Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22498 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15779-2015 proposto da:

R.P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO

38, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE LO GIUDICE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CANICATTI’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3494/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, emessa l’8/10/2014 e depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

rilevato che con la relazione depositata in atti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stato proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, sul presupposto che l’omesso deposito da parte del Comune appellante della fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale del ricorso in appello non ammettesse equipollenti di sorta ai fini della verifica sia dell’osservanza del termine stabilito a pena di decadenza per la proposizione dell’impugnazione, sia del rispetto del termine della costituzione dell’appellante, ove ancorato al momento della spedizione del ricorso in appello;

rilevato altresì che con due ordinanze interlocutorie (n. 18000 e n. 18001), entrambe depositate il 14 settembre 2016, la sezione quinta di questa Corte ha rimesso al Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite giudizi in relazione ai quali uno dei punti controversi attiene proprio alla possibilità, che l’inammissibilità del gravame di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, possa essere evitata, ove prevalga l’orientamento che ammetta equipollenti all’omesso deposito della copia della ricevuta di spedizione, come, ad esempio, l’indicazione della data di spedizione contenuta sullo stesso avviso di ricevimento prodotto, ovvero, nel caso in cui si ritenga che il termine per la costituzione dell’appellante decorra dalla ricezione del ricorso in appello da parte del destinatario, ove detto termine risulti comunque aliunde osservato;

dato atto che nella presente controversia la sentenza d’appello -riferendo alla data di spedizione della raccomandata la decorrenza del termine per la costituzione dell’appellante – ha respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’appello del Comune formulata dalla contribuente in ragione dell’indicazione, da parte della stessa appellata, dell’indicazione della data di notifica dell’impugnazione (28 febbraio 2012), rispetto alla quale quella in cui il ricorso in appello era pervenuto presso la segreteria della CTR (2 marzo 2012) poteva comunque comprovare il rispetto del termine per la costituzione in giudizio dell’appellante;

ritenuta, pertanto, l’opportunità di rinviare la controversia a nuovo ruolo, nelle more della decisione rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte dalla sezione ordinaria con le due succitate ordinanze, disponendo nel contempo la trasmissione del giudizio alla quinta sezione della Corte per la trattazione in pubblica udienza, non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria, essendo stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanze 18000 e 18001 del 14 settembre 2016 questione rilevante ai fini della decisione della presente controversia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio a seguito di riconvocazione, del 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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