Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2250 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.30/01/2017),  n. 2250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20009-2011 proposto da:

UNIVERSITA’ STUDI TERAMO P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 585/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/07/2010, R.G. N. 941/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito l’Avvocato MARCO MARAZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.F. aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, l’Università di Teramo e, sulla premessa di essere stata assunta nel dicembre 1998 con il profilo professionale di Agente Tecnico (stalliere) collocato nella 4^ qualifica funzionale dell’area tecnico scientifica, di essere stata, poi, collocata nella seconda posizione economica della categoria B all’area servizi generali e tecnici e che dal 5.11.2001 aveva acquisito l’inquadramento nella posizione economica B3, aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria B3 dal 1 gennaio 2001, e la condanna dell’Università al pagamento delle correlate differenze retributive e al risarcimento del danno determinato dal demansionamento determinato dall’affidamento di mansioni diverse da quelle proprie della categoria di inquadramento (B 3).

2. Il Tribunale accolse solo quest’ultima domanda e condannò l’Università a pagare alla ricorrente la somma pari al 25% delle retribuzioni percepite nel periodo in cui la lavoratrice era stata addetta a mansioni di portineria.

3. Adita dall’Università, la Corte di Appello di l’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado.

4. La Corte di Appello ha ritenuto che: le declaratorie delle qualifiche funzionali contenute nel DPCM del 24.9.1981 potevano essere valutate ai fini dell’individuazione delle caratteristiche delle categorie professionali contenute nel CCNL del 9.8.2000 del Comparto Università; l’attribuzione alla P. delle mansioni di portiere, pur astrattamente riconducibili alla categoria B di cui alla tabella A Allegata al CCNL del 9.8.2000, connotate tutte da un certo grado di autonomia e dalla responsabilità conseguente alla “corretta esecuzione delle procedure” avevano, nondimeno, causato il demansionamento della lavoratrice atteso che quest’ultima era stata inquadrata nella categoria B posizione economica B3, corrispondente alla ex 5^ qualifica; le mansioni di portiere ex 3^ qualifica funzionale non erano professionalmente equivalenti a quelle di Agente Tecnico (ex 4^ qualifica funzionale); la prova del danno da demansionamento poteva essere desunta presuntivamente attenendo ad un diritto protetto dall’art. 2 Cost.; esso era quantificabile, ai sensi dell’art. 1226 c.c, anche in mancanza di elementi di prova da parte del danneggiato, nella misura liquidata equitativamente dal giudice di primo grado.

5. Avverso tale sentenza l’Università degli Studi di Teramo propone ricorso per cassazione, affidato ad unico articolato motivo, illustrato da successiva memoria.

6. La P. è rimasta intimata.

7. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Con l’unico motivo l’Università denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, n. 5, violazione degli artt. 2103, 2697, 1226 e 1363 c.c., dell’art. 125 c.p.c. e della tabella A allegata al CCNL del 9.8.2000 Comparto delle Università.

9. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell’utilizzare, ai fini dell’interpretazione del CCNL di Comparto del 9.8.2000, il precedente e non più attuale sistema di classificazione del personale e lamenta che la Corte territoriale, pur richiamano le mensioni svolte dalla lavoratrice (stalliere prima, portiere successivamente), le avrebbe valutate non in concreto ed in relazione al loro contenuto effettivo.

10. Asserisce che, pur potendo affermarsi che l’adibizione a mansioni inferiori può far sorgere in capo al datore l’obbligo risarcitorio, nella fattispecie dedotta in giudizio siffatto obbligo avrebbe presupposti diversi dalla perdita di capacità professionale, sulla base della quale era stato riconosciuto il risarcimento die danno nella misura del 25% della retribuzione complessiva.

11. Deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha qualificato il diritto allo svolgimento di mansioni proprie dell’inquadramento come diritto di rango costituzionale e ne ha ritenuto la risarcibilità indipendentemente dalla prova del pregiudizio derivato dalla sua lesione.

12. Il ricorso è fondato.

13. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia dei trattamenti economici e degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, sicchè le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, in linea generale, sottratte al sindacato giurisdizionale e il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. (vedi, Cass. 20676/2016, 19007/2010).

14. Con riguardo alla fattispecie in esame va rilevato che l’art. 55 CCNL 9 agosto 2000 del personale del Compatto università ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in 4 categorie (denominate rispettivamente B, C, D ed EP), prevedendo che alle categorie professionali corrispondano “insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato A”.

15. Dal che, anzitutto, discende che l’ampiezza contenutistica delle declaratorie di categoria è resa necessaria proprio dalla loro finalità di ricomprendere in un unico contesto una pluralità di attività lavorative, a loro volta appartenenti a distinte aree. L’art. 74 CCNL ha poi previsto, con effetto dalla data della sua stipulazione, la soppressione delle precedenti qualifiche funzionali, mantenute dal CCNL del 21 maggio 1996, e, sempre con effetto dalla medesima data, l’inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione per categorie “con l’attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il 1^ inquadramento nella nuova classificazione” e con assegnazione “alle aree previste dal nuovo sistema di classificazione secondo la tabella A di corrispondenza tra le vecchie aree funzionali e le nuove aree”.

16. Consegue a quanto osservato che le ex qualifiche funzionali sono ormai divenute inapplicabili, proprio a seguito della nuova classificazione per categorie, operata dal CCNL 9 agosto 2000, cosìcchè è erroneo il raffronto, operato dalla Corte territoriale, delle declaratorie del “vecchio” sistema con quelle proprie del nuovo inquadramento, che costituisce invece la fonte esclusiva per valutare se un dipendente abbia subito o meno un demansionamento (Cass. 20079/2008).

17. La Corte territoriale ha anche errato nella parte in cui ha desunto il demansionamento dalla astratta definizione del profilo di inquadramento, omettendo di analizzare nel concreto le mansioni di portiere e quelle di precedente adibizione (tutte interne alla categoria B) al fine di evidenziare se vi fu effettivamente un grave conclamato ed irreversibile vulnus al patrimonio professionale della lavoratrice nella attribuzione delle nuove mansioni (Cass. 7123/2014, Cass., 26233/2008, 17896/2007, 3069/2005, 12744/2003).

18. Sulla scorta delle considerazioni svolte, che assorbono gli ulteriori profili di censura, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di l’Aquila in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi innanzi affermati e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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