Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2250 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23572-2006 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato CAROLEO FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO ANTONIO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI 1 in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 112/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 01/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. G.A. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione di Invim in relazione ad immobile compravenduto, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso introduttivo) rilevando che il contribuente si era doluto della mancata notifica dell’avviso a tutte le parti contraenti e che tale doglianza non poteva essere sollevata in nome delle altre parti in mancanza di regolare mandato.

2. Col primo motivo, deducendo vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere i giudici d’appello fornito alcuna motivazione in ordine alla inefficacia dell’avviso perchè notificato oltre il biennio dalla redazione dell’atto pubblico. La censura è, prima di ogni altra possibile considerazione, inammissibile per novità posto che dalla sentenza impugnata non risulta che la questione fosse stata posta nel ricorso introduttivo e riproposta in appello nè il contribuente specifica se, dove e quando tale questione sia stata in precedenza proposta, riportando in ricorso i passi dei relativi atti processuali.

Col secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente afferma che nessuna motivazione avrebbero fornito i giudici d’appello circa la nullità della notifica dell’avviso di liquidazione effettuata al ricorrente dichiarato fallito invece che al fallimento.

Anche questa censura è, prima che infondata nel merito, inammissibile per novità, posto che dalla sentenza impugnata non risulta che la questione fosse stata posta nel ricorso introduttivo e riproposta in appello ed il contribuente, limitandosi genericamente ad affermare di aver eccepito la nullità della notifica dell’avviso di liquidazione, non specifica in che termini, dove e quando tale eccezione sia stata posta in precedenza e non riporta in ricorso i passi dei relativi atti processuali.

La censura sarebbe in ogni caso non autosufficiente, non risultando riportato in ricorso il contenuto degli atti dai quali risulterebbero le circostanze sulle quali la censura è fondata (ad es.: sentenza di fallimento), essendo appena il caso di aggiungere che tali atti non risultano nemmeno depositati unitamente al ricorso ex art. 369 c.p.c., n. 4.

Col terzo motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente rileva che erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto che egli non poteva dolersi della mancata notifica dell’avviso a tutte le parti contraenti in mancanza di regolare mandato, avendo egli proposto tale doglianza in proprio e quale unico erede del padre deceduto.

La censura è in parte infondata e in parte inammissibile.

Giova innanzitutto rilevare che gli avvisi fiscali non devono essere notificati a tutti i coobbligati essendo ciascuna obbligazione autonoma. Tanto premesso, considerando la doglianza come proposta, secondo quanto testualmente affermato nel motivo in esame, “in proprio e quale figlio, unico erede del padre” (per il quale, nella qualità, avrebbe dovuto ricevere la notifica dell’avviso), è innanzitutto da rilevare che non risulta che il ricorrente si sia mai doluto della omessa notifica nei propri confronti, essendosi anzi doluto, nel motivo che precede, del fatto che la notifica dell’avviso fosse stata fatta a lui e non al fallimento. Per quanto riguarda il fatto che egli, quale unico erede del padre non avesse ricevuto in tale veste la notifica dell’avviso, prescindendo da ogni altra possibile considerazione, è sufficiente rilevare che in tali termini la censura è nuova, risultando dalla sentenza (e dallo stesso ricorso) che il ricorrente si sia in primo grado e in appello solo genericamente doluto della mancata notifica dell’avviso a tutte le parti contraenti, non del mancato ricevimento della notifica quale erede del proprio padre.

Peraltro, dalla sentenza impugnata risulta, senza altre specificazioni, che il G. impugnava l’avviso di liquidazione e, solo con riguardo all’appello, si chiarisce che il predetto resiste all’accertamento in proprio e quale coerede del padre deceduto. Deve dunque desumersi che il decesso del padre del ricorrente (quest’ultimo peraltro nella sentenza qualificato come coerede e non unico erede) sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso in primo grado, nel qual caso il ricorrente non avrebbe giammai potuto ricevere la notifica dell’avviso in qualità di erede, peraltro dovendosi ritenere (nè essendo stato escluso) che tale notifica sia stata ricevuta dal genitore quando era ancora in vita.

In ogni caso, in ricorso il ricorrente non censura espressamente sui predetti punti la sentenza impugnata nè precisa in alcun modo quando sia intervenuto il decesso del genitore o fornisce (tantomeno in maniera autosufficiente) alcun elemento utile a valutare la censura medesima e l’interesse alla relativa proposizione.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 di cui 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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