Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22500 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.27/09/2017),  n. 22500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 91, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO ARABIA;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO BORRUTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2011 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 04/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che con sentenza n. 237/01/11, depositata il 4/6/2011, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto dalla Regione Calabria, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, che aveva accolto il ricorso di C.G., avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso per il recupero di tasse automobilistiche relative agli anni 2000, 2001 e 2002;

che i giudici di appello, nel riformare la decisione di prime cure, rilevavano l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, in quanto l’avviso di accertamento era stato consegnato all’ufficio postale, per la spedizione, il 31 dicembre 2005, entro il termine previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 37 convertito dalla L. n. 326 del 2003, come modificata dalla L. n. 350 del 2003, dovendosi ritenere sin da tale momento perfezionata, per il notificante, la notificazione, secondo il principio contenuto nella sentenza n. 477/2002 della Corte Costituzionale, applicabile anche agli atti d’imposizione tributaria;

che avverso la sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste la Regione Calabria con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 c.c. e ss., art. 149 c.p.c., D.L. n. 953 del 1982, art. 5,D.L. n. 269 del 2003, art. 37 giacchè la CTR non ha correttamente applicato le richiamate disposizioni, avendo affermato che la semplice consegna dell’atto all’ufficio postale, entro il termine ultimo previsto dal D.L. n. 269 del 2003, fosse idonea ad impedire il maturarsi del termine di prescrizione dell’azione di riscossione delle tasse automobilistiche pretesamente evase, prorogato in via transitoria al 31 dicembre 2005, dal D.L. n. 269 del 2003 e dalla L. n. 350 del 2003, ed evidenzia che l’avviso di accertamento è stato ricevuto dal contribuente il 5 gennaio 2007, tardivamente, in quanto, non essendo applicabile il principio della cosiddetta scissione degli effetti della notificazione, il termine in questione è da ritenersi osservato non al momento in cui il mittente consegna il plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale, ma al momento in cui il destinatario riceve l’atto notificato, ovvero è nella condizione di riceverlo (data attestata dalla relata di notifica o dall’avviso di ricevimento);

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, violazione o falsa applicazione dell’art. 2934 c.c. e ss., nonchè dell’art. 149 c.p.c., giacchè la CTR non ha considerato che l’avviso di accertamento è stato effettivamente notificato il 5 gennaio 2007, tramite messo comunale, mediante consegna eseguita in (OMISSIS), a seguito di attivazione di un nuovo procedimento notificatorio da parte della Regione, in quanto all’indirizzo, in (OMISSIS), in precedenza indicato ai fini della notifica a mezzo del servizio postale, il contribuente non aveva la propria residenza, come attestato dal certificato storico di residenza depositato in atti;

che con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., giacchè la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di giudicato dell’autonomo capo della sentenza n. 181/02/2009, emessa dalla CTP di Catanzaro, concernente la rilevata insussistenza del presupposto impositivo del possesso, relativamente all’anno 2000, per uno dei veicoli oggetto di causa, statuizione non gravata di appello dalla Regione Calabria, avendo peraltro il C., nel giudizio di secondo grado, concluso, in via subordinata, per una corrispondente riduzione dell’ammontare delle tasse dovute;

che i primi due motivi di impugnazione, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti, come di seguito meglio precisato;

che non è in discussione tra le parti l’affermazione, contenuta nella impugnata sentenza, secondo cui la Regione Calabria, per evitare la estinzione del diritto di agire per la riscossione del tributo che, a mente del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento, dovesse notificare al contribuente l’avviso di accertamento emesso per le tasse automobilistiche relative agli anni 2000, 2001 e 2002 entro il 31 dicembre 2005, termine prorogato, in via transitoria, a seguito del passaggio della entrata tributaria alla competenza regionale, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 37, e dalla L. n. 350 del 2003 (Finanziaria 2004), art. 22;

che neppure risulta in discussione, “come si evince dagli atti processuali”, l’avvenuta “spedizione” dell’atto impositivo entro la predetta data del 31 dicembre 2005, a mezzo dunque del sevizio postale;

che il ricorrente assume tuttavia che l’avviso di accertamento gli è stato notificato solo il 5/1/2007, come acclarato anche dalla CTP, e tramite messo comunale, mediante consegna dell’atto eseguita in (OMISSIS), a seguito di attivazione di un “nuovo” procedimento notificatorio da parte della Regione Calabria, in quanto all’indirizzo, in (OMISSIS), indicato ai fini della notifica a mezzo del servizio postale, il contribuente non aveva la propria residenza, come attestato dal certificato storico di residenza depositato in atti;

che questa Corte ha già avuto modo di precisare “che il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale dei servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria. Ne consegue che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente ” (Cass. n. 26053/2011, in tema di avviso di accertamento per tassa auto; n. 22320/2014 in tema di avviso di accertamento ICI, n. 15298/2008, in tema di avviso di rettifica per recupero IVA; n. 1647/2004, in tema di avviso di accertamento TOSAP);

che, in ogni caso, resta fermo che è l’Ufficio che ” deve fornire prova dell’avvenuta ricezione dell’atto (mediante esibizione dell’avviso di ricevimento) o dell’avvenuto compimento delle formalità prescritte, in caso di mancata consegna del piego o di rifiuto di riceverlo ” (Cass. n. 26053/2011 citata);

che, pertanto, ai fini che qui rilevano, la tempestiva della notifica eseguita a mezzo posta, non può basarsi sull’affermazione, contenuta nella impugnata sentenza, che l’avviso di accertamento fu consegnato per la spedizione in tempo utile, cioè entro il 31 dicembre 2005, poichè viene contestato dal contribuente che l’atto, ricevuto certamente dopo il compimento di tale termine, sia stato reso conoscibile all’esito dello medesimo procedimento notificatorio tempestivamente avviato dall’Ente mpositore;

che, a tale riguardo, l’indicata data (5/1/2007) di ricezione dell’avviso di accertamento evidenzia un lasso temporale non ragionevole dall’avvio del procedimento notificatorio;

che a circostanza appare in contrasto con la unicità, implicitamente ritenuta dal Giudice di appello, del procedimento in oggetto, e nello stesso senso milita anche la ulteriore circostanza concernente la riferita consegna dell’atto a mezzo “messo comunale”;

che sul punto la motivazione della decisione del Giudice di appello appare carente, in quanto la suesposta questione non è compiutamente vagliata, e l’iter argomentativo non dà conto degli accertamenti effettuati in merito alla ritualità della notificazione, per cui si impone l’accoglimento dei motivi di doglianza;

che, altresì, è fondato e va accolto il terzo motivo di ricorso, giacchè la CTP di Catanzaro aveva ritenuto mancante, sin dal giugno 2000, il presupposto impositivo con riguardo ad una delle autovetture in possesso del C., oggetto di furto, e la decisione, basata su ragioni distinte, giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare in parte qua l’accoglimento del ricorso del contribuente, non risulta specificamente impugnata con l’appello proposto dalla Regione Calabria, per cui il Giudice di appello doveva valutare la definitività di un’autonoma motivazione non impugnata;

che, in conclusione, la impugnata sentenza va cassata, ed il giudice di rinvio, al quale è demandato il compito di integrare il discorso giustificativo della decisione sopperendo ai difetti argomentativi sopra riscontrati, provvederà anche a liquidare le spese dei giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA