Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22503 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8640-2012 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, BNP PARIBAS SA, elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LIVIA SALVINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2011 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 27/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza n. 64/13/2011, depositata il 27/9/2011, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia respingeva, con compensazione delle spese processuali, l’appello proposto da BNP PARIBAS S.A. (di seguito per brevità Banca), già BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a., avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza n. 185/2009 del Tribunale di Trani, che, ai sensi dell’art. 67, L. Fall., aveva dichiarato l’inefficacia delle rimesse eseguite, in favore della Banca, dalla poi fallita (OMISSIS) s.r.l., e condannato la prima a restituire le relative somme alla massa fallimentare;

che la CTR, in particolare, osserva che la sentenza di revocatoria fallimentare soggetta a registrazione rientra nella previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, lett. b), Tariffa, Parte Prima, allegato A, stante il trasferimento di ricchezza prodotto in favore del Fallimento, provvedimento che non può ricondursi sotto la previsione della lett. e) dei medesimo articolo, che assoggetta ad imposta in misura fissa gli “Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili… che dichiarano la nullità o pronunciano risoluzione di un contratto”, trattandosi di norma speciale non suscettibile di analogia;

che per la cassazione di tale sentenza ricorre la Banca, con due motivi di ricorso, illustrati con memoria, cui resiste l’intimata Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente, con il primo mezzo d’impugnazione, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.d.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b) e e), della Tariffa, Parte Prima, allegato A, giacchè la CTR ha affermato che la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare, e che condanna alla restituzione di somme di denaro, non sia assoggettabile a imposta di registro in misura fissa, in quanto attuerebbe il trasferimento nel patrimonio del fallito di beni che ne erano in precedenza usciti, senza considerare che il D.P.R. n. 131 del 1986, invocato art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, Parte Prima, allegato A, lungi dal rappresentare una eccezione ai principi di carattere generale, è esso stesso attuativo di principi generali, avendo il Legislatore inteso sopprimere la c.d. “imposta di retrocessione”, e cioè l’imposta di registro volta a colpire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono la restituzione di un cespite o di una somma di denaro per effetto della nullità o dell’annullamento dell’atto che li aveva originariamente trasferiti, e che in ogni caso è pur sempre possibile una interpretazione estensiva della citata disposizione, con applicazione della regula iuris a casi non espressamente previsti, avuto riguardo al fatto che la pronuncia restitutoria mira soltanto ad elidere il pregiudizio arrecato al patrimonio del fallito, ripristinando la situazione precedente, al pari di quanto avviene allorchè si esperisce l’azione di annullamento o di nullità di un contratto, casi questi ultimi nei quali segue anche una pronuncia restitutoria;

che, quindi, conclude con il quesito di diritto (ancorchè non più necessario per effetto dell’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 47,comma 1, lett. d)) con cui si chiede che la Corte stabilisca: “se in un caso in cui, come nella specie, a seguito dell’accoglimento di una domanda di revocatoria di cui all’art. 67, comma 2, della L.F., una sentenza del giudice civile dichiari l’inefficacia di rimesse bancarie in conto corrente, per l’effetto condannando la banca convenuta alla restituzione delle somme oggetto delle predette rimesse a favore della curatela fallimentare, violi il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, Parte Prima, nel contempo falsamente applicando la lett. b) del medesimo articolo, la sentenza della Commissione tributaria regionale che, come nella specie, ritenga applicabile alla sentenza che dichiarava la revocatoria la seconda di tali due disposizioni in quanto reca la condanna al pagamento di una determinata somma di denaro e non costituisce una mera dichiarazione di inefficacia nei confronti dei creditori dell’atto pregiudizievole, ritenendola perciò soggetta ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3 per cento, anzichè ritenere applicabile alla sentenza che dichiara a revocatoria l’imposta di registro in misura fissa trattandosi di fattispecie riconducibile al predetto art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, Parte Prima, giacchè tale sentenza dichiara l’inefficacia nei confronti della massa dei creditori dell’atto traslativo revocato a sorreggere il trasferimento patrimoniale e condanna il creditore a ripristinare la status quo ante”;

