Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22498 del 09/08/2021

Cassazione civile sez. I, 09/08/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 09/08/2021), n.22498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7464/2020 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle

Milizie n. 22, presso lo studio dell’avvocato Andrea Mancini, e

rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluigi Carpeggiani;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Silvio Pellico

n. 34, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Valvo, e

rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Palumbi;

– controricorrente –

e

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di

Bologna;

– intimato –

avverso la sentenza n. 697/2019 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 5/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2021 da IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 697/2019, depositata in data 5/3/2019, – in controversia concernente domanda di dichiarazione giudiziale della paternità avanzata da S.C. nei confronti di D.R. – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva, all’esito delle prove testimoniali, della documentazione acquisita e della consulenza tecnica, accolto la domanda attrice, dichiarando che la S. era figlia del D., condannando il medesimo al risarcimento, in favore della figlia, del danno non patrimoniale, derivante dalla lesione di bene di rilevanza costituzionale, ex artt. 2 e 30 Cost., equitativamente determinato in Euro 70.000,00, con interessi legali dalla decisione al saldo, respinta l’ulteriore richiesta di danno patrimoniale (da perdita di chances lavorative).

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che era infondato il primo motivo di appello, con il quale si invocava la mancanza di valida prova della paternità naturale, attesa l’insufficienza di quella testimoniale e la nullità della consulenza tecnica espletata, considerato che: a) la teste R., madre della S., non poteva ritenersi incapace, non escludendo l’art. 269 c.c., l’utilizzazione, quanto meno come prova sussidiaria, di una testimonianza de relato, salva la valutazione di attendibilità della testimone, giudizio, nella specie, positivo, attesa la completezza ed esaustività delle dichiarazioni rese in relazione ad un arco temporale di trent’anni; b) anche la teste Z., vicina di casa ed amica della madre della S., doveva ritenersi attendibile, avendo la stessa riferito circostanze di sua diretta percezione, in una situazione di evidente disinteresse rispetto all’esito del procedimento; c) il perdurare dei rapporti tra la R. ed il D. era anche attestato da un assegno di Lire 450.000 del 22/12/1992, emesso dal primo in favore della seconda, allorché questa era rimasta priva di sostegno, stante la fine del matrimonio con S.G., durato pochi mesi, essendo rimasto priva di riscontri la causale dello stesso titolo, rilasciato “come prestito”, invocata dall’appellante, nonché da una fotografia, che ritraeva il D. con la piccola; d) la CTU immunoematologica aveva concluso per la compatibilità genetica tra il D. e la S.C. e per la probabilità di paternità pari al “99,999999% ” ed il consulente, in due ulteriori relazioni, aveva esaurientemente risposto alle eccezioni sollevate dalla difesa del D. sugli strumenti utilizzati, sulla loro conformità agli standard internazionali (essendosi il consulente stesso, Direttore del Dipartimento di medicina e sanità pubblica dell’Università di Bologna-Sezione Medicina legale, avvalso di apparecchiature e strumenti in dotazione del laboratorio di genetica forense dell’Università, centro specializzato per tale tipo di indagine, con presunzione di loro conformità, rimovibile solo con una rigorosa prova contraria), sui controlli periodici ai quali gli stessi sono sottoposti, nonché sui controlli effettuati sui kit (anche con riferimento alla data di scadenza) e sugli strumenti impiegati, prima dell’inizio delle operazioni peritali, essendo peraltro rimasta priva di prova l’eccezione circa il fatto che le operazioni peritali si erano svolte utilizzando apparecchiature prive di certificazione di conformità e kit privi di data di scadenza e di omologazione, rilievi privi di parere reso da esperto nella materia. Ad avviso della Corte di merito, non meritava accoglimento neppure il secondo motivo di gravame, in punto di risarcimento del danno, dovendosi ritenere provato l’illecito civile, anche sotto il profilo soggettivo, stante la consapevolezza del D., fin dal momento dello stato di gravidanza della R., o almeno al momento della nascita della S., di essere il padre di quest’ultima, essendosi questi, malgrado la lunga relazione amorosa intrattenuta con la madre ed i rapporti sessuali con quest’ultima e la conoscenza della brevissima durata del matrimonio tra la R. ed il S.G. (che aveva riconosciuto la bambina come propria figlia), limitato “ad incontrare ogni tanto l’odierna appellata, mostrandosi scarsamente interessato all’instaurazione di un solido rapporto con la stessa”, neppure adoperandosi per rimuovere ogni dubbio sulla sua paternità (ad es. impugnando per difetto di veridicità il riconoscimento operato dal S.G.) e poi opponendosi alla domanda di riconoscimento giudiziale della paternità, pur dopo la prova scientifica espletata, le cui risultanze dovevano ritenersi attendibili e sicure; inoltre, il danno ingiusto derivava dalla privazione, subita dalla S., di ogni rapporto affettivo con il padre, ragione questa di grave sofferenza per la stessa.

