Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22498 del 27/10/2011
Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22498
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZALE MEDAGLIE D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato
CIUFO CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SPARTI ROBERTO
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS), (già SAI spa) n.q. di impresa
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, per atto di fusione per
incorporazione di Fondiaria in Sai, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VERONA 9, presso lo studio dell’avvocato GIAN ROBERTO CALDARA,
rappresentata e difesa dall’avvocato GRIECO GIAMBATTISTA giusta
mandato speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1191/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
19/09/08, depositata il 31/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l’Avvocato Grieco Giambattista che si riporta;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha
concluso conformemente alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 14 dicembre 2009 F.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 31 ottobre 2008 dalla Corte d’Appello di Palermo, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, che assumeva essersi verificato a causa del comportamento di un automobilista rimasto sconosciuto.
La Fondiaria – SAI S.p.A., nella qualità di impresa designata F.G.V.S., ha resistito con controricorso.
2. I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 lett. a).
Il tema trattato è la necessità di avere sporto querela contro ignoti e della produzione in giudizio del decreto di archiviazione per ottenere il risarcimento dal Fondo di Garanzia.
La doglianza non coglie la ratio decidendi, poichè la Corte territoriale, confermando la sentenza del Tribunale, ha affermato che il F. non aveva fatto alcunchè per consentire l’individuazione dell’auto che avrebbe causato il sinistro, anche se ha poi aggiunto le argomentazioni censurate.
D’altra parte il quesito finale risulta astratto e prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza.
Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Le argomentazioni contengono riferimenti alle risultanze processuali, richiedendone esame e apprezzamento e non rispettano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Non è stato formulato il momento di sintesi rispettoso dei principi sopra enunciati e necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare le ragioni delle asserite, omissioni, insufficienze e contraddittorietà motivazionali.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Le parti hanno presentato memorie e la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione; si osserva, quanto al primo motivo, che, contrariamente all’assunto, la ratio decidendi della sentenza impugnata non censurata con il ricorso è la rilevata inattività del F. ai fini della individuazione del veicolo “pirata” e, quanto al secondo motivo, che esso attiene alla valutazione dell’attendibilità di un teste – che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011