Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22501 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22501
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15818-2015 proposto da:
R.R., R.V., R.G.,
RI.VI., eredi di R.C., rappresentati e difesi dall’Avv.
VINCENZO BALZANI;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende per legge;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
18/11/2014;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2016 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avvocato Clementina Di Rose, per delega dell’Avv. Vincenzo
Balzani.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che R.G., R.R., R.V. e Ri.Vi., nella qualità di eredi di R.C., con ricorso alla Corte d’appello di Roma in data 5 ottobre 2010, hanno chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo promosso dal loro dante causa, svoltosi dinanzi al TAR di Napoli dal 22 gennaio 1992 ed ancora pendente alla data di deposito del ricorso;
che la Corte d’appello di Roma, con decreto in data 18 novembre 2014, ha dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione, rilevando che nè l’originario ricorrente, R.C., nè gli eredi subentrati nel giudizio hanno depositato, nel processo presupposto, l’istanza di prelievo;
che, a tale riguardo, la Corte territoriale ha richiamato il disposto del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), e ha osservato che il giudizio presupposto era pendente alla data del 16 settembre 2010 (data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo) e la domanda di equa riparazione era invece successiva;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello R.G. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, con atto notificato il 18 maggio 2015, sulla base di otto motivi;
che il Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che, in particolare, con il primo motivo i ricorrenti censurano che la Corte d’appello non abbia tenuto conto della specifica circostanza che, nel giudizio presupposto, il difensore ha depositato in data 9 gennaio 2009 istanza di prelievo per tutti i ricorrenti, quindi anche per R.C.;
che pur avendo i ricorrenti depositato l’istanza ex art. 369 c.p.c. di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, la cancelleria del giudizio a quo non vi ha provveduto;
che si rende necessaria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’appello di Roma per le valutazioni che questa Corte è chiamata a svolgere sul fondo del ricorso;
che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, mandando la cancelleria ad acquisire il fascicolo d’ufficio.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria della Corte di cassazione ad acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016