Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2250 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8890-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C. elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FERDINANDO ACQUA BARRALIS giusta procura speciale

estesa a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/5/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 26/9/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Centrale della Liguria aveva accolto l’impugnazione proposta da S.C. avverso la sentenza n. 5/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, che aveva respinto il ricorso avverso atto di attribuzione di rendita catastale, essendo stato contestato dalla contribuente il classamento in cat. A/1 dell’immobile di sua proprietà, con richiesta di attribuzione della cat. A/2 classe 1;

la contribuente resiste con controricorso

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 17 e 20, D.M. n. 701 del 1994, art. 1, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38, comma 1) e si lamenta che la CTR abbia erroneamente disposto la revisione catastale in mancanza di un’effettiva variazione dello stato dell’immobile;

1.2. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 9, Ministero Lavori Pubblici D.M. 4 dicembre 1961 e D.M. 2 agosto 1969) avendo la CTR erroneamente fatto riferimento, per l’attribuzione della categoria e della classe catastale, ai quadri tariffari introdotti dal D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 9 e alle norme di prassi dell’Agenzia;

1.3. con il terzo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 17, comma 2) e si lamenta che la CTR abbia erroneamente indicato, quale elemento idoneo a giustificare la variazione catastale, il degrado socio-economico del quartiere in cui si trova l’immobile;

1.4. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate;

1.5. va premesso che la revisione del classamento può essere modificata a seguito della presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione edilizia ex DM. 701/1994 o per effetto di provvedimenti ministeriali che prevedono la revisione parziale o generale degli estimi ovvero del classamento;

1.6. il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38, comma 1 stabilisce un ulteriore strumento di rideterminazione della rendita catastale residuale rispetto a quelli precedenti prevedendo che “se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50% di questa, l’ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell’ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini di un diverso classamento dell’unità immobiliare…, il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso o in altri fabbricati viciniori”;

1.7. nel caso in esame la contribuente risulta aver scelto per la revisione catastale lo strumento del procedimento Docfa, regolato, come dianzi illustrato, dal D.M. n. 701 del 1994, che prevede che si possa far ricorso ad essa in due soli casi: in caso di presentazione di dichiarazione di nuova costruzione di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 o in caso di variazione dello stato dei beni di cui al R.D.L. n. 652 del 1939, art. 20, il quale impone alle persone o enti indicati nell’art. 3 l’obbligo di denunciare, nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell’art. 17;

1.8. l’impiego della procedura Docfa è pertanto limitato ai soli casi di variazione effettiva dello stato dell’immobile che implichi modifica nella consistenza delle singole unità immobiliari, circostanza questa che non si è verificata nel caso in esame, ove è incontestato che la procedura Docfa sia stata presentata dalla contribuente unicamente per una variazione che riguarda lo stato di degrado del quartiere urbano in cui è situato l’immobile, che avrebbe perduto, nel corso degli anni, le caratteristiche di pregio possedute al momento della costruzione;

1.9. trattasi di elementi inidonei, come tali, ad intaccare l’originario classamento in A/1 e quindi a giustificare una variazione al ribasso della classe, tenendo conto della sua situazione preesistente (caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentali);

1.10. la CTR non ha, dunque, correttamente applicato la normativa che disciplina la revisione catastale applicando una revisione di classamento ad un’ipotesi non prevista dalla normativa di settore

1.11. va altresì evidenziato, con riguardo alle ulteriori affermazioni della CTR, secondo cui l’Ufficio non avrebbe comunque fornito elementi idonei a far ritenere sussistenti le caratteristiche previste dal decreto ministeriali del 2 agosto 1969, che, in tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un’abitazione come “signorile”, “civile” o “popolare” corrisponde alle nozioni presenti nell’opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal D.M. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è volto all’attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini “di lusso”, ai sensi del citato D.M. 2 agosto 1969, risponde alla finalità di precludere l’accesso a talune agevolazioni fiscali (cfr. Cass. n. 23235/2014);

1.12. di questo principio il Giudice d’appello non ha parimenti fatto buon governo, facendo invece riferimento alle indicazioni del D.M. 2 agosto 1969 a fini della classificazione;

2. ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per l’esame delle questioni assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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