Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22497 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 20/09/2017, dep.27/09/2017),  n. 22497

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

COSP TECNO SERVICE SOCIETA’ COOPEREATIVA ARL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CAMILLO SABATINI 150 VB 5/1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

CEPPARULO, rappresentato e difeso dall’avv. ANDREA AMATUCCI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2010 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 05/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società cooperativa Tecno Service a r. l., in data 30 dicembre 2005, inviava all’agenzia delle entrate-ufficio di Terni l’istanza intesa ad ottenere l’ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione ai sensi della L. n. 88 del 2000, art. 7. Chiedeva di poter beneficiare del bonus connesso alle assunzioni, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, della oltre il limite de minimis previsto dalla norma stessa previo riconoscimento del maggior credito d’imposta, pari ad Euro 1.475.219,37, per le annualità 2001, 2002 e 2003. L’agenzia delle entrate riteneva inaccoglibile la richiesta affermando di non potersi esprimere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del bonus richiesto. La società proponeva ricorso avverso tale atto e la commissione tributaria provinciale di Terni lo accoglievano sul rilievo che non erano applicabili le regole de minimis in quanto le misure di carattere generale tese a salvaguardare l’occupazione non si configuravano come aiuti di Stato. Proponeva appello l’ufficio e la commissione tributaria regionale dell’Umbria lo accoglieva osservando che il provvedimento dell’agenzia delle entrate non costituiva un diniego della agevolazione, su cui non era tenuta a provvedere, e dunque l’atto non poteva essere inquadrato nell’elencazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Conseguentemente esso non era impugnabile.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Cosp Tecno Service società cooperativa a responsabilità limitata svolgendo quattro motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21. Sostiene che l’atto dell’amministrazione finanziaria notificato alla società contribuente era impugnabile innanzi alla commissione tributaria in quanto si configurava come atto di diniego dell’agevolazione.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la norma di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7 sulla cui base è stata chiesta l’agevolazione, non prevedeva l’invio preventivo dell’istanza al centro operativo di (OMISSIS), bensì solo la compensazione dell’ulteriore credito d’imposta, e solo successivamente, con l’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, art. 63 era stato prescritto l’invio di un’istanza preventiva al detto centro operativo, con abolizione del riconoscimento automatico, relativamente alle assunzioni effettuate dal giorno 1 gennaio 2003 e, dunque, con esclusione implicita delle assunzioni effettuate precedentemente, per le quali vigeva la L. n. 388 del 2000, art. 63. Ne consegue che, per gli anni 2001 e 2002 la società contribuente non avrebbe dovuto inviare alcun modello al centro operativo di Pescara perchè l’agevolazione operava automaticamente mediante compensazione qualora sussistessero i presupposti previsti. La società aveva inviato l’istanza all’agenzia delle entrate competente per territorio non solo per ottenere il riconoscimento automatico mediante compensazione dell’agevolazione per gli anni 2001 e 2002 ma anche per ottenere il riconoscimento, previo assenso dell’agevolazione fiscale, per l’anno 2003. Tale ultima istanza, presentata ad un diverso ufficio dell’amministrazione finanziaria, era da ritenersi valida poichè l’agenzia delle entrate avrebbe dovuto trasmetterla all’ufficio competente, alla luce dei principi di collaborazione, cooperazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 63 alla L. n. 388 del 2000, art. 7,comma 10, ed ai regolamenti CE numero 994/1998 e 2204/2002. Sostiene che la società ricorrente ha titolo di vedersi riconosciuto il richiesto maggior credito d’imposta nonchè l’apertura del codice relativo all’annualità 2003 pur non avendo richiesto al centro operativo di (OMISSIS) di poter usufruire dell’ulteriore nuovo bonus previsto dalla legge finanziaria 2003 in deroga alla regola de minimis. Ciò in quanto gli incentivi per gli incrementi occupazionali sono indirizzati non alle imprese bensì ai lavoratori e, pertanto, rientrano tra le misure a favore dell’occupazione che non costituiscono aiuti di Stato e per le quali non può applicarsi la regola del de minimis. Il riconoscimento dell’ulteriore credito d’imposta per i lavoratori svantaggiati vantato dalla società contribuente è fatto salvo dalla normativa comunitaria direttamente applicabile rappresentata dal regolamento di esenzione per categoria numero 2204/2002 sicchè ogni normativa interna che fissi in tale ambito un limite ovvero un tetto contrasta con la normativa comunitaria.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 63 ed al regolamento CE n. 2204/2002. Sostiene che la normativa nazionale, ed in particolare la L. n. 289 del 2002, art. 63 prevede una fattispecie in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con il regolamento 2204/2002 poichè limita la fruibilità del bonus occupazionale entro i limiti imposti dalla regola del de minimis.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In ordine al primo motivo di ricorso, va considerato che la questione attiene all’impugnabilità o meno della mancata risposta dell’Ufficio ad istanza tesa ad ottenere un maggior credito di imposta per gli anni 2001, 2002 e 2003. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, per quel che qui interessa, prevede, alla lett. g), tra i provvedimenti impugnabili, il rifiuto espresso o tacito limitatamente alle istanze di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti. La giurisprudenza della Corte di legittimità è ormai costantemente orientata nel senso che l’elencazione di detta norma, pur dovendosi ritenere tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001 e tale possibilità viene ancorata all’esistenza di un atto adottato dalla Amministrazione finanziaria che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria ovvero il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (cfr. Cass. 4513/2009; e di recente Cass. n. 17010/2012). Deve, dunque, affermarsi l’impugnabilità dell’atto di diniego avuto riguardo all’istanza intesa ad ottenere l’ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7.

