Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22497 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 16/10/2020), n.22497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19976-2013 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE

11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITO D’AMBRA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

(OMISSIS) DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1/2013 della COMM. TRIB. REG. della Lombardia,

depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.V. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1/05/2013, depositata il 17.01.2013 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Ha riferito che a seguito di cessione a società immobiliare di un terreno pervenuto per successione ereditaria e oggetto di lottizzazione, sito nel Comune di (OMISSIS), l’Agenzia delle Entrate le aveva notificato avviso di accertamento sul presupposto della mancata dichiarazione per l’anno d’imposta 2004 della plusvalenza conseguita dalla vendita. Determinando dunque la plusvalenza, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, e art. 68, comma 2, nell’importo pari ad Euro 79.752,00, l’Ufficio aveva richiesto le conseguenti imposte, oltre interessi e sanzioni.

Era seguito il contenzioso, con il quale la contribuente aveva sostenuto l’erronea applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68, comma 2, quarto periodo, per rientrare la concreta fattispecie nella cessione di terreni lottizzati, contemplata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a), le cui plusvalenze vanno regolamentate dal TUIR, art. 68, comma 2, secondo periodo, e dunque dovendosi tener conto del “valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione”.

Le ragioni della contribuente erano tuttavia rigettate dalla Commissione tributaria provinciale della Lombardia con la sentenza n. 125/08/2011. La adita Commissione tributaria regionale, con la sentenza ora impugnata, aveva rigettato l’appello.

La ricorrente ha censurato con sette motivi la decisione:

con il primo per nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza di motivazione sul rigetto dell’appello della ricorrente;

con il secondo per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per carenza di pronuncia sulla questione, proposta dalla contribuente, della applicabilità al caso di specie del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 2, secondo periodo;

con il terzo per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla denunciata errata applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 2;

con il quarto per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla erronea applicazione del TUIR, art. 68, comma 1, in luogo del TUIR, art. 68, comma 2;

con il quinto per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla avvenuta lottizzazione del terreno ceduto;

con il sesto per falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che trattavasi di terreno lottizzato;

con il settimo per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente sussunto la fattispecie concreta nella previsione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 2, quarto periodo, relativa alle fattispecie disciplinate dal TUIR, art. 67, comma 1, lett. b).

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale pronuncia.

L’Agenzia delle entrate non ha inteso svolgere attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I primi tre motivi possono essere trattati unitariamente, perchè connessi, dolendosi la contribuente, per ragioni quasi del tutto sovrapponibili, della omessa decisione o della carenza della motivazione della sentenza, con conseguente sua nullità per il vizio processuale che l’attinge.

Secondo la prospettazione della contribuente l’Agenzia avrebbe riconosciuto la plusvalenza conseguita a seguito della cessione del terreno, determinandola nella differenza tra il corrispettivo della vendita ed il valore del terreno – acquisito per successione ereditaria e rivalutato ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, – incrementato degli oneri di urbanizzazione nonchè di rivalutazione e interessi. Sennonchè a tali conclusioni l’Agenzia sarebbe pervenuta per aver erroneamente collocato la fattispecie nella cessione di terreni “suscettibili di utilizzazione edificatoria”, contemplata dal TUIR, art. 67, comma 1, lett. b), la cui plusvalenza, per terreni acquisiti dal cedente per successione ereditaria, è calcolata ai sensi del TUIR, art. 68, comma 2, quarto periodo. La contribuente invece sostiene che, trattandosi di terreni lottizzati, essi rientravano nella fattispecie prevista dal TUIR, art. 67, comma 1, lett. a), la cui plusvalenza è determinabile tenendo conto del “valore normale” alla data di inizio della lottizzazione, ai sensi del TUIR, art. 68, comma 2, secondo periodo.

Ebbene, a fronte dell’oggetto della controversia e delle ragioni di diritto affermate dalla contribuente, la sentenza, dopo aver succintamente riportato i fatti, ha statuito con motivazione ancor più succinta, affermando che “La doglianza è priva di conto in quanto non si comprende la valenza dell’espressione “terreno meramente edificabile”, tanto più che la cessione dello stesso è stata effettuata alla Immobiliare G.F. s.a.s.. L’appello va pertanto respinto.”.

La decisione è viziata da motivazione solo apparente.

Sussiste infatti l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonchè quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (con riferimento all’ipotesi della conferma della sentenza impugnata, cfr. Cass., sent. 14786/2016).

Nel caso di specie il giudice regionale ha dedicato sei righi, redatti a penna, nei quali non si evince neppure induttivamente quale percorso logico sia stato compiuto per il raggiungimento delle conclusioni. Manca ogni riferimento alle motivazioni giuridiche, tanto più che tutta la controversia era riconducibile all’interpretazione della fattispecie e alla sua esatta collocazione nelle norme invocate (del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68).

A prescindere dunque dalla fondatezza delle ragioni addotte dalla contribuente, la decisione è affetta da nullità.

I motivi vanno in conclusione accolti. I residui motivi sono assorbiti.

La sentenza deve essere dunque cassata e il giudizio va rinviato dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che in diversa composizione, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità, deciderà la controversia.

PQM

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda la decisione anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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