Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2250 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36648-2018 proposto da:

H.Z.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DANIELA VIGLIOTTI giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 489/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Trieste ha rigettato la domanda del cittadino pakistano H.Z.U. di riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

2. avverso detta decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, rispetto al quale il Ministero intimato non ha svolto difese;

4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte d’appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente, in ragione della generale situazione socio-politica esistente in Pakistan, segnatamente nella regione del Punjab;

6. con il secondo mezzo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere il giudice d’appello assolto l’onere della cooperazione istruttoria;

7. il terzo motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1989, art. 5, comma 6 e dell’art. 19, per non avere il giudice a quo riconosciuto la protezione umanitaria in ragione della generale situazione socio-politica del Paese di provenienza del ricorrente;

8. le censure proposte sono inammissibili, perchè generiche e afferenti valutazioni di merito che non possono trovare ingresso in questa sede;

8.1. in particolare, la Corte d’appello ha formulato un giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente che integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, chiamato a valutare se le dichiarazioni dello straniero siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed è perciò censurabile in cassazione solo nei rigorosi limiti attualmente prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – qui non rispettati – ovvero come mancanza assoluta della motivazione perchè inesistente, apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile – qui non dedotta -restando esclusa sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi appunto di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019; cfr. Cass. 27502/2018);

8.2. anche l’accertamento della sussistenza di una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale” ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) – da interpretare in conformità alle fonti normative e giurisprudenziali Eurounitarie (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE; Corte giust. 17/0/2009, Elgafaji; 30/01/2014, Diakitè) – implica un apprezzamento di fatto di competenza del giudice di merito, analogamente censurabile nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 30105/2018, 32064/2018), avendo nel caso di specie la Corte d’appello espressamente escluso – sulla base delle “acquisite informazioni” – “che nel Punjab, ed in particolare nel distretto di Gujnranwala, sia attualmente presente una situazione di “violenta indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale” rilevante ai sensi del predetto D.Lgs., art. 14, lett. C) “;

9. l’assenza di difese del Ministero intimato esclude la pronuncia sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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