Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22502 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 24/09/2018), n.22502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22581-2015 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

TREDICINE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA

VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2446/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI CARMELO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Q.B., dedotto d’aver espletato attività professionale quale perito assicurativo in favore della spa Fondiaria Ass.ni – oggi incorporata nella spa UnipolSai – in relazione a specifico incarico ebbe ad evocare la società assicuratrice avanti il Giudice di Pace di Napoli per ottenere il pagamento del compenso effettivamente dovuto.

Resistette al spa Fondiaria Sai Ass.ni rilevando come, in effetti, tra le parti era intercorso un più ampio rapporto contrattuale, nel cui ambito era da collocare la prestazione dedotta in causa dal Q., per la quale per altro lo stesso era già stato retribuito come da accordi.

Il Giudice di Pace ebbe ad accogliere la domanda dell’attore e la società assicuratrice propose appello avanti il Tribunale partenopeo,denunziando l’illegittimo frazionamento di credito generato da unico rapporto contrattuale.

Il Tribunale di Napoli,con sentenza n 2446/15, accolse il gravame, dichiarando l’improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito afferente a rapporto contrattuale ritenuto unico,che legava il professionista alla società assicuratrice,siccome dimostrato dagli elementi fattuali acquisiti in causa. Il Q. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

La spa UnipolSai s’è costituita con contro ricorso ed in prossimità dell’odierna adunanza ha depositato memoria difensiva.

E’ intervenuto il P.G.,nella persona del dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dai Q. non ha pregio giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto ex art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in quanto il Giudice partenopeo non ha tenuto conto della documentazione depositata nel giudizio d’appello, lumeggiante l’intervenuta, nelle more del procedimento d’appello, cessazione della materia del contendere, avendo la società assicuratrice pagato la somma pretesa dal Q. e concordato transazione a mezzo colloquio telefonico.

La censura si palesa manifestamente infondata poichè il Tribunale ebbe ad appositamente esaminare la questione e ritenerla infondata sulla scorta della posizione processuale assunta, nel giudizio d’appello,sul punto dalle parti – la società assicuratrice negava fosse intercorsa transazione – che supera ogni rilevanza alla dedotta non contestazione.

Difatti appare evidente, anche dal solo frammento della corrispondenza scambiata tra le parti al riguardo citato in ricorso e dalla ricostruzione della questione offerta in contro ricorso, come la spa Fondiaria Sai Ass.ni ebbe a pagare solamente sulla scorta della provvisoria esecutorietà della decisone di condanna emessa dal Giudice di Pace, siccome anche puntualmente ricordato nella sentenza impugnata.

Inoltre l’affermazione di parte ricorrente che la transazione ebbe forma orale si scontra con la prescrizione di legge che richiede la forma scritta ad probationem, sicchè la contestazione al riguardo sollevata dalla controparte avanti il Giudice d’appello preclude ogni rilievo al cenno del ricorrente ad intervenuta transazione legittimante la declaratoria chiesta.

Con la seconda doglianza il Q. deduce violazione delle norme in artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè del principio nomofilattico posto dalle sezioni unite di questa Suprema Corte con la sentenza n 23276/07, poichè il Giudice napoletano ha ritenuto erroneamente applicabile alla specie l’insegnamento giurisprudenziale ricordato, che invece regola fattispecie diversa.

In particolare il Q. ricorda come l’arresto giurisprudenziale richiamato si riferisca esclusivamente al frazionamento di un credito generato da unico rapporto contrattuale,mentre nella specie più furono gli incarichi a lui, quale perito assicurativo libero professionista, affidati dall’Assicuratore.

Inoltre malamente il Giudice partenopeo ha ritenuto di individuare nelle procedure di pagamento, proprie del solo Assicuratore, indice fattuale dell’esistenza di un rapporto continuativo di collaborazione,nel cui ambito venne affidato l’incarico, del cui compenso si dibatteva.

La doglianza appare priva di fondamento giuridico e non attagliata alla più ampia ratio decidendi esposta dal Giudice del gravame in sentenza impugnata.

Difatti il Giudice partenopeo ha ben messo in evidenza come i singoli incarichi affidati al professionista si inserissero in un più ampio rapporto di collaborazione tra le parti del quale il singolo incarico era manifestazione.

Da un tanto il Tribunale ha ricavato l’unicità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ed il conseguente illegittimo frazionamento del credito, operato dal Q., nel proporre singola lite in relazione al singolo incarico affidato senza evidenziare nemmeno il concreto ed oggettivo suo interesse ad agire in siffatto modo.

Quindi, non solo il Giudice napoletano ha operato in ossequio all’insegnamento desumibile dall’arresto n 4090/2017, sempre delle Sezioni unite, e n 31012/17 di questa stessa sezione.

Difatti questa Corte ha, con la ricordata decisione a sezioni unite, precisato come l’indebito frazionamento può riferirsi anche a credito che sorga, non solo, da unico contratto, ma pure nell’ambito di un più ampio rapporto quando l’attore non evidenzi interesse oggettivamente valutabile a perseguire una tutela frazionata del credito, sicchè superati appaiono anche gli arresti di questa Corte del 2016 di favorevoli alle tesi del Q., siccome ricorda il P.G.,ed un tanto supera la richiesta della parte di rimettere la questione alle sezioni unite della Corte.

La critica portata alla valutazione del dato fattuale afferente le modalità di fatturazione, utilizzato dal Tribunale, si rivela quale mera contrapposizione di tesi difensiva eppertanto non inquadrabile nello schema legale tipico del vizio denunziato,risolvendosi in critica della motivazione non più possibile ex art. 360 c.p.c., n. 5 nuova formulazione.

Al rigetto del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del Q. alla rifusione in favore della spa UnipolSai delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 845,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Concorrono in capo al Q. le condizioni per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il Q. a rifondere alla spa UnipolSai Assicurazioni le spese di lite di questo giudizio di legittimità che tassa in Euro 845,00, di cui 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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