Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2250 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2250 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 21752-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE ,in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2028

GUARDALL SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 64/2010 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 14/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 03/02/2014

udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si
riporta e deposita nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

il 2.
°

l’accoglimento del 1 ° motivo del ricorso, assorbito

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Lombardia con sentenza
14.5.010 n. 64 ha rigettato l’appello proposto dalla Circoscrizione doganale

cure che aveva dichiarato illegittimi gli avvisi di rettifica in revisione
emessi nei confronti di Guardali s.r.l. per otto bollette doganali, presentate
nell’anno 2002 ed aventi ad oggetto la applicazione del dazio alla
importazione di prodotti DVR (Digital Video Recorder) dichiarati dalla
società alla voce TARIC 8471 90 come “macchine per la elaborazione
dell’informazione”

in esenzione daziaria, ed invece riclassificati

dall’Ufficio con la voce 8521 9000 90 quali “apparecchi per la videoregistrazione o la video-riproduzione” soggetti al dazio del 14% “ad
valorem”.

I Giudici di appello hanno fondato la decisione sulle seguenti ragioni:

– l’Ufficio si era limitato ad un esame meramente documentale dei
cataloghi e del manuale di uso dei prodotti
– la società aveva depositato una relazione in data 16.10.2005
concernente gli esami tecnico-funzionali dei prodotti, commissionati al
CEFRIEL del Politecnico di Milano, dalla quale emergeva che i beni
importati erano a tutti gli effetti dei computers e che le funzionalità
aggiuntive (acquisizione di segnali video da telecamera e registrazione su
disco) si riferivano ad una distinta scheda software che, al pari di qualsiasi
periferica di sistema, poteva essere agevolmente rimossa dall’apparecchio
– la corretta classificazione tariffaria dichiarata alla importazione dalla
società, emergeva anche dalla comunicazione delle ITV (informazioni
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RG n. 21752/2010
ric. Ag.Dogane c/Guardall s.r.l.

Stef

s. est.
tvieri

di Milano (II° Aeroporto Malpensa), confermando la decisone di prime

;

tariffarie vincolanti), che sebbene emessa dall’Ufficio doganale soltanto nel
successivo anno 2006, costituiva egualmente valida fonte interpretativa.

Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto rituale
impugnazione la Agenzia delle Dogane, con atto notificato in data
13.11.2010 presso il domiciliatario eletto dalla contribuente ai sensi

Non ha resistito la società intimata.

Alla udienza 5.2.2013 la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per
l’acquisizione del fascicolo relativo ai gradi di merito. La causa è pervenuta
quindi in decisione alla odierna udienza.

Motivi della decisione

Il primo ed il secondo motivo con i quali la Agenzia delle Dogane
censura la sentenza, in via alternativa, in relazione al vizio di nullità
processuale per omessa pronuncia ex art. 360co 1 n. 4 c.p.c., ed al vizio di
violazione di norma di diritto ex art. 360co1 n. 3 c.p.c., in quanto la CTR
lombarda non avrebbe rilevato il giudicato esterno formatosi con le
sentenze nn. 9, 10 e 13 del 2008 emesse “inter partes” dalla CTR della
Lombardia e divenute irrevocabili (asseritamente allegate all’atto di
costituzione in grado di appello), debbono ritenersi infondati in quanto
dall’esame del fascicolo di merito dell’Ufficio finanziario depositato in
grado di appello risultano allegate soltanto le sentenze n. 9 e n. 10
entrambe in data 13.3.2008 emesse dalla CTR della Lombardia, prive della
attestazione del passaggio in giudicato.

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RG n. 21752/2010
ric. Ag.Dogane c/Guardall s.r.l.

C
est.
Stefano tvieri

dell’art. 17 Dlgs n. 546/1992, deducendo quattro motivi.

