Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22501 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4391-2012 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.S. NITTI 11,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO BERTUCCI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO VITTORIO

EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO MARIA

POMPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 07/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza n. 105/32/11, depositata il 7/7/2011, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da M.F., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso con cui il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa dalla Regione Lombardia per il recupero di tassa automobilistica relativa all’anno 2000, assumendo l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria; che il giudice di appello, nel confermare la decisione di prime cure, rilevava che il contribuente aveva dedotto, ma non provato, che l’impugnata cartella esattoriale fosse stata notificata oltre il termine triennale previsto dal D.L. n. 597 del 1985, prorogato, in via transitoria, al 31 dicembre 2005, dal D.L. n. 269 del 2003 e dalla L. n. 350 del 2003;

che avverso la sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui resiste la Regione Lombardia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 22, commi 1 e 4, omessa applicazione del comma 5 del richiamato art. 22, giacchè la CTR non ha considerato che nel ricorso introduttivo del giudizio era indicata la data (6/10/2009) della notifica, eseguita dalla Regione Lombardia a mezzo del servizio postale, della cartella di pagamento tempestivamente impugnata dal contribuente, per cui non spettava a quest’ultimo produrre, insieme all’atto impugnato, anche la relata di notificazione;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e omessa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, conv. dalla L. n. 53 del 1983, come sostituito dal D.L. n. 597 del 1985, art. 3, comma 51, fatto salvo dalla L. n. 60 del 1986, come prorogato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 37,e dal L. n. 350 del 2003, art. 22, (Legge Finanziaria 2004), giacchè la CTR non ha rilevato l’intervenuta prescrizione della tassa automobilistica per superamento del termine triennale prorogato al 31 dicembre 2005;

che i suesposti motivi di impugnazione, scrutinabili congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti;

che il contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio ha eccepito la prescrizione della pretesa tributaria, per decorso del termine triennale di cui al D.L. n. 597 del 1985, art. 3, prorogato al 31 dicembre 2005, dal D.L. n. 269 del 2003 e dalla L. n. 350 del 2003, sulla base della deduzione che la cartella di pagamento, emessa dalla Regione Lombardia per il recupero di tassa automobilistica afferente l’anno 2000, gli veniva notificata dall’ente impositore, a mezzo del servizio postale, soltanto in data 6/10/2009, e che “l’avviso di ricevimento era nella disponibilità del notificatore”;

che, invero, l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, ed abbia manifestato la volontà di ottenere la declaratoria di estinzione del diritto azionato dalla controparte; che, come si evince dalla eccezione formulata dal M., il contribuente ha dedotto che l’impugnata cartella esattoriale, emessa per il recupero di tassa automobilistica relativa all’anno 2000, gli è stata notificata soltanto il 6/10/2009, a mezzo del servizio postale, e quindi ben oltre il termine triennale previsto dal D.L. n. 597 del 1985, art. 3, prorogato, in via transitoria, al 31 dicembre 2005, dal D.L. n. 269 del 2003 e dalla L. n. 350 del 2003;

che, dunque, a fronte di una circostanziata eccezione di prescrizione, la parte nei cui confronti è sollevata, sebbene non abbia l’onere di proporre una controeccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi l’eccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato, ha certamente l’onere di allegare e provare la sussistenza dell’atto interruttivo, qualora detta prova non risulti già acquisita agli atti di causa;

che, ne”, caso di specie, il giudice tributario non poteva porre a carico del contribuente alcun onere probatorio e disattendere – come invece ha fatto – la data (6/10/2009) di notificazione della cartella esattoriale dal medesimo indicata, non risultando tale data specificamente contestata dalla Regione Lombardia, che a ben vedere non ha replicato in fatto sul punto, limitandosi a disquisire sulla ripartizione degli oneri probatori delle parti in causa, e neppure essa risulta palesemente incompatibile con le emergenze processuali;

che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti, emergendo ex actis la intervenuta maturazione della prescrizione in epoca antecedente la notifica della cartella di pagamento impugnata, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa, con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente;

che l’evolversi della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese della fase di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie i ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito e condanna l’intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 322,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura dei 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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