Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22496 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/09/2017),  n. 22496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6356-2015 proposto da

COMUNE DI FORMIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V. VENETO 7,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MIGNACCA, rappresentato e

difeso dagli avvocati SABRINA AGRESTI, DOMENICO DI RUSSO;

– ricorrente –

contro

POGGIO DI MOLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. PAULUCCI

DE’ CALBOLI 5, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO FIIIPPUCCI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4733/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Poggio di Mola S.r.l. impugnava la cartella di pagamento emessa da Equitalia Gerit S.p.a., con cui veniva richiesto il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di ICI per gli anni 1995 – 1996 – 1997 eseguite dal Comune di Formia. La CTP rigettava il ricorso. La sentenza veniva appellata dalla società contribuente, sulla base del rilievo che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere applicabile alla fattispecie la finanziaria 2007, entrata in vigore il 1.1.2007, a fronte di un diritto alla riscossione delle somme già definitivamente spirato il 31.12.2005, per effetto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12. La CTR del Lazio con la sentenza in epigrafe accoglieva l’appello della società Poggio di Mola s.r.l.. Il Comune di Formia propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. Ha resistito con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione di legge, per violazione e falsa applicazione della L. n. 269 del 2006, art. 1, comma 163 (legge finanziaria del 2007) – errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, comma 1”.

L’ente ricorrente deduce che nel corso del giudizio di appello la società Poggio di Mola s.r.l. ha sostenuto, in ordine alla formazione dei ruoli in materia di ICI, che la norma applicabile al caso di specie fosse “ratione temporis” il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 e non la L. n. 269 del 2006, art. 1, comma 163 (Finanziaria 2007) come affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale.

Nell’appello si è dedotto che la L. n. 269 del 2006, art. 1, comma 163 che ha modificato i termini per la riscossione dei tributi locali, stabilendo che il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento diventa definitivo, non si possa applicare al caso di specie, perchè entrato in vigore successivamente al 31.12.2005, allorquando era trascorso per il Comune di Formia il termine di decadenza per iscrivere a ruolo i tributi in questione. La CTR ha accolto la tesi dell’appellante, e con erronea motivazione, è incorsa in violazione di legge, atteso che il potere impositivo del Comune non subisce alcuna decadenza, avendo l’ente firmato il ruolo e successivamente notificato la cartella di pagamento afferente i tributi citati, nei termini di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163. Argomenta che gli avvisi di accertamento prodromici alla formazione del ruolo sono stati sub iudice sino alla data del 24.3.2010, allorquando la Suprema Corte, con sentenze n. 7093/2010, n. 7094/2010, n. 7095/2010, emesse rispettivamente nei tre giudizi instaurati per ciascun accertamento, rigettando i ricorsi della società Poggio di Mola, ha reso definitivi i citati atti. Ne consegue che solo da quel momento ha cominciato a decorrere il termine di decadenza per la riscossione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione di legge per violazione e falsa applicazione errata del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, comma 1, – violazione art. 132 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza – per illogicità manifesta della motivazione (Cass. civile SS.UU. sentenza 22.9. 2014, n. 19881)”, atteso che la sentenza della CTR ha espresso in motivazione argomentazioni non sorrette da alcun percorso logico.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4- nullità della sentenza – per mancanza di motivazione (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22.9.2014, n. 19881). Parte ricorrente si duole del fatto che nelle controdeduzioni depositate dalla difesa del Comune di Formia in data 1.8.2003 viene introdotta un’altra argomentazione a sostegno del provvedimento di riscossione emanato nei confronti della società contribuente, la cui valutazione avrebbe dovuto condurre la CTR ad una pronuncia di legittimità della iscrizione a ruolo, ed in particolare che il diritto dell’Amministrazione era da considerarsi sottoposto a termine di prescrizione decennale.

4. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica. Il ricorso è fondato, in ragione delle seguenti considerazioni.

a) La questione oggetto di esame riguarda, in sostanza, la decadenza dal potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria, e quindi dalla iscrizione a ruolo e riscossione in materia di ICI, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, in ipotesi di annullamento di una precedente cartella e di rinnovamento della pretesa.

Non è contestato in atti che la richiesta fiscale oggetto di causa, riguardante accertamenti ICI per gli anni 1995, 1996 e 1997, era stata oggetto di iscrizione a ruolo, per cui l’Agente della riscossione aveva emesso una cartella di pagamento, annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7831 del 2010. Nelle more, in data 24.3.2010, la Suprema Corte si pronunciava con sentenze n. 7093/7094/7095 nei giudizi instaurati avverso gli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento, con cui erano state impugnate le sentenze 44, 45, 46 del 2004 della CTR del Lazio che aveva riconosciuto la legittimità della pretesa del Comune di Formia.

b) Orbene, questa Corte ha chiarito che la regola di decorrenza del termine decadenziale (portato a tre anni) dalla definitività dell’accertamento è stato recepito anche normativamente dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 dichiarato espressamente applicabile anche ai rapporti di imposta pendenti al momento di entrata in vigore della legge, ossia il primo gennaio 2007 (Cass. n. 8364 del 2016; Cass. n. 3188 del 2013, Cass. n. 10958 del 2011). Si è anche precisato che: “l’elevazione da due a tre anni del termine di decadenza dell’ente locale dalla potestà di riscossione dei tributi locali, prevista dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 163, non ha prorogato “ex lege” il termine biennale previgente, ma ha introdotto un termine nuovo quanto a durata e decorrenza, individuata dalla definitività dell’accertamento e non più dalla notifica dell’avviso di liquidazione e di accertamento. Non decade, pertanto, dalla potestà di riscossione l’amministrazione comunale se essa prima che spiri il nuovo termine triennale, provveda a formare e rendere esecutivo il ruolo, a nulla rilevando che, prima dell’entrata in vigore della nuova legge, essa fosse decaduta da tale facoltà alla stregua del termine previgente” (Cass. n. 3188 del 13 cit.). Essendosi, inoltre, stabilito che: “In tema di ICI, la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 che ha previsto, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 12, nuovi termini per la notifica degli avvisi di accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva del tributo, si applica, secondo quanto indicato dalla norma transitoria contenuta nel comma 171 medesimo art. 1 cit. – anche a quei casi in cui sia già intervenuta la notifica dell’accertamento o del ruolo ed il contribuente li abbia impugnati, instaurando un giudizio non ancora concluso al momento dell’entrata in vigore della citata legge” (Cass. n. 10958 del 2011; in termini, Cass. n. 3188 del 2013).

Nella fattispecie concreta, il termine di decadenza in oggetto, avuto riguardo alla definitività dell’accertamento impugnato in sede giudiziale, verificatasi solo al momento della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in data 24.3.2010, momento in cui venivano emesse le sentenze n. 7093/7094/7095 nei giudizi instaurati avverso gli avvisi di accertamento, non era dunque ancora decorso.

c) La CTR non si è uniformata ai suddetti principi, atteso che il giudice di appello, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che a seguito delle sentenze n. 44, 45, 46 del 2004 della CTR, il Comune di Formia aveva pieno titolo per eseguire l’iscrizione a ruolo, entro i termini previsti dall’art. 12, cit., che disciplinava “ratione temporis” le modalità di riscossione, sicchè entro il 31 dicembre dell’anno 2005, essendo le predette sentenze depositate nel 2004, l’ente locale avrebbe dovuto formare un ruolo e portarlo a conoscenza del contribuente, con conseguente decadenza dal potere impositivo in ipotesi di iscrizione a ruolo successiva.

5. Per quanto sopra, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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