In ogni caso rileva il Collegio che i procedimenti di revisione ex art. 11
Dlgs n. 374/1990 impugnati nel presente giudizio hanno riguardato distinte
dichiarazioni doganali emesse nel corso dell’anno 2002 e non risulta che
alcuna delle sentenze di merito, allegate all’atto di costituzione in grado di
appello dell’Ufficio finanziario, abbia statuito sui medesimi avvisi di

rettifica impugnati nella presente causa -circostanza ex se sufficiente ad
possano comunque spiegare rilevanza nel presente giudizio-, con la conseguenza
che i fatti generatori di ciascuna obbligazione doganale vengono a
configurarsi obiettivamente diversi, sia in relazione alle circostanze di

tempo e di luogo delle operazioni doganali, sia in relazione alle reali
specifiche caratteristiche della merce importata che nella specie neppure
vengono allegate dall’Agenzia ricorrente, non essendo consentito verificare
se i prodotti oggetto della presente causa siano o meno identici a quelli
oggetto delle predette decisioni di merito della CTR lombarda.

Con il terzo motivo la Agenzia delle Dogane censura la sentenza
impugnata in relazione al vizio di violazione di norme di diritto (artt. 67,
201, 214, 220 CDC reg. CEE n. 2913/1992; regole generali di interpretazione della
nomenclatura combinata, artt. 1, 3 b, 6, 9 e 10 del reg. CEE n. 2658 del 23.7.1987;
art. 3 Convenzione Bruxelles approvata con decisione del Consiglio 7.4.1987 n. 369;
artt. 65-73 Dpr n. 43/1973 TULD; principio di vincolatività per gli Stati membri
delle pronunce degli organismi UE), in relazione all’art. 360co1 n. 3) c.p.c..

Il motivo è infondato.

Il giudizio della CTR lombarda sulle caratteristiche e proprietà dei
prodotti importati ai fini della esatta classificazione tariffaria deve ritenersi
esente da censura in relazione, sia alla dedotta violazione delle norme
comunitarie in materia di informazioni doganali vincolanti, sia alla
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ric. Ag.Dogane c/Guardall s.r.l.

est.
Stefano ivieri

escludere che le sentenze della CTR lombarda richiamate dalla Agenzia fiscale

violazione del principio di efficacia vincolante per i Giudici degli Stati
membri delle pronunce interpretative delle norme del Trattato e degli altri
atti normativi degli Organi comunitari rese dalla Corte di Giustizia, sia alla
asserita violazione della regola generale interpretativa della nomenclatura
combinata di cui al punto 3 lett. b) del Titolo I, Parte prima dell’Allegato I,
del reg. CEE n. 2658/87 come sostituito dal reg. CE n. 2031/2001

Ed infatti:
– la CTR lombarda, diversamente da quanto ipotizzato dalla ricorrente,
non ha ritenuto dirimente, ai fini della classificazione dei prodotti, la
informazione tariffaria vincolante (ITV) adottata dall’Ufficio
doganale nell’anno 2006, con la quale in relazione a detti prodotti
veniva confermata la indicazione della voce NC 8471.9000.90
dichiarata alla importazione dalla società. Come emerge dalla
sentenza, infatti, i Giudici si sono limitati a riconoscere alla ITV il
carattere di mera fonte interpretativa utilizzabile a supporto delle
ragioni che hanno portato alla qualificazione dei prodotti importati
come “unità di sistema di macchine automatiche per la elaborazione
della informazione”.

Rimane quindi esclusa una violazione della

norma di cui all’art. 12 paragr. 2 reg. CEE n. 2913/1992 CDC che
definisce l’ambito di efficacia della ITV disponendo che la
informazione “è obbligatoria per l’autorità doganale soltanto in
relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state
espletate in data posteriore alla comunicazione dell’informazione da
parte di detta autorità”, atteso che la “ratio decidendi” della sentenza
non attinge direttamente alla efficacia giuridicamente vincolante della
ITV (efficacia palesemente insussistente nel caso di specie essendo state
perfezionate le operazioni doganali nell’anno 2002, ben quattro anni prima
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Stefano

st.
ieri

applicabile “ratione temporis” e della Nota 5 E al capitolo 84 NC.

della comunicazione della ITV) ma richiama soltanto a conforto degli
altri argomenti su cui è fondato il giudizio classificatorio espresso con
riferimento alla concreta fattispecie, anche le successive valutazioni
tecniche, volte a risolvere temporaneamente i dubbi sulla specifica
questione, compiute dallo stesso Ufficio doganale;

resa su rinvio pregiudiziale, dalla Corte di Giustizia in data
17.3.2005 in causa C-467/03 Ikegami Electronics.

