Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22502 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22502
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26268-2015 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI
CRESCI, MARIANO RUSSO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, (OMISSIS), – società con unico socio
soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa, in persona del suo
procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO
19, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CARRANO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4481/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
30/10/2014, depositata il 12/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato Carrano Simone difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, resa pubblica il 12 novembre 2014, della Corte di appello di Napoli che rigettava il suo gravame contro la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale, a sua volta, aveva accolto la domanda di Enel Distribuzione S.p.A. di condanna di essa C. al pagamento della somma di Euro 3.066,40, oltre accessori, a titolo di differenza tra consumi registrati e consumi presunti di energia elettrica nel periodo (OMISSIS);
che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Antonietta Scrima, attuale componente del presente Collegio;
Considerato, quindi, che occorre disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, perchè venga trattata da Collegio del quale non faccia parte il predetto Consigliere.
PQM
LA CORTE
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo;
si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016