Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22501 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 16/10/2020), n.22501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24590-2014 proposto da:

LA.RO SNC, in persona del legali rappresentanti pro tempore,

P.B.R. e C.L., domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’Avvocato FABIO PACE con studio in MILANO C.SO PORTA

ROMANA 89/6, (ex art. 135), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3054/2013 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

MILANO, depositata il 21/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PACE che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIAPPINIELLO che si riporta

agli atti.

 

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. Con sentenza n. 3054 del 21 agosto 2013, la commissione tributaria centrale sezione Milano accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione di appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva dichiarato illegittima la revoca dell’agevolazione di cui alla L. n. 947 del 1982, art. 1, fruita dalla s.n.c. LA.RO. di P.B. e C.L.. A motivo della decisione, la commissione centrale, premesso che non vi era questione sulla esistenza della società al 30 giugno 1982 – ciò che costituiva il presupposto soggettivo per la fruibilità dell’agevolazione e ciò su cui si erano invece incentrate le prime due decisioni-, affermava che, per un verso, la società non aveva dato prova del fatto che gli immobili compresi nella base imponibile fossero stati utilizzati come beni strumentali all’esercizio dell’impresa (ciò che costituiva il presupposto oggettivo della agevolazione) e che, per altro verso, l’Agenzia aveva “documentalmente provato che gli immobili per cui è causa (sia quello in (OMISSIS) sia quello in (OMISSIS)), non avevano alcun collegamento con la società, che peraltro aveva stabilito la propria sede sociale in (OMISSIS)”.

2. La società propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della commissione centrale.

3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

4. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con primi quattro motivi di ricorso e con il sesto, la società lamenta, sotto diversi profili, che la commissione centrale abbia dato rilievo al requisito della strumentalità dei beni sebbene tale requisito fosse stato posto in discussione dall’ufficio soltanto, per la prima volta, di fronte alla medesima commissione centrale con l’atto di impugnazione della pronuncia della commissione di secondo grado e nonostante che essa ricorrente avesse eccepito la preclusione in cui l’ufficio era incorso per non aver riproposto la questione della assenza di strumentalità in appello. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta che la commissione abbia omesso di esaminare il fatto, controverso e decisivo per il giudizio, costituito da ciò che “la società aveva avuto sede nei locali di (OMISSIS)”, come dichiarato nell’atto notarile di regolarizzazione, prodotto fin dal primo grado del giudizio.

2. I primi quattro e il sesto motivo di ricorso sono infondati. La società ricorrente ha fruito della agevolazione di cui alla L. n. 947 del 1982, art. 1. L’articolo stabilisce: “le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 30 giugno 1982 possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 1984 in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile con atto sottoposto a registrazione con l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1% per cento e senza applicazione di sanzioni. L’imposta è ridotta allo 0,50 per cento per la regolarizzazione delle società aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. La base imponibile è costituita dal patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all’atto, redatta sulla base delle scritture contabili obbligatorie anche se ai soli fini fiscali o, in mancanza, di documenti aventi data certa. Nella situazione patrimoniale è consentito comprendere anche i beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’impresa societaria ancorchè intestati ai soci o ad alcuno di essi”. Come si legge a pagina 2 del ricorso per cassazione, nell’avviso con cui l’agevolazione è stata disconosciuta per difetto di presupposti è stato fatto specifico riferimento al difetto di strumentalità dei beni de quibus (Sul concetto di strumentalità, o meglio, di uso strumentale dei beni nell’esercizio dell’impresa, si vedano, Cass. 4 aprile 2013, n. 8300, pagina 7 e Cass. 14 novembre 2000, n. 14686). Nel giudizio d’impugnazione dell’avviso, la società contribuente, attrice in senso anche sostanziale, aveva l’onere di allegare e dimostrare che tutti i presupposti sussistessero. L’ufficio, come è incontroverso (v. pagine 2 e 3 del ricorso per cassazione), ha, in primo grado, chiesto il rigetto del ricorso originario e, di fronte alla commissione di secondo grado, chiesto il ricorso dell’appello. Ha così ribadito la legittimità del proprio atto, basato sul disconoscimento del diritto della controparte per assenza del presupposto della strumentalità. Ha poi ancora ribadito questo aspetto, espressamente, nel ricorso alla commissione centrale. Ciò stante, quest’ultima, a sua volta, correttamente non ha dato seguito alla eccezione della società secondo cui all’ufficio sarebbe stato precluso, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56, di eccepire l’inesistenza di tale presupposto

3. Il quinto motivo è infondato. La commissione non ha – come sostengono i ricorrenti – omesso di esaminare il fatto che “la società aveva avuto sede nei locali di (OMISSIS)” ma ha escluso quel fatto dicendo che la sede era “in (OMISSIS)”. Per di più nella motivazione della sentenza impugnata la localizzazione della sede sociale non è un fatto decisivo. La commissione ha valorizzato quel fatto solo come elemento ulteriore e secondario rispetto a quelli – essi sì decisivi – della mancanza di prova della strumentalità da parte della società e della dimostrazione documentale della non strumentalità da parte dell’Agenzia. La non decisività del fatto suddetto emerge dal passaggio della motivazione riportato al punto 1 della superiore premessa sui fatti di causa ed è evidenziato, in modo particolare, dall’avverbio “peraltro” (… l’Agenzia ha “documentalmente provato che gli immobili per cui è causa (sia quello in (OMISSIS) sia quello in (OMISSIS)), non avevano alcun collegamento con la società, che peraltro aveva stabilito la propria sede sociale in (OMISSIS)”).

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

10. Ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5000,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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