Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22497 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 27/10/2011), n.22497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti CORETTI Antonietta, Emanuele De

Rose e Vincenzo Stumpo per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in Roma presso l’Avv.

BONITO Giuseppina, con studio un via Rodi n. 32 rappresentato e

difeso dall’Avv. Sarcone Vincenzo per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2068/2009 della Corte d’appello di Bari,

pronunziata in causa n. 3075/06 r.g. lav., depositata in data

6.06.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 25.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Coretti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

Cesqui Elisabetta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- D.M., operaio agricolo a tempo determinato, si rivolse al giudice del lavoro di Foggia per ottenere il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta in relazione alle giornate di lavoro effettuate nell’anno 2001, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia, anzichè in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dall’operaio, la Corte d’appello di Bari (sentenza pubblicata il 6.6.09) accoglieva l’impugnazione e condannava l’INPS a riliquidare l’indennità di disoccupazione corrisposta all’appellante per l’anno di riferimento, ponendo a base del calcolo il salario fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva provinciale, compresa la c.d. quota di trattamento di fine rapporto, oltre accessori.

3.- Proponeva ricorso per cassazione l’INPS, il quale deducendo violazione degli artt. 44, 49 e 53 del ccnl operai agricoli e florovivaisti del 10.7.98, in relazione al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6, comma 4, lett. a), ed all’art. 1362 c.c. e della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, commi 10 e 11, contesta la tesi della Corte d’appello che l’emolumento denominato trattamento di fine rapporto (t.f.r.) corrisposto agli operai agricoli a tempo determinato costituisca una componente della retribuzione, come tale idonea a determinare la indennità di disoccupazione, e non salario differito, escluso ai sensi del detto art. 6, comma 4, lett. a) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.

Si difendeva con controricorso D., preliminarmente eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione per tardiva notifica e poi chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.

4.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

5.- L’eccezione di inammissibilità è infondata in quanto l’attore ha notificato la sentenza di secondo grado in forma esecutiva all’INPS, costituito in grado di appello, presso la sua sede provinciale di Bari, in persona del direttore pro tempore. Tale notificazione è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, mancando qualsiasi indicazione atta a far ritenere che la parte notificante perseguisse l’obiettivo, ulteriore all’impulso della procedura esecutiva, di portare la sentenza a conoscenza della controparte ai fini di procurarne la conoscenza ai fini dell’impugnazione (orientamento seguito da Cass. 10.7.07 n. 15389 e 2.4.09 n. 8071 ed altre conformi, prevalente sull’opinione contraria). Essendo la sentenza pubblicata il 6.6.09 ed essendo il ricorso avviato alla notifica il 3.6.10, l’impugnazione deve considerarsi tempestiva.

6.- Infondata l’eccezione di inammissibilità, deve ritenersi invece fondato il ricorso.

Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n. 10546, secondo cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, questa Corte ha ulteriormente affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, conv. dalla L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (Cass. 5.01.11 n. 200).

7.- Successivamente a questa pronunzia e prima della pubblicazione della presente sentenza, è intervenuto il D.L. 6 luglio 2011. n. 98, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, il quale all’art. 18 prevede che “il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva” (comma 18).

8.- Riconvocato in camera di consiglio, il Collegio rileva che l’interpretazione data dalla giurisprudenza di questa Corte corrisponde all’interpretazione autentica data dal legislatore.

Pertanto, non avendo il giudice di merito deciso secondo gli enunziati principi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, e rigettarsi la domanda.

Nulla deve statuirsi sulle spese dell’intero giudizio, trattandosi di controversia concernente prestazione previdenziale iniziata prima dell’ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda, nulla statuendo per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011 ed il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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