Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22504 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22504
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14023-2015 proposto da:
G.T., elettivamente domiciliato a ROMA PIAZZA CAVOUR
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
PAOLO CARDONE, giusta procura a margine al ricorso;
– ricorrente –
contro
CARGEAS ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministrativo delegato
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO,
60, presso lo studio dell’avvocato Enrico CAROLI, che la rappresenta
e difende, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
GR.SE.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 493/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 29/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato Paolo Cardone difensore del ricorrente che si
riporta e chiede P.U.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..
“1. La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accertato un paritario concorso colposo dell’attore G. e del convenuto Gr. nella determinazione di un sinistro stradale avvenuto in corrispondenza di un’area semaforica.
2. Col primo motivo, il G. deduce la nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.) per avere la Corte omesso di valutare una prova decisiva costituita dal diagramma dell’impianto semaforico prodotto dall’attore: assume che, lette alla luce del diagramma, le dichiarazioni testimoniali avrebbero consentito di pervenire alla conclusione che il Gr. aveva impegnato l’incrocio a semaforo rosso; assume pertanto che la sentenza è affetta da un’anomalia costituzionalmente rilevante, a fronte dell’irriducibile contrato tra affermazioni inconciliabili e di una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
2.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto è fondato sul contenuto di due documenti (indicati con i numeri 2 e 3 del fascicolo dell’attore, che si dicono attinenti al diagramma dell’impianto e alle dichiarazioni testimoniali raccolte nell’immediatezza del fatto) di cui non viene tuttavia trascritto il contenuto nella misura necessaria a consentire alla Corte di valutare la decisività delle circostanze che si assumono non esaminate e di apprezzare l’anomalia motivazionale che dall’omesso esame sarebbe derivata.
3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto, pur deducendo la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, si limita a sollecitare una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, per di più dando per presupposto il dato – non accertato dalla Corte – che il Gr. si sia mosso con semaforo rosso.
4. Il terzo motivo censura la Corte (per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater) per non avere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, assumendo che l’applicazione di tale ulteriore importo “non può essere intesa come conseguenza obbligatoria per il Giudice”.
Il motivo è infondato.
Premesso che, rigettato l’appello, la Corte di Appello ha dato atto -nel dispositivo – della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve escludersi che tale statuizione dovesse essere giustificata nella parte motiva della sentenza, giacchè “in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis” (Cost. n. 5955/2014).
5. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite”.
A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del G. al pagamento delle spese di lite.
Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016