Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 225 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 225 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-

.50911

Contro

MAURO VINCENZINA
-intimata-

avverso la sentenza n.92/06/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria, depositata il
29.10.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 09/01/2014

udienza

del

30.10.2013

dal

Consigliere

Roberta

Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Maria Pia Camassa;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Sergio Del Core / che ha concluso per

secondo ed, in subordine, per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due
motivi, per la cassazione della sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Commissione Tributaria
Regionale della Liguria, rigettandone l’appello, ha
confermato la sentenza di primo grado di accoglimento
del ricorso proposto da Mauro Vincenzina avverso
l’avviso di accertamento con il quale, a seguito di
accertamento nei confronti della Michelino s.n.c. i della
quale la contribuente era socia al 50%, era stato
rettificato, ai fini irpef, il reddito di quest’ultima.
I Giudici di appello ritenevano, con riferimento
al contratto di cessione di azienda (la cui plusvalenza
aveva comportato l’accertamento in rettifica del
reddito della società) che il valore, resosi
definitivo ai fini dell’imposta di registro, assumeva
carattere vincolante per l’Amministrazione finanziaria.
Mauro Vincenzina non ha svolto attività difensiva.

2

l’accoglimento del primo motivo con assorbimento del

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Va accolto il primo motivo di ricorso con il quale
l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la nullità della
sentenza, ex art.360 n.4 c.p.c., per disapplicazione
degli artt.101 e 102 c.p.c., dell’art.111, comma 2

1.1 In materia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno,
infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento
che è alla base delle determinazioni sui redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui al
D.P.R. n. 917 del 1986 (art. 5) e dei soci delle stesse
e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili e indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso di
rettifica, da uno dei soci riguarda inscindibilmente
sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui
si prospettino questioni personali.
Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi,
non avendo tale controversia per oggetto la singola
posizione debitoria dei ricorrenti, bensì gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione

3

Cost.

dedotta nell’atto impositivo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario
originario e relativa necessità d’integrazione, essendo
il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti
i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta,

anche di ufficio (S.U. n.14815 del 2008 e nello stesso
senso Sez. 5^, nn. 25954, 25931, 25929 del 2010).
2. Nella specie, non risulta che abbia preso parte al
giudizio la società in nome collettivo Michelino di De
Blasi Antonino e C. litisconsorte necessaria né i
restanti soci.
3. La ritenuta nullità delle intere fasi di merito
comporta che la sentenza impugnata deve essere cassata
e restano, inoltre travolte anche la sentenza di primo
grado e di secondo grado, con rinvio alla Commissione
Tributaria Provinciale di prime cure affinché provveda
a decidere la controversia previa integrazione del
contraddittorio.
4.L’altro motivo di ricorso rimane assorbito.
5.Sussistono giusti motivi, in considerazione della
novità del principio affermato rispetto alla
proposizione del ricorso, per disporre la compensazione
delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

4

rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la
sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero
giudizio e rinvia alla Commissione tributaria
provinciale di Genova.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
30.10.2013.

gradi di giudizio.

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