Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22504 del 09/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 09/08/2021), n.22504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14536-2020 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 2707/2020 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 07/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Lecce, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo “della violazione di legge e vizio di motivazione apparente in ordine alla valutazione di non credibilità del richiedente”, poiché la motivazione con la quale il decidente aveva ritenuto il richiedente non credibile risultava meramente apparente e comunque al di sotto del minimo costituzionale.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo di ricorso è inammissibile per evidente estraneità alla ratio decidendi enunciata nel provvedimento impugnato.

Contrariamente a quanto invero allega il motivo, che censura il deliberato tribunali7io sotto lo specifico profilo della non credibilità a cui si sarebbe riportato il decidente per motivare la pronuncia di rigetto, la decisione impugnata ha inteso respingere le svolte richieste sviluppando a conforto ragioni del tutto diverse da quella su cui si intrattiene il motivo.

Più in dettaglio il decidente di merito, ripercorsa la vicenda nei suoi aspetti fattuali, ha escluso la ricorrenza delle condizioni per far luogo al rifugio in quanto “i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza… “; ha escluso la ricorrenza delle condizioni per far luogo alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) poiché dalla storia narrata “non si evince alcun episodio di minacce dirette nei suoi confronti”; ha escluso la ricorrenza delle condizione per far luogo alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), anzicitato poiché alla luce delle fonti informative consultate “non può apprezzarsi alcun rischio di potenziale esposizione a violenza indiscriminata”; ed ha infine escluso la ricorrenza per far luogo alla protezione umanitaria non essendo ravvisabili “condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla vicenda personale narrata” e dovendo al contrario ravvisarsi “l’assenza di un serio percorso integrativo”.

3. Rispetto a questo percorso motivazionale, che chiarisce le ragioni di rigetto nel merito delle istanze del richiedente, le valutazioni che il decidente talora esprime in ordine alla sua credibilità, oltre a non essere conclusive, hanno valenza di notazione incidentale e non incarnano un’autonoma ratio decidendi impugnabile perciò in questa sede.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA