Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2250 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2250 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA
sul ricorso n. 10611/13, proposto da:
Agenzia delle Entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Celi Therapeutics Inc., in persona del firmatario autorizzato ed institore della
sede secondaria, elett.te domic. in Roma, alla via XX Settembre n.5, presso gli
avv.ti Marco Graziani e Filippo Pacciani, con procura speciale in atti;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 127/31/2012 della Commissione tributaria regionale
della Lombardia, depositata il 15/10/2012;
udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio del 26 settembre 2017.
RILEVATO CHE
La Cell Therapeutics Inc. propose ricorso avverso un avviso d’accertamento,
per l’anno d’imposta 2005, sulla base di un p.v.c che contestò l’emissione di
fatture senza applicare iva, in quanto la società aveva indebitamente
qualificato i servizi resi a consociate estere quali prestazioni di consulenza
tecnico-scientifica, anziché quali servizi scientifici, ai sensi dell’art. 7, comma 4,
lett. b) del d.p.r. n.633/72.
La Ctp accolse parzialmente il ricorso, ritenendo non dovute le sanzioni.

Data pubblicazione: 30/01/2018

La società propose appello, accolto dalla Ctr, mentre fu respinto l’appello
incidentale; in particolare, la Ctr, recependo quanto deciso dalla stessa Ctr in
altro giudizio sulla medesima questione, ha ritenuto non provata la prestazione
di servizi scientifici di cui alla fatture contestate.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo, poiché la Ctr aveva omesso di lathatffèràTé in ordine alla questione

Si è costituita la società con controricorso, eccependo l’infondatezza del
ricorso; la stessa ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate ha denunziato la violazione dell’art.
36, 2°c., n.4, del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, 1°c., n.4, c.p.c.,
poiché la Ctr ha omesso la:5~, aderendo genericamente ad altra
decisione della medesima Commissione.
Il ricorso non è fondato.
Premesso che la Ctr si è riportata ad altra decisione della medesima
Commissione tributaria sulle stessa questione, va rilevato che il giudice
d’appello si è pronunciato al riguardo, ritenendo che non sia stata raggiunta la
prova dello svolgimento di prestazioni scientifiche.
Pertanto, va ritenuto che non sussiste il lamentato vizio.
Circa le spese, considerata la sostanziale novità della questione, può essere
disposta la compensazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2017.

dell’attività scientifica.

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