito del gravame come delimitato dal motivo di ricorso, quest’ultimo non può dirsi fondato e va disatteso:
restando precluso l’esame della questione della competenza a conoscere delle controversie in esame, benchè oggetto ormai di giurisprudenza del tutto consolidata (circa la loro devoluzione alla competenza per materia della Corte di appello – Cass. 13 luglio 2005, n. 14716, sostanzialmente conforme a Cass. Sez. Un., 4 febbraio 2005, n. 2207, seguita poi, tra le altre, da: Cass. 27 ottobre 2005, n. 20919; Cass. 19 maggio 2006, n. 11759; Cass. Sez. Un., 14 giugno 2007, n. 13896; Cass. 21 gennaio 2010, n. 993; Cass. 10 maggio 2011, n. 10215 – del luogo di residenza dell’attore, se consumatore: su quest’ultimo profilo, per tutte, vedi: Cass. 28 agosto 2001, n. 11282; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2003, n. 14669).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011