Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2250 del 01/02/2010
Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18207/2008 proposto da:
SOCIETA’ COSTRUZIONI STELLA SRL in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPELLO
PIER CARLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
GRACCHI 130, presso lo studio dell’avvocato o MACRI’ TERESINA TITINA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANIGLIA PIETRO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 549/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
16.11.07, depositata il 18/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Antonio Segreto Letti gli atti depositati:
Osserva:
1. la corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 18.4.2008, in parziale accoglimento dell’appello e della domanda proposta da I.P., ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, sez. distaccata di Moncalieri nel giudizio tra lo stesso e la s.r.l. Costruzioni Stella, dichiarava risolto il contratto preliminare di compravendita intervenuto tra le parti il 12.8.1999 e condannava la s.r.l. Costruzioni Stella a restituire all’attore la caparra versata, con gli interessi.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l.
Costruzioni Stella. Resiste con controricorso I.P..
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1350 c.c..
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2722, 2724 e 2725 c.c..
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1325 c.c..
Con il quarto la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1455 c.c..
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1456 c.c..
3. Il ricorso è inammissibile.
Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo I. Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.
Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto”. Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; Che le spese seguono la soccombenza; visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010