che con il secondo mezzo d’impugnazione deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di impugnazione relativo alla violazione del principio di alternatività iva/registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 avendo la contribuente dedotto sia nel ricorso originario, sia nell’atto dì appello, che i rapporti tra la Banca e la società fallita avevano ad oggetto operazioni di finanziamento rilevanti ai fini iva, seppure in regime di esenzione, e che per la registrazione del provvedimento giurisdizionale, riguardante operazioni attratte nella sfera di applicazione dell’iva, doveva essere applicata l’imposta di registro in misura fissa;

che, pertanto, conclude con il quesito di diritto con cui si chiede che la Corte stabilisca: “se è nulla per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. la sentenza che, come nella specie, nel rigettare l’appello principale proposto dall’Ufficio, conferma la sentenza di primo grado senza però pronunciarsi sull’appello con cui il contribuente ha invocato la violazione del principio di alter natività iva/registro di cui al D.P.R. n. 131, art. 40”;

che i suesposti motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, vanno disattesi perchè infondati;

che le questioni proposte dalla ricorrente trovano agevole soluzione nella giurisprudenza di questa Corte, alla quale la sentenza impugnata si è conformata, secondo cui, in tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), Prima Parte, Tariffa allegata, assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sè stessi, e non in quanto determinino il trasferimento di beni o la attribuzione di diritti e, pertanto, la sentenza di revocatoria fallimentare che impone ad un istituto di credito di versare nelle casse del fallimento una somma di denaro è assoggettabile ad imposta proporzionale, in quanto reca la “condanna al pagamento” di tale somma e non costituisce una mera dichiarazione di inefficacia nei confronti dei creditori dell’atto pregiudizievole (Cass. n. 21160/2005; n. 4537/2009; n. 17584/2012; n. 24954/2013);

che, per quanto qui rileva, va considerato che nella disciplina della imposta di registro (art. 8, Parte Prima, Tariffa), sono distintamente considerati i provvedimenti giurisdizionali con effetti obbligatori derivanti dalla condanna a prestazioni di natura patrimoniale consistenti nel “praestare, dare aut facere” (art. 8, lett. b)), da quelli diretti all’eliminazione di un atto della realtà giuridica, ovvero alla risoluzione del vincolo negoziale, come il provvedimento dichiarativo della nullità, il provvedimento costitutivo dell’effetto di annullamento dell’atto, il provvedimento che dispone la risoluzione del contratto (art. 8, lett. e), e che in tale ultima ipotesi, “la particolare gravità degli effetti prodotti dal provvedimento giurisdizionale ha indotto il Legislatore a considerare espressamente irrilevanti – ai fini dell’applicazione dell’imposta eventuali statuizioni “accessorie” portanti la condanna alle restituzioni di beni o denaro”, per cui non coglie nel segno la critica svolta dalla ricorrente “secondo cui il rapporto di specialità tra norme non incontra i limiti stabiliti dall’art. 14 preleggi, alla applicazione del criterio ermeneutico della analogia” in quanto “l’impedimento alla “integrazione” della fattispecie normativa astratta contemplata dall’art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, mediante riconduzione ad essa anche della ipotesi della sentenza revocatoria seguita da condanna ai pagamento delle somme, non trova fondamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel divieto dell’analogia, ma esclusivamente nel rapporto di specialità istituito tra le categorie “generali” previste dall’art. 8, comma 1, lett. a) – d), e le categorie “speciali” previste dalle successive lett. e) – g), rapporto di “species ad genus” da cui consegue che le pronunce giurisdizionali diverse da quelle espressamente disciplinate nelle categorie speciali vengono per necessità logica ad essere attratte nella disciplina prevista per le categorie generali, non occorrendo pertanto, in mancanza di rilevate lacune od incertezze applicative delle suddette disposizioni legislative, fare ricorso ad alcun criterio ermeneutico logico od analogico (una esigenza di interpretazione della norma tariffwia, infatti, potrebbe porsi esclusivamente nel caso in cui la pronuncia giurisdizionale considerata non fosse sussumibile in alcuna delle “categorie generali”, ipotesi da escludere nel caso di specie in quanto la pronuncia di inefficacia dell’atto dispositivo – ove isolatamente considerata -, avendo ad oggetto l’accertamento del patrimonio del debitore – fallito e rendendo il bene trasferito assoggettabile all’esecuzione concorsuale sulla massa fallimentare – cfr. Corte Cass. 1^ sez. 15,9.2004 n, 18573 – verrebbe ricondotta nella categoria generale di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), Parte Prima della Tariffa mentre la statuizione di condanna alla restituzione delle somme versale sul conto corrente dalla società tallita, trova collocazione nella categoria generale individuata dal medesimo art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa)” (Cass. n. 17584/2012);

