Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22503 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3809-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

TORNIELLI n. 46, presso lo studio PROTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO MALAFRONTE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e

difesa dall’avvocato STANISLAO ULIANO giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

TORNIELLI, presso lo studio PROTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO MALAFRONTE, giusta procura a margine del

ricorso per cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1567/2014 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di

CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Lorenza Iannelli (delega avvocato Uliano Stanislao)

difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. C.G. ha impugnato per cassazione la sentenza 19.6.2014 n. 1567 del Tribunale di Napoli.

Con tale sentenza, in riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale proposta da C.G. nei confronti dell’impresa designata, ai sensi dell’art. 283 cod. ass..

A fondamento della propria decisione il Tribunale ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse inammissibile, per due indipendenti ragioni ovvero:

(a) sia perchè C.G., avendo patito sia danni alle cose, sia danni alla persona, aveva fra5zionato il proprio credito e domandato il risarcimento solo dei primi;

(b) sia perchè C.G. non aveva sporto denunzia nè querela nei confronti dell’ignoto responsabile del sinistro.

2. La sentenza è stata impugnata da C.G. con ricorso fondato su cinque motivi; la società Generali Italia s.p.a. ha proposto ricorso incidentale.

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, per due indipendenti ragioni.

La prima è che l’attore domandò, in primo grado, il risarcimento del danno al proprio veicolo, e non alla propria persona.

La seconda è che, in ogni caso, il principio secondo cui il titolare di un credito aquiliano non può domandarne in giudizio l’adempimento frazionato produce l’effetto di rendere inammissibile la domanda con cui il creditore, dopo avere già domandato l’adempimento di una parte dell’obbligazione, introduca un secondo giudizio per domandare l’adempimento della parte restante del credito.

“Quel principio, per contro, non vale certo a rendere inammissibile la domanda con la quale, senza mai aver nulla domandato in precedenza, il creditore chieda l’adempimento parziale della propria obbligazione. E’, infatti, sempre facoltà del creditore domandare l’adempimento parziale dell’obbligazione.

Ne consegue che, con la sua scelta di domandare il risarcimento dei soli danni al motoveicolo, C.G. ha perso in teoria la possibilità di chiedere in futuro il risarcimento di un eventuale danno alla persona patito in conseguenza dal medesimo sinistro, ma non certo quella di vedere esaminata nel merito la propria domanda.

4. Fondato, altresì, è il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta l’erroneità della autonoma ratio decidendi con cui la sua domanda è stata ritenuta “inammissibile”, per non avere egli sporto querela contro ignoti.

Tale omissione, tuttavia, non rende certo “inammissibile” la domanda di risarcimento del danno, ma potrebbe al massimo essere valutata come mero indizio, in una con gli altri indizi e sempre che sussistano i requisiti di cui all’art. 2729 c.c., al fine di stabilire se la domanda sia fondata o meno.

5. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso.

Resta di conseguenza assorbita la necessità di stabilire se sia ammissibile o meno il ricorso incidentale, col quale la Generali Italia deduce l’irrisarcibilità del danno alle cose, per non avere il sinistro contestualmente causato “danni gravi alla persona”. Spetterà infatti al giudice del rinvio, tornando ad esaminare nel merito il gravame della Generali, accertare se sussistano o meno i presupposti di fatto richiesti dalla legge perchè sorga l’obbligo indennitario in capo all’impresa designata”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ed eccepito l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, per plurime ragioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di altro magistrato, il quale nel riesaminare l’appello si atterrà ai due seguenti principi di diritto:

(a) il divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito non opera quando i danni suddetti siano stati patiti da persone diverse, ciascuna delle quali resta sempre libera di domandare il risarcimento dei danni rispettivamente subiti, a prescindere dalle iniziative giudiziali dell’altra;

(b) la violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo ha per conseguenza l’inammissibilità della sola domanda di risarcimento proposta per seconda. La domanda di risarcimento proposta per prima, invece, è sempre ammissibile anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del pregiudizio patito dalla vittima.

4. Il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica del controricorso e del ricorso incidentale, in quanto eseguita ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 da avvocato privo di procura, e semplice domiciliatario.

La nullità, che pure sussiste, è stata tuttavia sanata ex art. 156 c.p.c. dal raggiungimento dello scopo, dal momento che la parte ricorrente mostra di avere avuto chiara contezza del contenuto del ricorso incidentale.

Questa Corte ha infatti già stabilito, al riguardo, che la notificazione eseguita, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1 e segg. dall’avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d’ufficio e sanabile, atteso che l’istanza di notifica proviene comunque da chi ha il legittimo ius postulandi (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013, Rv. 625357).

5. Nel merito, il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse: questa Corte ha infatti già più volte stabilito che è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio (Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016, Rv. 638333).

6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

7. L’inammissibilità del ricorso incidentale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della società Generali s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di differente magistrato, anche per le spese;

(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Generali Italia s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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