2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto involgono le medesime questioni giuridiche. Mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2731 del 8/11/2016 dep. Il 2/2/2017Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Ciò posto, esaminando la questione oggetto della pronuncia, i rilievi sono infondati.

La L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 3, prevede che “Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di (OMISSIS) dell’Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell’assunzione, l’entità dell’incremento occupazionale nonchè gli identificativi del datore di lavoro e dell’assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l’atto di assenso adottato espressamente dall’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. Nel rendere l’atto di assenso, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell’anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 6 del regolamento di cui al D.M. finanze 3 agosto 1998, n. 311”. La L. n. 289 del 2002, art. 63,comma 1, nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, che, relativamente all’ulteriore credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, testualmente dispone (al comma 10, ultima parte): “All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio”. Il quadro normativo rivela che, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, il legislatore nazionale ha inteso riconoscere il beneficio dell’ulteriore credito d’imposta di cui si tratta in misura limitata e non in rapporto al numero dei lavoratori effettivamente assunti. In tale prospettiva, nel riconoscere il beneficio in oggetto, il legislatore nazionale ha fatto proprio – in via di rinvio alla relativa fonte normativa – al criterio comunitario c.d. de minimis, che, nell’ambito dell’ordinamento sopranazionale, fissa, nell’importo di Euro 100.000 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di Stato non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87), par. 1 Trattato CE (Cass. nr. 21797/2011; Cass. n. 20245/2013). Erroneamente la ricorrente afferma che il credito di imposta per l’incremento occupazionale non può essere considerato aiuto di Stato poichè l’incentivo non riguarda le imprese ma l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in condizioni disagiate. Ciò in quanto l’incentivo accordato per l’incremento occupazionale ha senza alcun dubbio significativi riflessi sul bilancio dell’impresa e, quindi, non può negarsi la natura sostanziale di aiuto di Stato ed i benefici sono accordati dal legislatore nei limiti ed alle condizioni da esso fissati entro un preciso quadro di programmazione economica sicchè in tema di agevolazioni la sussistenza dei presupposti deve essere vagliata sulla base del sistema normativo nazionale (cfr. Cass. n. 16734/2015; Cass. n. 21594/2015).

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 17.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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