Avverso la suddetta pronuncia, D.R. propone ricorso per cassazione, notificato il 13-14/2/2020, affidato a sette motivi, nei confronti di S.C. (che resiste con controricorso, notificato il 26/3/2020) e del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna (che non svolge difese).

Il PG non ha depositato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., in punto di erroneo capovolgimento dell’onere della prova in ordine alla regolarità degli strumenti usati dal CTU, essendosi addossato, sulla base di una mera presunzione di conformità, l’onere relativo, una prova negativa quindi, al convenuto, che aveva chiesto solo l’esibizione delle date di scadenza dei kit e della documentazione relativa alle verifiche annuali degli strumenti utilizzati; b) con il secondo motivo, la inesistenza della motivazione, alle pagg. 9 e 10 della sentenza, sulla regolarità degli strumenti usati dal CTU e sulla nullità della perizia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte di merito ritenuto valida la consulenza senza richiedere la dimostrazione da parte del consulente tecnico del rispetto delle linee guida internazionali; c) con il terzo motivo, la nullità del procedimento e della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, e della CTU, per vizi procedurali inerenti le operazioni peritali, dovendo essere dimostrato dal consulente che gli strumenti utilizzati fossero stati previamente verificati nella loro validità e scadenza e maneggiati con le dovute protezioni e che i campioni fossero stati conservati alle dovute temperature; d) con il quarto motivo, il difetto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sulla corretta applicazione degli artt. 116,195,246 e 276 c.p.c. e art. 269 c.c. relativamente alle testimonianze R., madre della S., soggetto incapace a testimoniare, in quanto possibile interventore adesivo dipendente, e Z., teste de relato actoris, nonché alla violazione delle linee guida in materia di accertamento di paternità – ISFG, PTC, GEFI, IEC 187025/2005 -, stante l’utilizzo di kit e macchinari privi della certificazione di validità di norma richiesta da tutte le linee guida scientifiche; e) con il quinto motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per errata valutazione degli elementi di fatto risultanti dagli atti, in punto di risposta del CTU ai chiarimenti richiesti in ordine al fatto che il consulente di parte D. non avesse partecipato alle operazioni peritali (non rispondendo al vero l’affermazione, in sentenza, secondo cui il consulente avrebbe discusso i risultati con i consulenti di parte “senza ricevere obiezioni”), che le contestazioni alla consulenza non fossero state tempestivamente sollevate (atteso che, nella formulazione vigente dell’art. 195 c.p.c., solo dopo il deposito della relazione del consulente, non essendo allora previsto il previo invio di una bozza alle parti, potevano essere mosse osservazioni) ed ad alle contestazioni sulla non conformità delle operazioni peritali, sempre in relazione alla strumentazione ed ai kit utilizzati ed alla loro conformità alle linee guida internazionali; f) con il sesto motivo, la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in ordine al fatto controverso e decisivo del giudizio, vale a dire il doveroso rispetto delle linee guida internazionali, unitamente al D.Lgs. n. 46 del 1997, da parte del consulente tecnico d’ufficio, ed inesistenza della motivazione, in tema di standard di qualità di kit e procedure, dispositivi medici comunque soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 46 del 1997, all’epoca vigente, di prelievi di campioni e di rispetto della c.d. “catena di custodia”; g) con il settimo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dal riferimento, nella relazione del consulente, alla sottoposizione ad esame di “reperti boccali della convenuta”, parte questa inesistente, nonché dalla mancata produzione del verbale delle operazioni peritali e di indicazione di dove erano stati depositati i tessuti prelevati dalle parti ed oggetto di esame, come deposito della relazione scritta.

2. Le censure sollevate nei diversi motivi sono comunque tutte volte a fare valere pretesi vizi di nullità della consulenza tecnica immunogenetica espletata, per mancato rispetto degli standards qualitativi e di conformità richiesti per le attrezzature e kit impiegati, per asserito mancato rispetto delle dovute garanzie nel prelievo e conservazione dei campioni estratti.

