Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22503 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 16/10/2020), n.22503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3348-2011 proposto da:

S.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO

LUCISANO.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GASSINO TORINESE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/36/10 della CTR di Torino, depositata il 29

settembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2019 dal relatore DARIO CAVALLARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale G.

Giacalone, il quale ha concluso per l’estinzione;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M.T. ha impugnato la cartella esattoriale n. (OMISSIS) relativi all’ICI per gli anni 2000 e 2001 richiesta dal Comune di Gassino Torinese.

La CTP di Torino, nel contraddittorio delle parti, ha respinto il ricorso con sentenza n. 64/10/2009.

S.M.T. ha proposto appello contro la summenzionata sentenza che la CTR di Torino, nel contraddittorio delle parti, ha respinto con sentenza n. 97/36/10.

S.M.T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

Il Comune di Gassino Torinese non ha svolto difese.

All’udienza del 6 novembre 2018 il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo al fine di consentire alla contribuente di depositare documentazione.

All’udienza del 9 maggio 2019 il Collegio ha nuovamente rinviato la causa a nuovo ruolo per perfezionare la procedura di definizione agevolata della lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha comunicato all’udienza del 6 novembre 2018 di avere aderito alla procedura di definizione agevolata per i carichi rientranti nell’ambito applicativo del D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016.

La contribuente, successivamente all’udienza del 9 maggio 2019, ha depositato formale istanza di rinuncia.

Al riguardo, si osserva che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia d debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, ove sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere disposta la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. 6, n. 24083 del 3 ottobre 2018).

Inoltre, si rileva che, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), se il contribuente rinuncia al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale dell’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass., Sez. 5, n. 10198 del 27 aprile 2018).

Nella specie, comunque, la controparte non ha svolto difese.

Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Alcuna statuizione, per le ragioni summenzionate, deve essere assunta

sulle spese di lite.

Infine, si sottolinea che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

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