Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22504 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 09/09/2019), n.22504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24813-2018 proposto da:

T.K., elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO SOMALIA 53,

presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 1897/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Brescia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 – bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, risultando il rito camerale introdotto nell’occasione lesivo del diritto di difesa e del principio del giusto processo; 2) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in relazione al denegato riconoscimento dello status di rifugiato, motivato sul presupposto della illogicità e dell’inattendibilità della narrazione resa dal ricorrente, quantunque fosse comprovato lo stato di confusione del medesimo dormendo all’aperto e non essendo stato ancora accolto da una comunità; 3) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, in relazione al denegato riconoscimento della protezione umanitaria, quantunque in relazione ai fatti rappresentati ne sussistessero tutte le condizioni.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato come questa Corte (Cass. Sez. I, 5/07/2018, n. 17717) ha già avuto modo di decretare allorchè rilevandosi la manifesta infondatezza della questione, si è condivisibilmente osservato che “non v’è alcun dubbio che il procedimento camerale, da sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status, sia idoneo a garantire l’adeguato dispiegarsi del contraddittorio con riguardo al riconoscimento della protezione internazionale, neppure potendo riconoscersi rilievo all’eventualità della soppressione dell’udienza di comparizione, sia perchè essa è circoscritta a particolari frangenti nei quali la celebrazione dell’udienza si risolverebbe in un superfluo adempimento, tenuto conto dell’attività in precedenza svolta, sia perchè il contraddittorio è comunque pienamente garantito dal deposito di difese scritte”.

3. Il secondo ed il terzo motivo si espongono ad un preliminare rilievo di inammissibilità, essendo parimenti intesi – come esplicitamente riconosce lo stesso postulante allorchè reputa necessaria “una nuova valutazione in fatto” della vicenda – a promuovere la rinnovazione del sindacato di fatto che ha indotto il decidente ad escludere tanto l’attendibilità delle vicende rappresentate dal ricorrente, per intrinseca contraddittorietà del narrato, nonchè per le ripetute varianti apportatevi nel corso dell’istruttoria, quanto l’oggettiva ricorrenza nella specie, in relazione alla situazione interna del paese di origine – che nell’area di provenienza del ricorrente coincidente con la capitale non registra “significativi elementi di criticità” – e alle personali vicessitudini narrate – che inducono a ritenere “che il richiedente sia un emigrante economico” – delle condizioni per riconoscere, secondo il metro comparativo adottato dal decidente, le misure ora reclamate.

4. Il ricorso va dunque respinto senza spese non essendovi costituzione avversaria. Non è dovuto il raddoppio del contributo, godendo il ricorrente del gratuito patrocinio.

PQM

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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