2.1. Anzitutto, tali censure non pongono comunque la questione giuridica dei limiti temporali alla facoltà di contestare i risultati della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado e, con riferimento al giudizio di appello, se, nonostante la tardività delle deduzioni di primo grado, le contestazioni alla consulenza possono formare oggetto di impugnazione, questione posta dall’ordinanza interlocutoria del 29 gennaio 2020 n. 1990 di questa Corte, che ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in merito alla possibilità di sollevare per la prima volta in comparsa conclusionale di primo grado le critiche alla consulenza tecnica di ufficio, sia con riferimento ai procedimenti precedenti alla disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2009, sia per quelli successivi, ed al fatto se l’inammissibilità in primo grado di tali tardive deduzioni comporti o meno la inammissibilità nel giudizio di appello della riproposizione dei rilievi formulati in comparsa conclusionale.

Nella specie, non si è posta la questione della tempestività delle contestazioni mosse alla consulenza tecnica, successivamente al deposito della relazione, nella vigenza del vecchio testo dell’art. 195 c.p.c., atteso che, come si evince dalla sentenza, all’esito delle contestazioni alla consulenza, sollevate dal D., sono state depositate due ulteriori relazioni del consulente, il 30/6/2009 ed il 17/7/2012, in risposta alle obiezioni.

Il riferimento, presente in sentenza, in ordine al fatto che il D. ed il suo difensore (il consulente di parte avrebbe infatti, in seguito alle contestazioni della parte stessa, rinunciato all’incarico) non avrebbero sollevato obiezioni sulle procedure, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, cui avevano partecipato, sollevando questioni sull’inidoneità degli strumenti utilizzati “solo dopo il deposito della relazione peritale”, è rimasta una affermazione priva di rilievo, avendo comunque la Corte dato ingresso all’eccepita nullità della consulenza, ritenendola, nel merito, infondata.

2.2. La Corte d’appello ha affermato che: a) non vi era alcuna prova, neppure indiziaria, in ordine al fatto che le operazioni peritali si fossero svolte utilizzando apparecchiature prive di certificazione di conformità e kit privi di data di scadenza e di omologazione, atteso che le contestazioni non erano “supportate da parere reso da esperto nella materia”; e b) la L. n. 85 del 2009, invocata, non era in vigore al momento dell’espletamento dell’indagine peritale, oltre ad essere estranea alla materia specifica; e c) considerato che il consulente, Direttore del Dipartimento di medicina e sanità pubblica dell’Università di Bologna-Sezione Medicina legale, si era avvalso di apparecchiature e strumenti in dotazione del laboratorio di genetica forense dell’Università, centro specializzato per tale tipo di indagine, con presunzione di loro conformità rimovibile solo con rigorosa prova contraria, ed aveva inoltre fornito risposta, in ben due relazioni scritte, sugli strumenti utilizzati, sulla loro conformità agli standard internazionali, sui controlli periodici cui gli stessi erano sottoposti e sui controlli effettuati sui Kit, anche con riferimento alla data di scadenza, e sugli strumenti impiegati, prima dell’inizio delle operazioni peritali.

2.3. Costituisce orientamento consolidato quello per cui, nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (Cass. 8451/1991; Cass. 15568/2011), anche se, in tale ipotesi, possono essere sufficienti altre risultanze processuali (Cass. 9412/2004). Inoltre, anche nella materia della dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l’unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l’istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell’onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale (cfr. Cass. 23290/2015, in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale).

2.4. La doglianza, svolta nel primo e nel terzo motivo in particolare, in ordine alla violazione dell’onere della prova sulla conformità degli strumenti e dei kit utilizzati per l’analisi immunoematologica e sul rispetto delle linee guida internazionali sul prelievo e conservazione dei campioni, risulta inammissibile.

Invero, la Corte d’appello non ha addossato sull’appellante, con inversione dell’onere della prova in violazione dell’art. 2697 c.c., il carico di una prova negativa sulla eccepita nullità della consulenza tecnica, ma ha affermato che, a fronte delle puntuali risposte del consulenze tecnico Dott.ssa P. in due successive relazioni rese a chiarimenti, essenzialmente in risposta alle osservazioni mosse da parte D., in ordine alla piena attendibilità delle misurazioni effettuate a mezzo di apparecchi pienamente conformi agli standards internazionali (periodicamente sottoposti a controlli, estesi anche ai kit ed anche con riferimento alle date di scadenza), prima dell’inizio delle operazioni peritali; e che alcun elemento contrario, neppure indiziario, era stato offerto dalla parte processuale che aveva contestato le risultanze peritali, invocando la nullità della consulenza tecnica.

