Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22504 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8658/2012 proposto da:

REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO MARIA

POMPA, rappresentata e difesa dall’avvocato CEDERLE MARCO;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLA

RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA AZZOPARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA POGGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 167/38/11, depositata il 21/11/2011, rigettava l’appello proposto dalla Regione Lombardia, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso con cui C.C. aveva impugnato la cartella di pagamento emessa per il recupero di tassa automobilistica relativa all’anno 2003, notificata il 7/12/2009, assumendo l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;

che il giudice di appello, nel confermare la decisione di prime cure, rilevava la tardività della produzione, per la prima volta nel giudizio di secondo grado, dell’avviso di ricevimento con il quale l’ente impositore intendeva provare l’avvenuta notificazione a mezzo del servizio postale, in data 29/11/2006, dell’atto interruttivo della prescrizione quinquennale di cui alla L.R. n. 10 del 1993, art. 94;

che avverso a sentenza la Regione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che a ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, art. 416 c.p.c., comma 3, giacchè la CTR, mediante un inconferente richiamo all’art. 416 c.p.c., comma 3, ha ritenuto tardiva la produzione in appello di un nuovo documento, rilevante ai fini della decisione, così disattendendo una facoltà dell’appellante;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione giacchè la CTR ha completamente trascurato di considerare l’esistenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, norma speciale e, pertanto, prevalente sulle disposizioni del codice di rito;

che va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione essendo il notificante, l’avv. Pompa, del Foro di Roma, mero domiciliatario, privo di poteri d’impulso e di rappresentanza, in quanto va applicato “il principio secondo cui l’attività di impulso del procedimento notificatorio – consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario – può essere delegata, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, ad altra persona, opera anche quando la notifica sia eseguita, ai sensi della L. n. 53 del 1994, artt. 1e ss. dall’avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, in quanto la legge citata non esclude espressamente la derogabilità di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza” (Cass. n. 19294/2016);

che ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale l’avv. Cederle, dell’Avvocatura regionale, difensore giusta procura a margine del ricorso in appello, ha delegato il compimento di tale attività al dorniciliatario (ovviamente pur egli debitamente autorizzato dal consiglio dell’ordine), affinchè vi provvedesse nomine alieno, come del resto si ricava dal fatto che l’avv. Pompa ha dichiarato di eseguire la notifica in questione “nell’interesse e per conto della regione Lombardia”;

che i motivi di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, vanno disattesi per le ragioni di seguito precisate;

che il profilo di doglianza concernente la rilevata tardività della produzione in appello di un nuovo documento, avuto riguardo all’avviso di ricevimento comprovante l’eseguita notificazione, in data 29/11/2006, a mezzo del servizio postale, dell’avviso di accertamento, atto prodromico della cartella di pagamento impugnata, emessa per il recupero di tassa automobilistica relativa all’anno 2003, idoneo – in tesi – ad interrompere il decorso della prescrizione, ed a contrastare l’eccezione del contribuente di intervenuta estinzione del diritto alla riscossione delle somme dovute alla Regione, è fondato;

che la censura involge una questione che può essere agevolmente risolta alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58 consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza.” (Cass. n. 22776/2015; n. 3661/2015);

che, infatti, l’accoglimento del motivo riposa sulla piana lettera del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che abilità alla produzione di qualsivoglia documento in appello, ancorchè già prima disponibile, senza restrizione alcuna, con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone invece a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova; che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, per nuovo esame, alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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