Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 225 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.09/01/2017),  n. 225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29663/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PADULI, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 7099/2015 della Corte d’appello di Roma,

depositato il 15 maggio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

novembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 15 maggio 2015, ha accolto la domanda di equa riparazione proposta dal Comune di Paduli nei confronti del Ministero della giustizia in relazione alla irragionevole durata di un giudizio promosso nei suoi confronti con citazione del 17 novembre 2000, ancora pendente alla data della domanda, e, accertata una durata irragionevole di cinque anni e due mesi, ha liquidato un indennizzo di Euro 3.750,00;

che per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

che l’intimato Comune non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 75 c.p.p., dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia rilevato il pure eccepito difetto di legittimazione attiva del Comune, atteso che il diritto all’equa riparazione non spetta alle organizzazioni pubbliche;

che il ricorso è fondato;

che questa Corte ha già avuto modo di affermare che “il procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, non può essere promosso dagli enti quali i Comuni – che, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, non sono qualificabili come organizzazioni non governative, trattandosi di enti che detengono o esercitano un pubblico potere” (Cass. n. 1007 del 2013; Cass. n. 11559 del 2014);

che il decreto impugnato si discosta da tale principio e va quindi cassato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda proposta dal Comune di Paduli, che, non rientrando tra le organizzazioni non governative, non è abilitato a proporre nei confronti dello Stato la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un processo del quale sia stato o sia parte;

che la novità della questione alla data di proposizione della domanda di equa riparazione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di equa riparazione proposta dal Comune di Paduli; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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