La Agenzia

fiscale sostiene che la decisione in questione, adottata sulla base del
reg. n. 2568/87 come modificato dal reg. CE della Commissione
6.8.2001 n. 2031 entrato in vigore in data 1.1.2002, che ha individuato
nella voce 8521 NC “apparecchi per la videoregistrazione e la
videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore per segnali
videofonici” (anziché nella voce doganale 8471 “macchine automatiche
per la elaborazione dell’informazione e loro unità, lettori magnetici ed ottici,
macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma
codificata…”) la classificazione tariffaria da attribuire ad apparecchi di

registrazione digitale che elaboravano la informazione in funzione
specifica ed esclusiva della

“registrazione, visualizzazione e

riproduzione di segnali video” (punto 14), troverebbe applicazione
diretta alla fattispecie controversa. Indipendentemente dalla
dimostrazione della assoluta sovrapponibilità dei prodotti esaminati
nella sentenza della Corte a quelli oggetto del presente controversia
(dei quali la Agenzia ricorrente omette di fornire qualsiasi descrizione di tipo
tecnico), occorre infatti considerare che la decisione del Giudice

comunitario si è fondata sulla applicazione della Nota 5 E del capitolo
84 della NC secondo cui “le macchine che esercitano una specifica
funzione,

diversa dall’elaborazione della informazione, che
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ric. Ag.Dogane c/Guardall s.r.l.

Ste

s. est.
livieri

– non sussiste l’asserita violazione della vincolatività della sentenza,

incorporano una macchina automatica di elaborazione della
informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina, sono
da classificare nella voce corrispondente a questa funzione,

o in

difetto ad una voce residua”, e la soluzione adottata dalla Corte di
Lussemburgo è stata orientata dalle caratteristiche oggettive degli
elementi di cui è dotato l’apparecchio valutate alla stregua della sua

commercializzato e presentato al pubblico”: punto 21). La Corte ha
ravvisato, pertanto, che il prodotto svolgesse una “funzione specifica
diversa dalla elaborazione della informazione” nella possibilità di
collegamento a videocamere a fini di videosorveglianza, nella
dotazione di dispositivi di orientamento delle videocamere e di
regolazione della immagine, nella destinazione commerciale del
prodotto ai soggetti incaricati della sorveglianza di immobili, nella
esclusiva utilizzabilità dell’apparecchio -in difetto di integrazione con
software adeguati- ai soli fini di registrazione e riproduzione di

immagini e suoni nell’ambito della videosorveglianza. Pertanto in
mancanza di una precisa descrizione delle caratteristiche tecniche dei
prodotti importati dalla Guardall s.r.l. viene meno il presupposto
(identità o comunque forte analogia dei prodotti) al quale, nel caso di

specie, è subordinata la efficacia vincolante della pronuncia della
Corte di Giustizia emessa su questione pregiudiziale ai sensi dell’art.
234 Trattato (attuale art. 267 Trattato sul funzionamento UE) per il Giudice
dello Stato membro;

quanto alla violazione della regola generale interpretativa della
nomenclatura combinata di cui al punto 3 lett. b) del Titolo I, Parte
prima dell’Allegato I del reg. CEE n. 2658/87 come sostituito dal reg.
CE n. 2031/2001 applicabile “ratione temporis” (la regola 3 dispone che
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RG n. 21752/2010
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Co est.
Stefano 1ivieni

“peculiare destinazione” (idest “delle modalità con le quali esso è

qualora una merce sia classificabile in due o più voci, “la voce più specifica
deve avere la priorità” -lett.a-; ove non sia identificabile la voce più specifica

allora “i prodotti misti, i lavori compositi di materie diffèrenti o costituiti
dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti
condizionati per la vendita al minuto.. .sono classificati, quando è possibile
operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce

la applicazione della stessa interviene esclusivamente in via
sussidiaria, come emerge chiaramente dalla regola del punto 1
secondo cui “la classificazione delle merci è determinata legalmente

dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai
capitoli e, occorrendo dalle norme che seguono, purchè queste non

contrastino con il testo delle dette voci e note”.

