Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22499 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.O. (OMISSIS), R.S.

(OMISSIS), S.J. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ZANELLA TIZIANA giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

F.R., AUTOTRASPORTI FANTON PAOLO E C. SNC, COMMERCIAL

UNION ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 606/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

2/07/08, depositata il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 maggio 2010 S.O., R.S. e S.J. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 7 aprile 2009 dalla Corte d’Appello di Venezia che, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, aveva elevato dal 20% al 30% il concorso di colpa nella determinazione del sinistro attribuito al loro congiunto deceduto S.M. e aveva proporzionalmente ridotto l’importo dei danni che F.R., l’Autotrasporti Fanton Paolo & C. S.n.c. e la Commerciai Union Italia S.p.A. erano stati condannati solidalmente a pagare. Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – L’unico motivo lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Le argomentazioni a sostegno fanno riferimento alla C.T.U. nei cui confronti non sono stati rispettati il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) e implicano esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di merito, che sono attività inibite al giudice di legittimità.

Manca il momento di sintesi formulato in armonia con il paradigma sopra enunciato e necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la sentenza impugnata presenti motivazione insufficiente.

D’altra parte va ribadito che il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria non superano i rilievi contenuti nella relazione e restano confermati la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, la mancanza di idoneo momento di sintesi e il carattere di merito delle censure;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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