Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 225 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. II, 05/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 05/01/2011), n.225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Passini Roberto del foro

di Firenze e dall’Avv.to Magnani Sergio del foro di Roma ed

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

via Paolo Emilio, n. 57;

– ricorrente –

contro

SOVAR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv.to Betti Fabrizio del foro di

Montepulciano, in virtu’ di procura speciale apposta su foglio

separato, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to

Luigi Azzariti in Roma, via Otranto, n. 39;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano n. 114 depositata

il 26 marzo 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Fabrizio Betti di parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3 novembre 1999 D. G. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Montepulciano, la Sovar s.r.l., e premesso di avere acquistato da quest’ultima autovettura Lancia Dedra 1800 GS 16V, con statuizione di corresponsione di una somma a conguaglio del prezzo pari a L. 19.380.000 “se non possibile rottamazione” ovvero a L. 17.000.000 “con rottamazione”, ne chiedeva la condanna alla restituzione di L. 2.380.000, pagata in eccedenza dall’attrice per l’acquisto del nuovo veicolo.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della societa’ convenuta, all’esito dell’istruzione della causa, il Giudice di Pace adito respingeva la domanda attorea.

In virtu’ di rituale appello interposto dalla D., con il quale lamentava l’erroneita’ della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui non aveva ritenuto provata l’inadempienza della societa’ Sovar all’impegno contrattuale assunto di istruire la pratica di rottamazione della Fiat 127 dell’acquirente, si’ da consentire alla predetta di recuperare la somma di L. 2.380.000, equivalente ad Euro 1.229,17, pari a quanto sarebbe stato erogato a titolo di rottamazione dallo Stato, il Tribunale di Montepulciano, in composizione monocratica, nella resistenza dell’appellata Sovar s.r.l., respingeva l’appello.

A sostegno dell’adottata sentenza, il giudice del gravame affermava che in considerazione dei termini della contrattazione intervenuta fra le parti, avendo l’acquirente corrisposto al momento del saldo l’intero importo dovuto senza alcuna precisazione circa il buon esito della pratica di rottamazione, doveva ravvisarsi in tale comportamento la soddisfazione di ogni sua pretesa, avendo ella ritenuto solo una mera possibilita’ che la procedura di rottamazione pervenisse ad un esito positivo.

Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Montepulciano ha proposto ricorso per cassazione la D., che risulta articolato su tre motivi, al quale non ha replicato con memoria scritta la Sovar s.r.l. (depositata in atti procura speciale nei termini), che si e’ difesa oralmente in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.L. n. 669 del 1996, art. 29 mentre con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2722 c.c. e con il terzo, infine, si duole dell’omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ritiene questa Corte di esaminare preliminarmente la censura di cui al secondo motivo del ricorso, in quanto la doglianza relativa alla ammissione e alla rilevanza della prova testimoniale assunta dal giudice di prime cure costituisce denuncia della stessa ratio decidendi del giudice di appello ed il suo eventuale accoglimento renderebbe superfluo l’esame delle questioni relative all’erronea applicazione della normativa sugli incentivi per la rottamazione e alla contraddittorieta’ della motivazione.

Con detto mezzo di impugnazione la ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2722 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta il mancato esame della intenzione delle parti insita nell’ordine di acquisto sottoscritto in data (OMISSIS), il cui fine era quello di assicurare alla D. di usufruire delle agevolazioni per la rottamazione, di cui al D.L. n. 669 del 1996, in relazione alla propria vettura Fiat 127, per t’acquisto della nuova automobile. Il giudice di appello, nel pervenire alle conclusioni di cui alla decisione impugnata, avrebbe limitato la sua attenzione alla sola tesi prospettata dalla controparte, in esito alle prove testimoniali assunte dal giudice di pace ed articolare dalla stessa concessionaria. In tal modo il Tribunale avrebbe erroneamente disconosciuto la sostanziale diversita’ di intenti perseguiti dai contraenti, ritenendo irrilevanti le circostanze dedotte dall’acquirente. La censura va disattesa.

Da quanto esposto appare evidente che la D. colloca alla base del proprio diritto ad usufruire delle agevolazioni statali sulla rottamazione la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti previsti dal D.L. n. 669 del 1996 per ottenere i benefici economici.