Orbene i Giudici di

merito affermando che gli apparecchi importati “sono a tutti gli effetti
personal computers” in quanto “le caratteristiche di acquisizione di
segnale video da telecamera e di registrazione su disco sono
funzionalità garantite da scheda aggiuntiva” che costituisce quindi, al
pari di qualsiasi altra periferica di sistema, soltanto un accessorio della
macchina automatica per la elaborazione della informazione (cfr.
motiv. sentenza CTR),

hanno deciso la controversia facendo

applicazione della Nota 3 alla Sezione XVI (secondo cui “le macchine
che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari,
sono da classificare tenendo conto della funzione principale che
caratterizza il complesso”) nonché della Nota 5 E al cap. 84 NC,
ritenendo che la funzionalità dell’apparecchio (idest la capacità di
elaborare informazione) garantita anche in assenza della scheda
aggiuntiva (e dunque del relativo software necessario per la acquisizione e
registrazione delle immagini), escludesse ogni possibilità di individuare

nel prodotto una funzione specifica diversa da quella della
elaborazione della informazione.
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Stef

est.
livieri

agli stessi il loro carattere essenziale” -lett.b-), occorre considerare come

Con il quarto motivo la Agenzia ricorrente deduce il vizio di carente
motivazione su un punto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360co 1
n. 5) c.p.c., sostenendo la apoditticità della affermazione secondo cui i beni
importati “sono a tutti gli effetti persona! computers” in quanto

contribuente senza fornire alcuna argomentazione giustificativa di tale
asserzione ed omettendo di indicare le caratteristiche tecniche dalle quali
era dato desumere in concreto una autonoma funzionalità di impiego dei
prodotti alternativa o comunque prevalente rispetto alla videoregistrazione.

Il quarto motivo è fondato.

Del tutto inadeguata è la motivazione che sostiene il decisum in quanto
fondata sulla pedissequa adesione alla tesi difensiva prospettata dalla
società contribuente, senza la rappresentazione dell’iter logico seguito per
pervenire a tale soluzione.
Da un lato infatti si richiama “l’esito degli esami tecnico-funzionali
condotti dal CEFRIEL” e compendiati nella relazione in data 16.10.2005
secondo cui “le apparecchiature… .sono a tutti gli effetti personal
computers… “, senza tuttavia esplicitare le ragioni e gli elementi tratti dalla
predetta relazione alla stregua dei quali era possibile pervenire a tale
classificazione dei prodotti importati, ed in particolare omettendo di
indicare le caratteristiche essenziali dei prodotti che consentivano di
escludere -anche alla luce del criterio della destinazione commerciale
impressa al prodotto, individuato nella predetta sentenza della Corte di
Giustizia 17.3.2005- che la videoregistrazione e la video riproduzione
costituissero impieghi meramente secondari e quali elementi consentivano
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s. est.
livieri

integralmente ripresa da una relazione tecnica prodotta dalla parte

invece di affermare che il prodotto era principalmente destinato ad un
differente utilizzo. Dall’altro la CTR ha inteso trarre supporto alla
adesione prestata a favore delle conclusioni della predetta relazione tecnica,
dalle indicazioni della ITV successivamente adottata dalla Agenzia delle
Dogane, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione sulla corrispondenza
delle valutazioni tecniche contenute nella ITV rispetto alla fattispecie

la informazione tariffaria vincolante sia intervenuta in un mutato e diverso
quadro di riferimento del nomenclatore combinato ovvero sia stata emessa
con riferimento a prodotti con caratteristiche diverse da quelli importati nel
2002 (un accenno a tale evenienza è contenuto nel ricorso -pag. 21- laddove si
afferma che la ITV si riferirebbe ad apparecchi modello “G-Prestige 200”, mentre le
importazioni del 2002 si riferivano ad apparecchi “Digital Video Recorder Power
DVR Prestige”, senza tuttavia che venga chiarito se trattasi di prodotti tecnicamente
differenti o dello stesso prodotto sottoposto a mero “restyling”).

In conclusione il ricorso deve essere accolto, limitatamente al quarto
motivo (inammissibili o infondati gli altri motivi), la sentenza impugnata
cassata e la causa rinviata ad altra sezione della medesima Commissione
tributaria della regione Lombardia che provvederà ad emendare i vizi logici
riscontrati ed a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia che
provvederà ad emendare i vizi logici riscontrati nonché a liquidare le spese
del presente giudizio.

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ric. Ag.Dogane c/Guardall sr.!.

concreta oggetto di causa, tenuto conto che non è dato neppure verificare se

Così deciso nella camera di consiglio 11.6.2013

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