Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22504 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 24/09/2018), n.22504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18355-2017 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato SERGIO

TREDICINE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., nuova denominazione di Fondiaria Sai

S.p.A., quale incorporante di Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia

di Assicurazioni Milano S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A., in

persona del legale procuratore speciale dr. F.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso

lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 923/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI;

lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso:

salvo eventuale accertamento presso gli Uffici finanziari competenti

in ordine ai requisiti reddituali di ammissione al gratuito

patrocinio (dove ciò risulti) e, se provvisoriamente concessa (dove

ciò risulti nel singolo giudizio), previa revoca dell’ammissione

provvisoria al patrocinio a spese dello Stato a norma del D.P.R. n.

112 del 2002, art. 136, comma 2, ovvero previo diniego della

richiesta ammissione se formulata solo nell’ambito del giudizio di

cassazione, trattandosi di domanda e di impugnazione promossa con

colpa grave, – per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata in data 23 gennaio 2017, ha accolto l’appello proposto da Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.) avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 10230 del 2015, e per l’effetto ha rigettato la domanda proposta dal perito assicurativo Q.B., avente ad oggetto il pagamento di una somma a titolo di competenze professionali relative ad un incarico peritale esperito per conto della società;

che il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa, con assorbimento della questione del frazionamento del credito, sui seguenti rilievi: a) non era contestato che Q. aveva svolto circa ottomila incarichi per conto della compagnia di assicurazioni e che era stato retribuito con una media di Euro 40,00 per ciascuna pratica; b) era provato che le parti avevano raggiunto un accordo sulla retribuzione come indicata, e l’accordo derogava legittimamente i minimi tariffari; c) i termini dell’accordo erano identici per tutti i fiduciari della compagnia di assicurazioni; d) non risultavano contestazioni da parte del Q.;

che il sig. Q. propone ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

che la società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso;

che la causa è stata discussa nell’adunanza di camera di consiglio del 22 marzo 2018, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie e il procuratore generale dott. Carmelo Sgroi conclusioni scritte con richiesta di rigetto del ricorso.

Considerato che preliminarmente deve essere respinta l’istanza di riunione del presente giudizio ad altri analoghi chiamati all’odierna adunanza, posto che non ricorrono esigenze di economia processuale che rendano opportuna la riunione;

che, ancora in via preliminare, si rileva l’infondatezza dell’eccezione di nullità della notificazione del controricorso, formulata dal ricorrente in relazione alla L. n. 53 del 1994, art. 11 per violazione dell’art. 19-ter, comma 1, delle Specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014, nella parte in cui la predetta disposizione prevede che l’attestazione di conformità di copia informatica dell’atto contenga, tra l’altro, il nome del relativo file;

che la mancata indicazione del nome del file costituisce mera irregolarità, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell’art. 11 citato e, in ogni caso, eventuali nullità della notifica del controricorso risulterebbero sanate ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in quanto il ricorrente ha replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso;

che non può essere accolta l’istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, che il ricorrente argomenta sulla base della difformità tra le conclusioni del P.G. e quanto affermato nelle pronunce n. 118808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016 di questa Sezione;

che la rimessione alle Sezioni Unite presuppone che la questione posta dal ricorso sia stata decisa in modo difforme dalle Sezioni semplici, ovvero che il ricorso ponga questioni di massima di particolare importanza, e nessuna delle situazioni indicate ricorre nel caso di specie;

che le sentenze di questa Sezione richiamate dal ricorrente (n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016), hanno affrontato questioni di diritto che, per un verso, non rilevano ai fini della presente decisione come in appresso si dirà, e, per altro verso, sono state superate dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione successiva alla sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 (ex plurimis, sentenze n. 3738/2018, n. 1356/2018, n. 1355/2018, n. 1354/2018, n. 1353/2018, n. 1352/2018, n. 1351/2018, n. 717/2018);

che neppure può farsi luogo alla sollecitata rimessione del ricorso alla pubblica udienza, risultando il ricorso inammissibile;

che i due motivi di ricorso, con i quali si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 111 Cost. (primo motivo) ed erronea interpretazione del principio nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 23726 del 2007 e n. 4090 del 2017 (secondo motivo), da trattare congiuntamente, sono inammissibili;

che il ricorrente argomenta a proposito della riconducibilità dell’attività di perito assicurativo alla nozione funzionale di impresa, come delineata dalla Corte di giustizia, con conseguente assunzione del rischio d’impresa, evidenziando che l’esistenza di un mandato continuativo, di regola caratterizzante il rapporto tra perito e società di assicurazioni, non garantisce la retribuzione nè tutela il professionista dal rischio della prescrizione breve di cui all’art. 2956 c.c.;

che ulteriormente il ricorrente contesta la sussumibilità della fattispecie in esame nel paradigma del cosiddetto frazionamento del credito, sia per la presenza di causae petendi distinte per ciascuna delle controversie instaurate contro la società di assicurazioni, sia in quanto la condotta processuale in assunto contrastante con i principi di correttezza sarebbe sanzionabile attraverso strumenti specifici, quali la segnalazione disciplinare dell’avvocato difensore e la regolazione delle spese di lite, ma non con la declaratoria di improponibilità della domanda;

che i motivi sono inammissibili in quanto non censurano la ratio decidendi della decisione, che risiede nella infondatezza della pretesa per le ragioni sopra richiamate;

che, in particolare, le considerazioni espresse nel primo motivo di ricorso non si misurano con l’accertamento svolto dal Tribunale sulla fattispecie concreta (esistenza e contenuto dell’accordo tra perito e società di assicurazioni), e i rilievi contenuti nel secondo motivo risultano ultronei, poichè hanno ad oggetto la questione del frazionamento del credito che il Tribunale ha ritenuto assorbita;

che l’inammissibilità di entrambi i motivi impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, risultando prive di concludenza le argomentazioni svolte nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

che il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo;

che non sussistono le condizioni per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Delib. Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli 23 maggio 2017);

che deve essere disattesa la richiesta del Procuratore Generale di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, non essendo ravvisabile mala fede o colpa nella presentazione del ricorso, avvenuta dopo le pronunce di questa Sezione n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016, e prima della pubblicazione delle successive sentenze, di segno opposto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 845,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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