Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22502 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 09/09/2019), n.22502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20183-2018 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA APOLLODORI

26, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FILARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONELLA ZOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 32946/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – E.S. ricorre nei confronti del Ministero dell’Interno contro il decreto del 16 maggio 2018 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la sua domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale ovvero umanitaria.

9. Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il ricorso contiene sette motivi.

3.1. – Il primo motivo è rubricato: “In via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e dell’art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto degge, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione interna donale”.

3.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violatone dell’art. 3 Cost., comma 1; dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2; dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5; dell’art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dalla Direttiva n. 32 del 2013, art. 46, par. 3 e dagli artt. 6 e 13 della Cedu, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 ss. c.p.c. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale”.

3.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2; dell’art. art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione cura della cancelleria del decreto di primo grado”.

3.4. – Il quarto motivo è rubricato: “Sempre, e da ultimo, in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; dell’art. art. 24 Cost., commi 1 e 2; dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

3.5. – Il quinto motivo è rubricato: “Nel merito: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11”, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

3.6. – Il sesto motivo è rubricato: “In subordine: sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2; dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2; dell’art. 117 Cost., comma 1 così come integrato dagli artt. 6 e 13 Cedu e dalla direttiva n. 32 del 2013, art. 46, par. 3”.

3.7. – Il settimo motivo è rubricato: “Nel merito: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 32, comma 3, letto in combinato disposto con l’art. 5, comma 6 e con l’art. 19, comma 1.1 del testo unico immigrazione (TUIM); violazione e/ o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Ritenuto che:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in modalità semplificata.

5. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

5.1. – Le questioni di legittimità costituzionale sono state già disattese da questa Corte (v. Cass. n. 17717/2018).

5.2. – E’ viceversa fondato il quinto motivo.

Il Tribunale ha ritenuto che l’udienza di comparizione delle parti non dovesse essere fissata.

Così facendo è però incorso in violazione del principio che segue: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, col figurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente” i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

5.3. – Il sesto e settimo motivo sono assorbiti.

6. – Il decreto impugnato è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato per nuovo esame al giudice competente, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i primi quattro motivi, accoglie il quinto, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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