Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22503 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 09/09/2019), n.22503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24365-2018 proposto da:

O.W. alias O.W., elettivamente domiciliato in

ROMA, L.GO SOMALIA 53, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO

PINTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BRESCIA COMMISSIONE TERRITORIALE;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 17837/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Brescia, attinto dalla ricorrente ai sensi del D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 – bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, risultando il rito camerale introdotto nell’occasione lesivo del diritto di difesa e del principio del giusto processo; 2) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, in relazione al denegato riconoscimento della protezione sussidiaria, motivato sul presupposto della ritenuta insussistenza del rischio di un danno grave in rapporto tanto all’allegato pericolo persecutorio, quanto alla situazione interna dell’area di provenienza; 3) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, in relazione al denegato riconoscimento della protezione umanitaria, quantunque in relazione ai rappresentati fatti di causa ne sussistessero tutte le condizioni.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato come questa Corte (Cass. Sez. I, 5/07/2018, n. 17717) ha già avuto modo di decretare allorchè, scrutinandosi l’analoga questione e rilevandosene la manifesta infondatezza, si è condivisibilmente osservato che “non v’è alcun dubbio che il procedimento camerale, da sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status, sia idoneo a garantire l’adeguato dispiegarsi del contraddittorio con riguardo al riconoscimento della protezione internazionale, neppure potendo riconoscersi rilievo all’eventualità della soppressione dell’udienza di comparizione, sia perchè essa è circoscritta a particolari frangenti nei quali la celebrazione dell’udienza si risolverebbe in un superfluo adempimento, tenuto conto dell’attività in precedenza svolta, sia perchè il contraddittorio è comunque pienamente garantito dal deposito di difese scritte”.

3. Il secondo ed il terzo motivo si espongono ad un preliminare rilievo di inammissibilità, essendo parimenti intesi a promuovere la rinnovazione del sindacato di fatto che ha indotto il decidente ad escludere tanto l’attendibilità delle vicende rappresentate dalla ricorrente circa la concretezza del denunciato pericolo persecutorio (“è inverosimile che i gangsters, attesa l’efferatezza e la cattiveria… non le avessero fatto nulla per scoprire dove si trovava il marito”; “è inverosimile che la ricorrente ed il marito siano rimasti sei mesi nella zona di Benin city… nonostante il cult sapesse dove loro abitavano e quindi fosse presumibilmente in grado di rintracciarli nell’immediato”), non senza pure rilevarne le contraddizioni (“davanti al Tribunale ha riferito di essersi sposata in Nigeria… mentre in sede di Commissione la stessa ha riferito di non essersi sposata”); quanto l’oggettiva ricorrenza nella specie, in relazione alla situazione interna del paese di origine, che non evidenzia “una situazione di violenza generalizzata”, e alla posizione personale della ricorrente, che “in caso di rimpatrio non si troverebbe in una situazione di abbandono materiale”, delle condizioni per riconoscere, secondo il metro della valutazione comparativa adottato dal decidente, le misure ora reclamate.

4. Il ricorso va dunque respinto senza spese non essendovi costituzione avversaria.

5. Non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, godendo il ricorrente del gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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