Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22497 del 22/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22497 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 23512-2013, proposto da:
Paganelli Elvira, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in
calce al ricorso, dall’avv. Pietro Caponetti, presso lo studio del quale

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in Roma, alla via Ciro Menotti, n. 24, elettivamente domicilia;

i»p2),2 1.(c.

– ricorrentecontro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro

pro tempore e Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore;
– intimatiavverso la sentenza n. 3973/2013 della Commissione tributaria
centrale, sezione di Roma, collegio 5, depositata in data 29 agosto
2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
ottobre 2014 dal consigliere Angelina-Maria Penino e letta la
relazione da lei depositata, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
constatata la regolarità delle comunicazioni;

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72-4

Data pubblicazione: 22/10/2014

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osserva quanto segue.
In fatto.
Elvira Paganelli ha ricevuto la notificazione di un avviso di
accertamento col quale l’allora ufficio del registro degli atti pubblici
di Roma ha elevato il valore degli immobili oggetto della

ottenendone la parziale modificazione dalla Commissione tributaria
di primo grado, la quale ha ridotto il valore accertato.
La Commissione tributaria di secondo grado ha respinto
l’appello della contribuente, con sentenza, che la Commissione
tributaria centrale ha confermato, facendo leva sull’adeguatezza dei
criteri posti a base della rettifica dall’ufficio e, per converso, sulla
genericità degli argomenti addotti per contrastarli.
Avverso questa sentenza propone ricorso Elvira Paganelli,
affidato ad un unico motivo, che illustra con due memorie, al quale
le parti intimate non replicano.

In diritto.
_
1.-

Preliminarmente va affermata l’irrilevanza delle

osservazioni della seconda memoria depositata dalla contribuente,
che discorrono di una pretesa incompatibilità, in generale, di due
componenti del collegio della corte, per la loro qualità di giudici di
commissioni tributarie.
1.1.-Ciò perché esse, senza dar vita ad alcun procedimento di
rito, finiscono col tradursi in critiche astratte del quadro legislativo
vigente, del quale prospettano l’illegittimità costituzionale (nel senso
che la pretesa incompatibilità di uno dei giudici che hanno composto
il collegio può esser fatta valere soltanto con la ricusazione nelle

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compravendita registrata il 5 febbraio 1982, che ha impugnato,

forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c., vedi Cass., 10 ottobre
2007, n. 21287).
2.- Il ricorso può essere definito in camera di consiglio,
risultando manifestamente infondato quanto all’Agenzia delle
entrate ed inammissibile in relazione al Ministero, estraneo alle

3.- In particolare, è infondato, oltre che affetto da profili
d’inammissibilità, nella parte in cui si appunta contro l’avviso di
accertamento, l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co.,
n. 3, c.p.c., col quale la contribuente denuncia la violazione dell’art.
36, numeri 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
dell’art. 37, 2° co., del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 e dell’art. 132,
n. 4, c.p.c., dell’articolo 111 della Costituzione e dell’art. 6 della
CEDU, lamentando che la motivazione della sentenza impugnata è
abnorme e soltanto apparente.
3.1.-La Corte ha già avuto occasione di rimarcare (vedi, in

particolare, tra le tante, Cass. 27 maggio 2011, n. 11710) che non
adempie il dovere di motivazione il giudice che non formuli alcuna
specifica valutazione dei fatti rilevanti di causa, e, dunque, non
ricostruisca la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella
astratta.
Soltanto al cospetto della mancanza di valutazione il sillogismo,
che distingue il giudizio, finisce per esser monco della premessa
minore, e dunque necessariamente privo della conclusione razionale.
3.2.-Di contro, la sentenza impugnata espone un percorso

logico coerente, esponendo che l’ufficio, ai fini della determinazione
del valore degli immobili ha tenuto conto della loro natura,
consistenza ed ubicazione, facendo anche riferimento al valore di
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precedenti fasi di giudizio.

immobili similari oggetto di atti traslativi nel triennio antecedente,
rimarcando la genericità e la novità degli argomenti addotti dalla
contribuente.
4.-Una tale motivazione esclude che la si possa qualificare
come apparente, ossia nei fatti mancante.

corte, secondo cui la mancanza si configura quando la motivazione
manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell’oggetto del
decidere risultante dallo svolgimento del processo segue
l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, oppure
la motivazione formalmente esista come parte del documento, ma
le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio
da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come
giustificazione del decisum (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053,
punto 14.5.1 nonché sez.un., 22 settembre 2014, n. 19881, là dove
Cass. 12462/14, citata in una delle due memorie dalla contribuente,
affronta questione eccentrica rispetto al profilo di nullità in esame).
5.- Il ricorso va in conseguenza respinto.
Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
5.1.-Sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’articolo
13, comma 1-quater, del d.p.r. numero 115 del 2002.
per questi motivi
la Corte:
-respinge il ricorso;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità
dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.p.r. numero 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ott

2014.

4. /.-Ciò in base all’insegnamento delle sezioni unite della

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