3. I vizi motivazionali dedotti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente o omessa, sono infondati.

Questa Corte ha poi ribadito (Cass. 1815/2015; Cass. 282/2009) che “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”.

Neppure viene rappresentato, in effetti, un omesso esame di fatto decisivo, ma solo contestata la valutazione operata dalla Corte d’appello del materiale istruttorio e delle risultanze della CTU, anche in risposta alle contestazioni sollevate. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. 8053/2014; Cass. 23940/2017).

Le Sezioni Unite, in un recente arresto (Cass. 22232/2016), hanno precisato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

Orbene, non è neppure ravvisabile nella decisione impugnata quel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili tra loro, necessario per integrare il vizio di omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Inoltre, costituisce principio consolidato di questo giudice di legittimità quello secondo il quale “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. 17693/2013; Cass. 22799/2017).

4. Con il quinto motivo, si solleva vizio di “errata valutazione di elementi di fatto”, in particolare, in relazione alla mancata partecipazione del consulente di parte D., Dott. P., alle operazioni peritali.

Ora, il fatto che il consulente di parte abbia scelto discrezionalmente di non partecipare alle operazioni del 9/12/2008 (peraltro, successivamente, il consulente rinunciava all’incarico, per quanto emerge in atti), cui partecipava comunque il difensore del convenuto, senza addurre legittimo impedimento riconducibile ad eventi eccezionali, non integra un’ipotesi di nullità della perizia.

Infatti, solo la mancanza di alcuna forma di coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, comporta una lesione delle potenzialità di difesa, valutata “ex ante” ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza (cfr. Cass. 26304/2020).

Correttamente, quindi, la Corte d’appello ha evidenziato che, in sede di operazioni, non venivano sollevate obiezioni dalle parti presenti.

5. Con il quarto motivo, si denuncia poi violazione degli artt. 116,246 e 276 c.p.c. e art. 269 c.c., in relazione alle risultanze delle prove testimoniali, ma anche tale censura è infondata.

In ordine al tema della testimonianza della madre, questa Corte (Cass. 12198/2012) ha chiarito che “in tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, nell’ipotesi di maggior età di colui che richiede l’accertamento non può configurarsi un interesse principale ad agire della madre naturale ai sensi dell’art. 276 c.c., u.c., non essendo in tale evenienza ravvisabile un obbligo legale di assistenza o mantenimento nei confronti del figlio, potendo peraltro essa svolgere un intervento adesivo dipendente, allorché sia ravvisabile un suo interesse di fatto tutelabile in giudizio. In ogni caso, alla stregua della disciplina normativa della legittimazione ad agire in tale giudizio, contenuta nell’art. 276 c.c., correlata all’interpretazione dell’art. 269 c.c., commi 2 e 4, le dichiarazioni della madre naturale assumono un rilievo probatorio integrativo ex art. 116 c.p.c., quale elemento di fatto di cui non si può omettere l’apprezzamento ai fini della decisione, indipendentemente dalla qualità di parte o dalla formale posizione di terzietà della dichiarante, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 246 c.p.c.” (conf. Cass. 6025/2015).

Nella specie, le dichiarazioni della madre naturale sono state apprezzate dal giudice di merito, unitamente alle altre risultanze istruttorie, in primis la consulenza tecnica, ma anche documentali (assegno), fotografia e testimoniali; ed è sulla base di tale compendio valutativo che la testimone è stata poi, motivatamente, ritenuta attendibile.

In ogni caso, l’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c., si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste – né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. 167/2018; Cass. 9353/2012).

La censura in ordine alla teste Z. e’, di conseguenza, inammissibile, comportando valutazioni ed apprezzamenti di fatto, ivi compresa l’attendibilità della teste, suffragata, in sentenza, da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c.; il motivo, sottende una valutazione atomistica della singola deposizione e non già il necessario esame complessivo delle risultanze probatorie, laddove non è consentito a questa Corte di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa.

6. Il settimo motivo è inammissibile, in quanto trattasi, al più di un mero refuso di stampa nella stesura della consulenza tecnica e della sentenza di primo grado, essendosi fatto riferimento all’esame dei reperti boccali “della convenuta”, laddove non vi è dubbio che si trattava della “parte” convenuta, ovvero il D., asserito padre naturale.

7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art.13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2021

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