Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22496 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20705-2015 proposto da:

ESDRA SOC.COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati PATRIZIA DELL’ACQUA e MASSIMO LUBELLI;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1324/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/06/2015, R. G. N. 4550/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Con ricorso alla Corte d’appello di Bari, P.G. gravava la sentenza 24.5.11 emessa dal Tribunale di Trani con cui era stata respinta la sua domanda diretta all’accertamento della illegittimità del contratto a termine stipulato con la ESDRA soc. coop. a r.l. il (OMISSIS) con causale “ordinativi acquisiti da evadere”.

Con sentenza depositata il 9.6.15, la Corte d’appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal (OMISSIS) con conseguente ripristino del rapporto, condannando la società al pagamento tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto L. n. 183 del 2010, ex art. 32.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a due motivi, cui resiste il Pavone con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1368 c.c., lamentando che la sentenza impugnata non indagò concretamente sul significato da attribuirsi alla clausola di assunzione alla luce dei canoni di ermeneutica contrattuale.

Il motivo è infondato poichè mira a legittimare la causale di assunzione, obiettivamente generica (e dunque nulla), con ulteriori circostanze dedotte solo in giudizio (periodo estivo, picco di attività di vendita gelati, etc.).

Questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve essere pienamente ribadito: l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Non è invece consentito integrare in corso di causa la specificità della causale con altri elementi fattuali.

2.- Con secondo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere in tesi la corte di merito esaminato la deduzione del lavoratore circa le medie dei contratti conclusi dalla cooperativa.

Il motivo è assorbito, sottendendo peraltro un onere della prova a carico del lavoratore insussistente. La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto illegittimo, per difetto di specificità della causale che deve sussistere sin dalla stipula, il contratto de quo, a nulla rilevando, come detto, le ulteriori circostanze di fatto introdotte solo in fase giudiziale.

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del P. dichiaratosi anticipante.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. S. Vacirca. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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