Il che non costituisce l’ipotesi che si e’ verificata nel caso in esame. Il Tribunale ha ritenuto che nella specie la comune intenzione delle parti fosse nel senso di verificare la possibilita’ di avviare la procedura per ottenere le agevolazioni statali, tanto da avere concordato due differenti importi per il saldo del prezzo – a seconda della positiva o negativa conclusione dell’iniziativa per la rottamazione, ed ha verificato che la volonta’ manifestata dalla ricorrente e’ stata assunta nella consapevolezza del non favorevole esito della pratica, tanto da avere corrisposto alla concessionaria la maggiore somma pattuita per il saldo, senza formulare riserva alcuna sull’inadempimento del venditore. Il giudice di appello ha argomentato l’interpretazione della comune volonta’ delle parti oltre che dal tenore letterale del contratto di acquisto (che prevedeva la dazione del prezzo di complessive L. 38.480.000 con statuizione di somma a conguaglio da corrispondersi dalla D. di L. 19.380.000 “se non possibile rottamazione” o di L. 17.000.000 “con rottamazione”), anche alla luce della scelta operata dall’acquirente di versare il prezzo secondo l’ipotesi di “non possibile rottamazione” e senza fare risultare alcuna esplicita, documentata riserva circa la situazione di inadempienza della SOVAR. Dunque avendo le risultanze probatorie confermato la consapevolezza della D. delle difficolta’ ad ottenere l’incentivazione per la rottamazione, del tutto coerentemente il Tribunale ne ha tratto la conclusione dell’infondatezza della pretesa di inadempimento fatta valere dalla ricorrente nei confronti della concessionaria.

Ne’ il concreto accertamento delle risultanze probatorie compiute dal giudice di merito e’ suscettibile di esame in questa sede, essendo fermo il principio che il motivo di ricorso con il quale si facciano valere vizi della sentenza impugnata, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere articolato sotto il profilo della erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

Viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze istruttorie di causa – come nel caso di specie – e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Con i motivi di cui ai punti 1 e 3 del ricorso – che vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione – viene censurata l’erronea interpretazione della vicenda contrattuale, vuoi con riferimento alla applicazione della normativa speciale in tema di contributi per l’acquisto di veicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati, vuoi in relazione alle argomentazioni motivazionali, definite insufficienti e/o contradditorie, nell’apprezzare la volonta’ delle parti alla luce delle clausole contrattuali.

Richiamando il proprio costante insegnamento secondo il quale la ricerca e la individuazione della comune volonta’ dei contraenti sono operazioni che costituiscono espressione dell’attivita’ del giudice di merito, il cui risultato, concretando un accertamento di fatto, non e’ sindacabile in sede di legittimita’ se non sotto il profilo della inadeguatezza della motivazione e della patente violazione delle regole legali di ermeneutica, osserva la Corte che la interpretazione data dal Tribunale alle disposizioni contrattuali, delle quali si assume la violazione, non e’ censurabile sotto alcuno degli indicati profili, perche’ congruamente argomentata e conforme ai criteri di cui all’art. 1362 c.c. e segg., essendo fondata sulla formulazione letterale della dichiarazione negoziale, di contenuto tale da indurre il giudice del gravame a ritenere che non spettasse alcuna valutazione in ordine all’applicazione – in astratto – della normativa speciale e precisamente del D.L. n. 669 del 1996, art. 29.

Del resto l’accertamento in ordine all’ampiezza ed all’estensione di uno degli elementi del negozio – trattandosi di diversa determinazione dell’entita’ del prezzo – e’ demandato al giudice del merito (censurabile in Cassazione solo se non sorretto da logica ed adeguata motivazione) e nella specie, il ragionamento del Tribunale e’ in tutto coerente con l’assunto che individua nel regolamento negoziale solo una mera possibilita’ per l’acquirente di usufruire dei benefici statali, tanto da indurre la ricorrente al saldo del maggiore prezzo, senza alcuna riserva sulla condotta della controparte.

Le censure non possono, pertanto, essere accolte.

Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.

In considerazione della peculiarita’ della controversia ed avendo parte resistente affidato le proprie difese solo in sede di pubblica udienza, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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