Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22503 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 24/09/2018), n.22503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18351-2017 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato SERGIO

TREDICINE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., nuova denominazione di Fondiaria Sai

S.p.A., quale incorporante di Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia

di Assicurazioni Milano S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A., in

persona del legale procuratore speciale dr. F.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso

lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1604/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI;

lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso:

salvo eventuale accertamento presso gli Uffici finanziari competenti

in ordine ai requisiti reddituali di ammissione al gratuito

patrocinio (dove ciò risulti) e, se provvisoriamente concessa (dove

ciò risulti nel singolo giudizio), previa revoca dell’ammissione

provvisoria al patrocinio a spese dello Stato a norma del D.P.R. n.

112 del 2002, art. 136, comma 2, ovvero previo diniego della

richiesta ammissione se formulata solo nell’ambito del giudizio di

cassazione, trattandosi di domanda e di impugnazione promossa con

colpa grave, – per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata in data 9 febbraio 2017, ha accolto l’appello proposto da Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.) avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 23825 del 2014, e per l’effetto ha rigettato la domanda proposta dal perito assicurativo Q.B., avente ad oggetto il pagamento di una somma a titolo di competenze professionali relative ad un incarico peritale esperito per conto della società;

che il Tribunale ha fondato la propria decisione su una duplice ratio decidendi;

che, in primo luogo, il Tribunale ha rilevato che il sig. Q. aveva instaurato un numero elevatissimo di giudizi nei confronti della società assicuratrice, concernenti un’unica materia del contendere comune a tutti tali giudizi – il riconoscimento del diritto al compenso per avere egli svolto attività peritali in maniera continuativa nell’arco di molti anni ed ha conseguentemente affermato che tale condotta processuale doveva ritenersi in contrasto con il principio del giusto processo, e che era sanzionabile con l’improponibilità della domanda;

che, inoltre, il Tribunale ha rilevato l’infondatezza nel merito della pretesa creditoria, richiamando quanto già espresso dal medesimo Tribunale nella sentenza n. 3901 del 2016, resa tra le stesse parti a definizione di giudizio introdotto da Fondiaria Sai per l’accertamento negativo del credito del sig. Q.;

che nella citata decisione si è affermato che le parti avevano concluso un contratto, per fatti concludenti, secondo cui per ogni incarico ricevuto il compenso dell’appellato era pari a circa Euro 40,00, importo riconosciuto dal sistema automatico di fatturazione che Fondiaria Sai aveva predisposto per i periti ai quali affidava la valutazione dei sinistri e che il sig. Q. aveva utilizzato per anni;

che il sig. Q. propone ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

che la società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso;

che la causa è stata discussa nell’adunanza di camera di consiglio del 22 marzo 2018, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie e il procuratore generale dott. Carmelo Sgroi conclusioni scritte con richiesta di rigetto del ricorso.

Considerato che preliminarmente deve essere respinta l’istanza di riunione del presente giudizio ad altri analoghi chiamati all’odierna adunanza, posto che non ricorrono esigenze di economia processuale che rendano opportuna la riunione;

che, ancora in via preliminare, si rileva l’infondatezza dell’eccezione di nullità della notificazione del controricorso, formulata dal ricorrente in relazione alla L. n. 53 del 1994, art. 11 per violazione dell’art. 19ter, comma 1 Specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014, nella parte in cui la predetta disposizione prevede che l’attestazione di conformità di copia informatica dell’atto contenga, tra l’altro, il nome del relativo file;

che la mancata indicazione del nome del file costituisce mera irregolarità, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell’art. 11 citato e, in ogni caso, eventuali nullità della notifica del controricorso risulterebbero sanate ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in quanto il ricorrente ha replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso;

che non può essere accolta l’istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, che il ricorrente argomenta sulla base della difformità tra le conclusioni del P.G. e quanto affermato nelle pronunce n. 118808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016 di questa Sezione;

che la rimessione alle Sezioni Unite presuppone che la questione posta dal ricorso sia stata decisa in modo difforme dalle Sezioni semplici, ovvero che il ricorso ponga questioni di massima di particolare importanza, e nessuna delle situazioni indicate ricorre nel caso di specie;

che le sentenze di questa Sezione richiamate dal ricorrente (n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n.18810/2016), hanno affrontato questioni di diritto che, per un verso, non rilevano ai fini della presente decisione come in appresso si dirà, e, per altro verso, sono state superate dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione successiva alla sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 (ex plurimis, sentenze n. 3738/2018, n. 1356/2018, n. 1355/2018, n. 1354/2018, n. 1353/2018, n. 1352/2018, n. 1351/2018, n. 717/2018);

che neppure può farsi luogo alla sollecitata rimessione del ricorso alla pubblica udienza, risultando il ricorso inammissibile;

che i due motivi di ricorso, con i quali si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 111 Cost. (primo motivo) ed erronea interpretazione del principio nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 23726 del 2007 e n. 4090 del 2017 (secondo motivo), da trattare congiuntamente, sono inammissibili;

che il ricorrente argomenta la non sussumibilità della fattispecie in esame nel paradigma del cosiddetto frazionamento del credito, sia per la presenza di causae petendi distinte per ciascuna delle controversie instaurate contro Fondiaria Sai, sia in quanto la condotta processuale in assunto contrastante con i principi di correttezza sarebbe sanzionabile attraverso strumenti specifici, quali la segnalazione disciplinare dell’avvocato difensore e la regolazione delle spese di lite, ma non con la declaratoria di improponibilità della domanda;

che i motivi sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto non attingono la ratio decidendi della infondatezza della domanda, che il Tribunale ha argomentato sul rilievo che il rapporto tra il sig. Q. e la società di assicurazioni era regolato da un contratto, concluso per fatti concludenti, in forza del quale per ogni incarico ricevuto il compenso del Q. era pari a circa Euro 40,00;

che il ricorrente, pur dichiarando non condivisibili le affermazioni del Tribunale sulla unicità del rapporto, non censura specificamente il contenuto dell’accertamento, con la conseguenza che trova applicazione il principio secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (per tutte, Cass. Sez. U. 29/03/2013, n. 7931);

che l’inammissibilità di entrambi i motivi impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, risultando prive di concludenza le argomentazioni svolte nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

che il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato, poichè il ricorrente non ha prodotto il provvedimento di accoglimento della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 845,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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