Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22498 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 15/03/2018, dep. 24/09/2018), n.22498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 126/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Boezio 16

(TEL. 06.68307211 FAX 06.85350190), presso lo studio dell’avvocato

Beniamino La Piscopia, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

Prefetto Roma;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22151/2013 del TRIBUNALE Di ROMA, depositata

il 04/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda del giudizio trae origine dal ricorso proposto da C.G. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma quale giudice d’appello avverso la sentenza del Giudice di pace con la quale era stata rigettata l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Roma;

– il Giudice di pace aveva respinto il ricorso amministrativo proposto dall’odierno ricorrente avverso il verbale di accertamento dell’accesso non autorizzato in zona a traffico limitato (ZTL) in data 14 settembre 2007, in violazione dell’art. 7 C.d.S., commi 9 e 14;

– a conclusione dei giudizio d’appello il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del Giudice di pace, rilevando come l’opponente era sì in possesso di licenza per noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Pescina, ma detto titolo era inidoneo a rendere lecito l’accesso alle zone a traffico limitato del Comune di Roma, dal momento che la Delib. Giunta Comunale 1 agosto 2000, n. 553, aveva subordinato l’accesso a dette zone da parte degli esercenti il servizio di autonoleggio con conducente al rilascio di preventivo permesso anche provvisorio;

– avverso la sentenza d’appello il sig. C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

– la parte intimata, Prefetto di Roma non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 2697 c.c., sul riparto dell’onere probatorio a carico del Comune di Roma in relazione ai provvedimenti che regolamentano il transito nelle zone a traffico limitato) è infondato, in quanto deduce la violazione dell’onere probatorio con ciò non confrontandosi con la ratio decidendi che ha condotto al rigetto dell’opposizione;

– non è stato contestato dall’opponente ed odierno ricorrente, esercente l’attività di noleggio con conducente in quanto titolare di idonea licenza rilasciata dal Comune di Pescina, l’avvenuto accesso nella zona a traffico limitato nel primo mese concomitante con il suo trasferimento nella capitale e prima di avere proceduto a comunicare al Comune di Roma i dati relativi alla licenza ed al veicolo utilizzato per lavoro;

– parimenti non è contestata l’esistenza agli atti del giudizio della Delib. Comunale 1 agosto 2000, n. 553, che richiedeva la preventiva autorizzazione all’accesso alla zona a traffico limitato;

– risulta, pertanto, osservato il riparto dell’onere probatorio in materia così come sancito dalla lettura costituzionale richiamata (cfr. Corte Cost. 507/1995) e ritenuta la ragionevolezza della richiesta di preventivo permesso alla stregua del tenore della L. 15 gennaio 2002, n. 21, art. 11.

– Il secondo motivo (proposto sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al mancato deposito da parte dell’Amministrazione della documentazione relativa all’infrazione commessa) è infondato in ragione della genericità della sua deduzione, posto che risultano ritualmente prodotti il verbale di accertamento dell’infrazione (sulla cui piena efficacia probatoria cfr. in generale Cass. n. 339/2012; id. n. 18575/2014 e, con specifico riferimento alle infrazioni al codice della strada rilevate mediante dispositivi, Cass. n. 22191/2014 e n. 11574/2017) e la delibera comunale che regolamentava l’accesso richiedendo una preventiva autorizzazione;

– neppure è stato specificato quando e quale documentazione sarebbe stata prima richiesta e non prodotta dall’Amministrazione;

– peraltro nella sentenza impugnata si dà specifico atto che nulla è stato richiesto alla Prefettura prima del ricorso nè sono state formulate istanze di mezzi istruttori o di informazioni alla P.A. (cfr. pag. 4 della sentenza);

– il ricorso va respinto in quanto entrambi i motivi sono risultati infondati;

– nulla va disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione di parte intimata;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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