che, pertanto, la statuizione della sentenza del Tribunale di Trani “concernente la condanna alla restituzione delle somme non può essere ricondotta nella disciplina prevista dall’art. 8, comma 1, lett. e), Parte Prima della Tariffa, non perchè la disposizione è di “stretta interpretazione” e non consente la integrazione analogica, ma perchè tale pronuncia giurisdizionale, non contemplata dalla disposizione speciale, viene a ricadere nella categoria generale (provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme) disciplinata dalla lett. b) del medesimo art. 8 della Tariffa” (Cass. n. 17584/2012 citata);

che, inoltre, “La pronuncia di inefficacia dell’atto dispositivo (singole rimesse in c/c bancario) e la conseguente condanna alla restituzione del bene (tantundem: somma di denaro), non hanno, infatti, come presupposto l’accertamento o la dichiarazione della invalidità od inefficacia del rapporto giuridico (contratto bancario stipulato tra la società fallita e la banca), avendo ad oggetto la pronuncia revocatoria esclusivamente l’atto dispositivo (rimessa), con conseguente inopponibilità ai creditori concorsuali dell’effetto solutorio, e non anche il contratto che regola ii rapporto che permane valido ed efficace “inter partes”. Ne consegue la oggettiva irriducibilità della fattispecie esaminata alle ipotesi contemplate dall’art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa, il cui presupposto legale è invece costituito specificamente proprio dal “venire meno” per vizio genetico o funzionale, rispettivamente, dei titolo ovvero del vincolo obbligatorio dei rapporto giuridico “inter partes”, determinandosi – in questi casi soltanto – la esigenza di ripristinare la situazione patrimoniale delle parti anteriore alla esecuzione dei rapporto, mediante reciproca “restituzione” delle prestazioni parzialmente o interamente eseguite. Inconsistente risulta, pertanto, la obiezione formulata dalla ricorrente secondo cui con il D.P.R. n. 131 del 1986, il Legislatore è intervenuto a sopprimere la c.d. “imposta di retrocessane” prevista dal D.P.R. n. 634 del 1972, volta a colpire i provvedimenti giudiziari che disponevano la restituzione di beni o di somme di denaro per effetto della “nullità od annullamento” dell’atto che li aveva originariamente trasferiti” (Cass. n. 17584/2012 citata);

che, infatti, nella ipotesi di titolo invalido, le parti contraenti hanno assolto all’obbligo di pagamento della imposta con la registrazione dell’atto negoziale, ed il tributo non è ripetibile nel caso di sopravvenuta invalidità del negozio, cosa che rende necessario evitare una duplicazione della imposta (il vigente T.U. n. 131 del 1986, art. 38), mentre nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, sull’atto originario dichiarato inefficace (singole rimesse in conto corrente eseguite dalla società fallita) non è stata applicata l’imposta di registro, sicchè la restituzione del “tantundem” – in conseguenza della revoca dell’atto dispositivo – non ha come presupposto “l’accertamento o la dichiarazione della invalidità od inefficacia del rapporto giuridico (contratto bancario stipulato tra la società fallita e la banca), avendo ad oggetto la pronuncia revocatoria esclusivamente l’atto dispositivo (rimessa), con conseguente inopponibilità ai creditori concorsuali dell’effetto solutorio, e non anche il contratto che regola il rapporto che permane valido ed efficace “inter partes”” (Cass. n. 17584/2012 citata);

che quanto precede consente di superare anche l’argomento posto dalla ricorrente a fondamento del secondo motivo, concernente la prospettata violazione del principio di alternatività iva/registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 posto che, nel caso di specie, non ricorre alcuna esigenza di evitare una duplicazione d’imposta;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte. rigetta ii ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.100,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA