Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22504 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 16/10/2020), n.22504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29603-2015 proposto da:

Società Borghi Antichi rl, elettivamente domiciliata in Roma, Corso

Vittorio Emanuele II, n. 209, rappresentata e difesa dall’Avv.

Francesco Silvestri;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso cui è elettivamente domiciliata in via

dei Portoghesi 12;

– Costituita per partecipare all’udienza di discussione –

avverso la sentenza n. 441/4/15 della CTR di L’Aquila, depositata il

5 maggio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2020 dal relatore DARIO CAVALLARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale G.

Giacalone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. L. D’Andrea, per delega, per il ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate dell’Aquila ha notificato alla Borghi Antichi srl un avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni per non avere provveduto ad alienare nel termine di legge un compendio immobiliare sito in (OMISSIS).

La società contribuente ha impugnato il detto avviso.

La CTP di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 212/2013, ha respinto il ricorso.

La società contribuente ha impugnato la decisione di primo grado.

La CTR di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 441/4/15, ha rigettato il gravame.

La Borghi Antichi srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, la società ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa, parte prima, allegata, in relazione al presupposto per la decadenza del beneficio ed alla propria colpevolezza, in quanto la CTR non avrebbe tenuto conto che, dichiarando nell’atto di acquisto del bene la propria volontà di ritrasferirlo, essa non aveva affermato il falso e che, comunque, sarebbe stata la condotta della banca, che pacificamente non aveva provveduto tempestivamente al frazionamento del mutuo, a causare il ritardo contestato.

Le doglianze sono infondate.

Infatti, la normativa della quale è chiesta l’applicazione prescrive che l’agevolazione domandata spetti a condizione che l’immobile oggetto di causa sia ceduto entro il termine previsto dalla legge (tre anni).

Tale violazione si è verificata ed essa rileva a prescindere dalla volontà di non rispettare l’impegno assunto da parte del contribuente, come si desume dal principio espresso dalla giurisprudenza secondo cui “La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, indipendentemente da ogni indagine circa l’elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell’assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti” (Cass., Sez. L, n. 18719 del 23 settembre 2016).

Neppure può darsi rilievo alla condotta dell’istituto di credito.

Infatti, in tema di agevolazioni, la condotta idonea a costituire forza maggiore, tale da rendere il contribuente non responsabile del mancato rispetto delle condizioni alle quali dette agevolazioni sono ricollegate dalla legge, consiste in una situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento (Per un principio simile, applicabile per analogia nella specie, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 28838 dell’8 novembre 2019).

Nel caso in questione, la banca era stata scelta dalla società contribuente, la quale deve farsi carico delle conseguenze delle sue scelte imprenditoriali, trattandosi di soggetto specializzato, e, comunque, ben avrebbe potuto reagire tempestivamente per ottenere il menzionato frazionamento con maggiore celerità.

2. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata, in relazione all’individuazione dell’aliquota sanzionatoria.

La doglianza è inammissibile pe difetto di specificità, non avendo parte ricorrente indicato quale sanzione avrebbe dovuto essere applicata dalla CTR e quale errore essa avrebbe commesso nel suo ragionamento, non risultando dal ricorso l’aliquota che, invece, avrebbe dovuto essere utilizzata.

3. Il ricorso è, quindi, respinto.

Alcuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite, stante la condotta processuale della P.A..

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per la società ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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