Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22498 del 27/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 20/09/2017, dep.27/09/2017), n. 22498
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14276-2013 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO FURCI giusta delega
in calce;
– ricorrente –
contro
R.M.;
– intimato –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA UFFICIO
CONTROLLI DI CATANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 313/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
CATANIA, depositata il 06/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/09/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. R.M. proponeva ricorso avverso due iscrizioni ipotecarie effettuate dalla concessionaria Serit s.p.a. di Catania deducendone l’illegittimità per l’omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche. Il concessionario della riscossione non si costituiva in giudizio e la commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso. La concessionaria riscossione Sicilia S.p.A. (già Serit S.p.A.) proponeva appello e depositava documenti probanti l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali. La commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello sul rilievo che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 doveva essere coordinata con il canone della ragionevole durata del processo, per effetto del quale sussisteva il pregiudizio dell’interesse pubblico alla rapida definizione della controversia per effetto della produzione tardiva in appello dei documenti che pure avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di primo grado.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Riscossione Sicilia S.p.A. affidato ad un motivo. Il contribuente non si è costituito in giudizio.
3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58. Sostiene che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è consentita indipendentemente dalla impossibilità dell’interessato di produrli in primo grado per una causa a lui non imputabile, e ciò anche se la parte è rimasta contumace in primo grado, posto che la produzione documentale costituisce una mera difesa volta la confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte.
Diritto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato in quanto costituisce principio più volte affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui, da un lato, nel giudizio tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti e, dall’altro, la produzione in appello, come nel caso di specie, dell’originale dell’atto impositivo notificato (e del quale era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica) costituisce una mera difesa consentita alla parte rimasta contumace in prime cure, concernendo il divieto di cui al D.Lgs. n.546 del 1992, art. 57, solo le eccezioni in senso stretto (Cass. n. 12008 del 31/05/2011; Cass. n. 12022 del 25/05/2009; Cass. n. 14020 del 15/06/2007; Cass. n. n. 3611 del 20/02/2006).
Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017